COVID-19, DIVIETO SPOSTAMENTI FESTIVITA’ PASQUA: NUOVA RACCOMANDAZIONE DI DE LUCA

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OGGETTO: Divieto di rientri nella regione. Atto di richiamo alla stretta osservanza delle norme
vigenti e raccomandazione al fine della intensificazione dei controlli sull’accesso al territorio
regionale campano.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020, a
tutt’oggi vigente, secondo cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di traferirsi o spostarsi con
mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”;
VISTO l’art.1, comma 1, lett.b) del DPCM 22 marzo 2020, a tutt’oggi vigente, a mente del quale
“è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o
privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo
1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole
“. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse”;
VISTA l’Ordinanza n.27 del 3 aprile 2020, con la quale sono state confermate, fino al 13 aprile 2020,
alcune Ordinanze regionali della Campania adottate al fine di contenere e limitare il rischio di
diffusione del contagio nella regione e, tra queste:
-l’Ordinanza n.20 del 22 marzo 2020, con relativo chiarimento n.10 del 23 marzo 2020, con la quale
è stato disposto che : “

Giunta Regionale della Campania

Il Presidente

1. Fermo restando quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro
dell’Interno 22 marzo 2020, secondo cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di traferirsi o
spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, …a tutti i soggetti
provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso in regione Campania o
vi abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 giorni, per rientrare nel territorio regionale è fatto obbligo:
– di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al
pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica
territorialmente competente;
– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di
isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;
– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
– di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni
conseguente determinazione.
2. Le disposizioni dell’ordinanza n. 8 dell’8 marzo 2020 in ordine all’obbligo, per i concessionari di
servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere a
disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unita’ di Crisi regionale istituita con decreto del
Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei
viaggiatori con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità, del territorio
regionale sono confermate ed estese al rientro da tutte le regioni d’Italia e dall’estero.
3. A tutti i viaggiatori in arrivo, anche per motivi consentiti dalle vigenti disposizioni nazionali e
regionali, alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli Afragola, Salerno, Caserta, Benevento nonché
Battipaglia, Aversa, Sapri, Eboli, Vallo della Lucania, con treni che effettuano collegamenti
interregionali, è fatto obbligo di:
– sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, secondo le modalità organizzate presso le
singole stazioni, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;
– compilare l’autocertificazione, secondo il format diramato dal Ministero dell’interno e
diffusamente in uso su tutto il territorio nazionale.
4. Ai singoli Comuni individuati nel precedente punto 3, d’intesa con la Protezione civile regionale,
la Polfer e le altre Forze dell’Ordine individuate dalle Autorità competenti, con il Dipartimento di

Giunta Regionale della Campania

Il Presidente

prevenzione della ASL competente, la Croce Rossa e la Protezione Aziendale di RFI, è fatto obbligo
di assicurare l’organizzazione di singole postazioni di verifica per l’identificazione dei passeggeri,
la raccolta delle autocertificazioni rilasciate, la rilevazione della temperatura corporea e i
successivi adempimenti per i casi sospetti alla stregua delle disposizioni vigenti, per quanto di
rispettiva competenza.
5. A cura di Trenitalia e NTV è fatto obbligo di assicurare adeguate comunicazioni, a bordo di tutti
i convogli in transito e in fermata sulle linee interessate dal presente provvedimento, in ordine agli
obblighi in capo ai viaggiatori con destinazione nelle stazioni campane. Ai concessionari
autostradali è fatto obbligo di dare massima diffusione alle disposizioni di cui al punto 1. del presente
provvedimento all’utenza”;
– l’Ordinanza n.21 del 23 marzo 2020, con la quale è stato disposto che:
“è fatto obbligo:
– a tutti gli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative nel territorio
regionale di comunicare quotidianamente all’Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del
6 marzo 2020, le generalità di tutti i soggetti che riconsegnino, presso dette sedi, veicoli presi a
noleggio al di fuori del territorio regionale, nonchè le ulteriori consegne eventualmente già previste
o programmate;
– a tutti gli esercenti attività di noleggio con conducente di segnalare all’Unità di Crisi Regionale,
istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020, i nominativi e la destinazione di tutti i soggetti che si
avvalgano di detti servizi per accedere al territorio regionale.
2. Ai soggetti di cui al punto 1. è fatto obbligo di dare massima diffusione, presso la propria utenza,
alle disposizioni di cui al presente provvedimento e agli obblighi sanciti dall’ordinanza n.20/20.
3. L’Unità di Crisi regionale, acquisiti i nominativi e le informazioni di cui al precedente punto 1.,
provvederà ad inoltrarli ai Comuni e alle ASL competenti per territorio, per l’attivazione dei controlli
sul rispetto degli obblighi sanciti dall’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.20/2020

e – ove necessario- dei protocolli sanitari previsti, nonché -nell’ottica di collaborazione istituzionale-
alla Prefettura competente per territorio, onde agevolare le verifiche di competenza in merito alla

eventuale violazione delle prescrizioni dell’ Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro
dell’Interno 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020, secondo cui “è fatto divieto a tutte le
persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in
cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi
di salute”, e di ogni altra disposizione nazionale e regionale vigente”;
RAVVISATO

Giunta Regionale della Campania

Il Presidente

che, nell’approssimarsi delle festività pasquali, occorre intensificare e rafforzare l’attività di
controllo sul territorio, in particolar modo nei punti di accesso al territorio campano mediante
qualsiasi mezzo di trasporto, e pertanto nei caselli autostradali, nelle stazioni ferroviarie, nei porti ed
aeroporti, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni dei DDPCM sopra menzionati e delle
Ordinanze sopra citate e di applicare, in caso di trasgressione, le sanzioni statali (sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 3000, oltre alle altre misure previste
dall’art.4 decreto legge n.19/2020) e le misure sanitarie all’uopo previste dalle ordinanze medesime
(tra cui obbligo di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni);
RICHIAMA ALLA STRETTA OSSERVANZA

delle disposizioni statali e regionali sopra riportate e

RACCOMANDA

a tutti gli Enti ed Autorità competenti, richiamati nei provvedimenti sopra riportati, ogni sforzo volto
ad intensificare, a decorrere dalla data odierna e fino al 13 aprile 2020 le attività di competenza
relative ai controlli presso caselli autostradali, stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti al fine di
assicurare il rigoroso rispetto delle disposizioni dei DDPCM sopra menzionati e delle ordinanze sopra
citate e di applicare, in caso di trasgressione, le sanzioni statali (sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 400 ad euro 3000, oltre alle altre misure previste dall’art.4 decreto
legge n.19/2020) e le misure sanitarie all’uopo previste dalle ordinanze medesime (tra cui obbligo di
permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni).
Il presente atto è notificato ai Comuni, alle Prefetture, alle AASSLL, a RFI, a Trenitalia, a NTV, ai
concessionari di trasporto pubblico su gomma a lunga percorrenza, ad Autostrade per l’Italia spa, alla
GESAC spa., all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (Napoli, Salerno,
Castellammare) ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania nonché sul BURC.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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