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A cura dell’Avv. Lelio Mancino
Ci sono decisioni che, più di altre, costringono a rimettere in discussione certezze apparentemente granitiche. La recente pronuncia della Corte dei Conti n. 63 del 2026, rientra tra queste: un caso di utilizzo di titolo di studio falso per accedere a incarichi nella pubblica amministrazione che, tuttavia, non si traduce in una condanna per danno erariale.
Nel dialogo con l’Avvocato Danilo Albano emerge subito un punto fermo: la distinzione tra illecito e danno. Due concetti che, troppo spesso, vengono sovrapposti. La condotta del soggetto resta grave, censurabile e penalmente rilevante, ma nel giudizio contabile non basta dimostrare l’irregolarità. Occorre provare che da quella condotta sia derivato un pregiudizio economico concreto per l’amministrazione.
È qui che la sentenza compie il suo passaggio più significativo. La Corte non si ferma al momento dell’accesso – certamente viziato dall’uso di un titolo falso – ma guarda a ciò che è accaduto dopo. La prestazione lavorativa è stata svolta, senza rilievi disciplinari, nell’ambito di mansioni semplici e operative. L’amministrazione, dunque, non è rimasta priva di utilità, ma ha ricevuto un servizio effettivo .
In questa prospettiva, la retribuzione percepita non viene più letta come un danno automatico, bensì come il corrispettivo di un’attività realmente resa. Il diritto contabile, ricorda l’Avv. Danilo Albano, non si fonda su presunzioni ma su prove: il danno deve essere attuale, concreto e dimostrato. Non basta affermare che l’ente avrebbe potuto scegliere un candidato migliore, questo resta un piano ipotetico, non giuridicamente rilevante.
La riflessione si intreccia inevitabilmente con l’articolo 2126 del codice civile, che tutela il lavoro di fatto anche quando il rapporto nasce in modo irregolare, purché non si tratti di un’illiceità “in senso forte”. Ed è proprio questa distinzione a fare la differenza. L’illiceità, nel caso esaminato, riguarda la fase di accesso, non la natura della prestazione. Il lavoro svolto – attività esecutive e non altamente qualificate – non è contrario ai principi fondamentali dell’ordinamento.
Il ragionamento si completa con l’applicazione del principio della compensazione tra vantaggi e danni. La Corte riconosce che, laddove la pubblica amministrazione abbia comunque tratto un’utilità, questa può neutralizzare il danno erariale. Non si tratta di legittimare l’illecito, ma di evitare che il risarcimento si trasformi in una sanzione automatica sganciata dalla realtà dei fatti.
Ne emerge una visione del diritto meno formale e più sostanziale, capace di misurare le conseguenze concrete delle azioni. È un approccio che richiama alla responsabilità anche chi agisce in giudizio: non basta denunciare una violazione, bisogna dimostrarne gli effetti.
Questa decisione, conclude l’Avv. Danilo Albano, rappresenta un invito a superare gli automatismi. Ogni vicenda va letta nella sua interezza, senza scorciatoie. Perché il diritto, soprattutto quando riguarda la gestione delle risorse pubbliche, non può permettersi di essere astratto.
“Non ogni errore genera un danno, ma ogni danno va provato con rigore.”
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