Nel comune record di scioglimenti per infiltrazioni camorristiche lo stupore non è mai troppo. La telenovela della pubblicazione tardiva di determine e atti dirigenziali non finisce mai. Se prima il ritardo accumulato era di 2 o 4 mesi ora indovinate a quanto siamo arrivati? A 5 mesi. Ebbene sì. Ogni giorno l’albo pretorio on-line dell’Ente non finisce di stupirci ma le anomalie non finiscono qui.
Nel provvedimento, attenzionato dalla nostra redazione, la determina numero 718/2023, del settore lavori pubblici, si liquida all’Ing. Turco Silvestro la somma di € 10.162,12 per la direzione lavori per il ripristino funzionale e la messa in sicurezza impianto di pubblica illuminazione Via Quasimodo- Via Montale.
Fin qui tutto regolare se solo nella stessa determina non si revocasse una liquidazione già disposta nel lontano 2022 inerente sempre la direzione lavori dell’Ing. Turco Silvestro che “per motivi fiscali ha emesso le allegate note di credito n.2/22 e la nuova fattura n.3/22…” – si legge nel provvedimento – Parliamo di almeno un anno e mezzo fa. E’ tutto lecito? Quali sarebbero questi “motivi fiscali” che hanno comportato l’emissione di una nota di credito e contestualmente di una nuova fattura? La PA può essere così generica nelle motivazioni dei provvedimenti adottati? Si può, inoltre, fare riferimento a delle “note di credito allegate” che però non sono effettivamente presenti in uno alla determina? Si può con lo stesso provvedimento disporre la revoca di una determina e liquidare contestualmente le competenze tecniche?
Si potrebbero pensare tante cose. Forse all’epoca il procedimento non si poteva concludere perché c’era qualche incongruenza o anomalia? Siamo curiosi di sapere i motivi che si celano dietro questi atti così poco chiari e non trasparenti, che tra l’altro, sono partoriti sempre dallo stesso settore dell’Ente.
Inoltre l’ente ha effettuato la canonica richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i. nei confronti dell’Ing. Turco Silvestro?
Giova ricordare che l’ente locale, sciolto ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l’informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all’approvazione o all’autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell’articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi.
Marano, si sa, è il regno dove tutto è possibile. Si ride (amaramente) per la vicenda del Giudice di pace, si ride per i loculi attesi da ben 15 anni, si ride (amaramente) per tanto altro.
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