L’angolo del commercialista. L’emissione della fattura può sostituire lo scontrino elettronico

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Con l’entrata in vigore dell’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, anche i contribuenti in regime forfettario hanno dovuto adeguarsi ,mentre non devono obbligatoriamente emettere la fattura elettronica.

In molti si domandano quali siano gli obblighi , in presenza di prestazioni in locali aperti al pubblico (una parrucchiera) oppure nell’abitazione del cliente (l’idraulico). Siccome i corrispettivi possono essere certificati da fattura o da scontrino memorizzato, in molti si chiedono se la procedura di memorizzazione dello scontrino possa essere sostituita dalla fattura, che per un forfettario è costituita da un documento contabile.

Vediamo cosa prevede la normativa in materia.

Fermo restando che la certificazione dei corrispettivi deve avvenire secondo le modalità di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che prevedono non solo la memorizzazione ma anche l’invio dei dati all’agenzia delle Entrate, la soluzione di sostituirla con l’emissione della fattura è sostanzialmente condivisibile, con le seguenti precisazioni.

Quando un bene viene ceduto o una prestazione di servizi viene resa nei confronti del consumatore finale è obbligatoria l’emissione del documento commerciale, anche qualora il pagamento del corrispettivo non sia avvenuto. Per escludere l’emissione di tale documento, il cedente/prestatore può certificare l’operazione tramite una fattura (ordinaria o semplificata) “immediata”, ossia emessa entro il dodicesimo giorno successivo all’effettuazione dell’operazione ai fini Iva , in formato elettronico, o analogico ove ancora normativamente ammesso, come nel caso dei soggetti che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal proposito è intervenuta anche la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019.

Dott. Michele Napolano

 

 

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