
Il governo si appresta ad approvare per decreto il nuovo codice per le Ong che effettuano il soccorso in mare. Regole e sanzioni sono previste sia per il comandante della nave sia per l’armatore. Ma anche norme semplificate per la richiesta di asilo e di permesso di soggiorno o per chi dimostrerà di aver i requisiti.
Ecco cosa prevede la bozza portata in consiglio dei ministri.
Secondo il nuovo regolamento «il transito e la sosta in territorio nazionale sono comunque garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e l’assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità». Le operazioni di soccorso devono essere «immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo nella cui area di responsabilità si svolge l’evento e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni delle predette autorità».
I requisiti
Le navi che effettuano «in via non occasionale attività di ricerca e soccorso in mare devono:
1) avere i requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione nelle acque territoriali;
2) aver avviato tempestivamente iniziative volte ad acquisire le intenzioni di richiedere la protezione internazionale;
3) aver richiesto all’Autorità SAR competente, nell’immediatezza dell’evento, l’assegnazione del porto di sbarco;
4) il porto di sbarco individuato dalle competenti autorità è raggiunto senza ritardo per il completamento dell’intervento di soccorso;
5) devono fornire alle autorità per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, alle autorità di pubblica sicurezza, le informazioni richieste ai fini dell’acquisizione di elementi relativi alla ricostruzione dettagliata delle fasi dell’operazione di soccorso effettuata;
6) le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non devono aggravare situazioni di pericolo a bordo né impedire di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco;
7) nel caso di operazioni di soccorso plurime, le operazioni successive alla prima devono essere effettuate in conformità agli obblighi di notifica e non devono compromettere l’obbligo di raggiungimento, senza ritardo, del porto di sbarco.
























