Marano, Capodanno: i commissari vietano utilizzo botti. Ecco l’ordinanza che in pochi rispetteranno

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Considerato che:
− in Italia è diffusa, la consuetudine di celebrare il Capodanno (oltre che con strumenti
innocui), anche con il lancio di petardi e botti di vario genere, il cui utilizzo registra un
indiscriminato, consistente e pericoloso incremento;
− puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro da parte degli organi preposti di
ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l’occasione;
− esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico,
trattandosi pur sempre di materiali esplodenti che in quanto tali, sono comunque in grado di
provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse
fortuitamente colpito;
− sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a
produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano
utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
− serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali d’affezione,
nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro
un’evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l’orientamento,
esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento (quando tali botti non
esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d’affezione che selvatici,
causandone il ferimento o la morte per ustioni e bruciature);
− i danni arrecati agli animali possono configurare il reato di maltrattamento previsto dal Titolo
IX bis del Codice Penale, istituito dalla Legge 189/2004, in quanto trattasi di lesioni (o morte)
“cagionate” (v. art.544 bis C.P.) senza necessità o per crudeltà, se non
intenzionalmente certo per colpa grave, tenuto conto di quanto previsto dalle normative;
− il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell’art.
3 del DPR 31 marzo 1979 per cui “è attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità
montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall’Ente nazionale protezione
animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi
alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico”;
− possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio
connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare a danno di automobili,
cassonetti etc.;
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Dato atto che per “incolumità pubblica” si intende l’integrità fisica della popolazione e per
sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell’ambito delle
comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di
vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
Rilevata la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell’ambito urbano in tutte
le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici,
luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie feline, anche ai sensi dell’articolo 659
del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);
Considerato inoltre che:
−
− il perdurare della situazione potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al
patrimonio pubblico e impedirne la fruibilità e ritenuto pertanto di dover intervenire con
urgenza;
− L’Amministrazione Comunale intende adottare una specifica attività di prevenzione a tutela
dell’incolumità dei cittadini.
Visti:
− la circolare 11 gennaio 2001 n.559 del Ministero dell’Interno – Disposizioni in ordine alla
sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi
artificiali autorizzata ai sensi dell’art.57 del T.U.L.P.S.
− l’art 57 del T.U.L.P.S. e l’art. 101 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.;
− l’art.50 D.L.gs. n.267/2000;
− l’art.7 bis D.L.gs. n.267/2000;
− la Legge n.689/1981;
− la Legge n.125/2008;
− la Legge n.94/2009;
− l’art.3 DPR 31 marzo 1979;
− l’art 659 Codice Penale;
− la Legge n.189/2004;
− il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Delibera di C.S n. 36 del
08/02/2018, che all’art. 7, a salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città,
vieta, tra l’altro, “di accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei
luoghi di passaggio pubblico; di accendere e far scoppiare martinetti, petardi ed
altri materiali pirotecnici in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero anche
privati, ove ciò possa determinare pericolo o disturbo al riposo e a lla quiete delle
persone nonché rappresenti fonte di stress o pericolo per gli animali […].
LA COMMISSIONE STRORDINARIA
ORDINA
ai fini della tutela dell’incolumità pubblica intesa come integrità\fisica della popolazione, della
tutela del decoro e della vivibilità urbana, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle
norme che regolano la convivenza civile, il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e
artifici esplodenti in genere, dalle ore 15,00 del 31 dicembre 2022 fino a tutto il 1°gennaio 2023
compresi, sull’intero territorio cittadino.
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DISPONE CHE
− l’inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sia punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art.7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 (da €25,00
a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria;
− le violazioni al seguente provvedimento comportino il sequestro del materiale
pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell’art.13 della Legge
n.689/1981 e la successiva confisca ai sensi dell’art.20, comma 5 legge citata;
− le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che
commercializzano “declassificati” contraffatti siano perseguiti a termine di legge;
− i proprietari e conduttori di animali da affezione pongano in essere misure adeguate ad
evitare che le reazioni di detti animali all’inosservanza della presente ordinanza possa
arrecare loro danno;
− gli Agenti della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza dell’ordine facciano
osservare la presente Ordinanza;
− del presente provvedimento sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e
che venga pubblicato sul sito internet comunale;− la stessa sia inviata:
• alla Prefettura
• alla Questura
• al Comando Provinciale Carabinieri
In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le
necessarie azioni verso i responsabili, provvederà a dare nel contempo comunicazione
all’Autorità Giudiziaria, sia per la violazione dell’art. 650 C.P., sia per l’accertamento di tutte le
responsabilità.
La presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del
risarcimento di ogni danno.
Il Comune è e rimarrà estraneo ad ogni qualsiasi evento e/o responsabilità in merito, anche in caso
di mancata osservanza della presente ordinanza.
Avverso la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), oppure in via alternativa ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

 

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