Docenti precari, quando l’abuso dei contratti a termine dà diritto al risarcimento

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A cura dell’Avv. Lelio Mancino
La reiterazione dei contratti a tempo determinato nella scuola può trasformarsi in un vero e proprio abuso e determinare il diritto del docente al risarcimento del danno.
Lo conferma una recente sentenza del Tribunale di Napoli, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere 13.808 euro a un insegnante precario di Aversa.
Il docente aveva lavorato per oltre dieci anni mediante numerosi incarichi di supplenza e aveva chiesto un’indennità pari a ventiquattro mensilità. Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo otto mensilità, calcolate su una retribuzione di riferimento di 1.726 euro, oltre agli interessi legali e alle spese processuali.
Per comprendere la decisione bisogna partire da un principio fondamentale: il contratto a termine è legittimo quando serve a soddisfare un’esigenza realmente temporanea. È il caso, per esempio, della sostituzione di un docente assente per malattia, maternità o aspettativa. La situazione cambia quando l’amministrazione rinnova gli incarichi anno dopo anno per coprire un posto che risponde, invece, a un bisogno stabile e permanente della scuola.
Il divieto di abuso trova fondamento anche nella direttiva europea 1999/70/CE, che impone agli Stati di introdurre misure effettive per prevenire e sanzionare l’utilizzo ingiustificato di contratti a tempo determinato successivi. La pubblica amministrazione non può, quindi, impiegare sistematicamente personale precario per coprire esigenze ordinarie e durevoli.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Napoli, un ruolo decisivo sarebbe stato attribuito agli incarichi conferiti dall’anno scolastico 2019/2020 fino al 2024/2025. Il docente aveva lavorato con contratti in scadenza al 30 giugno, sul cosiddetto organico di fatto, presso lo stesso istituto e per la medesima classe di concorso, A046 – Scienze giuridico-economiche.
La continuità della sede, della materia insegnata e della funzione svolta avrebbe dimostrato che non si trattava di una successione di necessità occasionali. La scuola aveva bisogno stabilmente di quella prestazione, pur continuando a utilizzare contratti formalmente temporanei. È proprio la distanza tra la forma del contratto e la realtà del fabbisogno a far emergere l’abuso.
Un parametro particolarmente importante è il superamento dei trentasei mesi di servizio, anche maturati attraverso più contratti. Tuttavia, è necessario evitare facili automatismi: non è sufficiente aver lavorato per tre anni per ottenere certamente il risarcimento. Devono essere esaminati la tipologia delle supplenze, la natura dei posti coperti e le ragioni che hanno determinato i rinnovi.
Per gli incarichi fino al 31 agosto, conferiti su posti vacanti e disponibili dell’organico di diritto, la reiterazione oltre i trentasei mesi rappresenta l’ipotesi più evidente di possibile abuso. Più complessa è la situazione delle supplenze fino al 30 giugno, riferite all’organico di fatto.
La Cassazione ha chiarito che queste ultime non sono automaticamente illegittime. Possono però diventarlo quando il docente dimostra che i ripetuti incarichi hanno soddisfatto un’esigenza stabile. Assumono quindi rilievo il numero dei contratti, la durata complessiva del servizio, la continuità presso la stessa scuola, la medesima classe di concorso, la reiterata copertura dello stesso posto e l’assenza di autentiche ragioni sostitutive.
Il risarcimento non rappresenta il pagamento delle retribuzioni relative ai mesi nei quali il docente non ha lavorato. È un’indennità destinata a compensare il pregiudizio subito e, nello stesso tempo, a sanzionare l’utilizzo abusivo del lavoro precario.
L’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede, nel pubblico impiego, un’indennità compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto. La misura viene stabilita dal giudice valutando la gravità della violazione, il numero e la durata dei contratti e gli altri elementi della vicenda. Il lavoratore conserva inoltre la possibilità di provare un danno ulteriore.
Le otto mensilità riconosciute dal Tribunale di Napoli non costituiscono, pertanto, una somma automaticamente spettante a ogni precario. La quantificazione dipende dalle caratteristiche del singolo caso e dalla documentazione prodotta in giudizio.
Occorre chiarire anche che l’accertamento dell’abuso non determina automaticamente l’assunzione a tempo indeterminato. Nel pubblico impiego resta fermo il principio costituzionale dell’accesso mediante concorso. La tutela è normalmente economica, mentre un’eventuale successiva stabilizzazione deve essere valutata dal giudice per verificare se abbia realmente eliminato le conseguenze dell’abuso.
Il docente interessato dovrebbe conservare e ordinare tutti i contratti, i certificati di servizio, le buste paga e i documenti relativi alle sedi, alle classi di concorso e alla natura dei posti ricoperti. È necessario distinguere gli incarichi al 31 agosto, quelli al 30 giugno e le supplenze conferite per sostituire personale temporaneamente assente.
© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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