La Corte costituzionale mette nero su bianco le motivazioni della sentenza numero 64 con la quale lo scorso 9 aprile ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Campania sul terzo mandato consecutivo del presidente della Giunta regionale a statuto ordinario eletto a suffragio universale e diretto. La Consulta ha dichiarato che tale divieto è un principio fondamentale della materia elettorale ai sensi dell’articolo 122, primo comma, della costituzione. Esso costituisce, del resto, l’espressione di una scelta discrezionale del legislatore volta a bilanciare contrapposti principi e a fungere da “temperamento di sistema” rispetto all’elezione diretta del vertice monocratico, cui fa da “ponderato contraltare“.
In via generale, aggiunge la Corte costituzionale, l’obbligatorietà di un principio fondamentale – come quello del terzo mandato – e la sua applicazione non possono essere condizionate dal suo espresso recepimento da parte delle leggi regionali. Sempre in via generale, poi, la natura di principio fondamentale può essere riconosciuta anche a norme che hanno un contenuto specifico e puntuale ; e Il divieto del terzo mandato consecutivo ha tale natura, perchè – come è generalmente proprio di tutti i divieti – esprime “un precetto in sè specifico, che per essere applicabile non necessita di alcuna integrazione da parte del legislatore regionale, al quale, pur tuttavia, restano degli spazi interstiziali di regolazione“.
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