Assegno sociale 2021, ecco chi può ottenerlo e tutte le novità

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L’assegno sociale, che dal 1996 ha sostituito la pensione sociale, è una prestazione economica assistenziale riconosciuta dall’Inps: a differenza delle prestazioni previdenziali, che spettano in base ai contributi versati, le prestazioni di assistenza, come l’assegno e la pensione sociale, sono riconosciute a chi si trova in stato di bisogno. In particolare, ricorda laleggepertutti.it, l’assegno sociale spetta ai cittadini più anziani, dai 67 anni di età (si tratta dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria prevista dal 2019 al 2022) , che hanno un reddito al di sotto di un certo limite e che non hanno diritto (eccetto alcune particolari situazioni) alla pensione diretta, cioè di vecchiaia, anticipata, di anzianità o ad altri trattamenti di previdenza.

L’assegno sociale 2020 ammontava inizialmente a 459,83 euro mensili, in base all’aumento delle pensioni determinato dalla perequazione, cioè dall’adeguamento al costo della vita, pari allo 0,4%. Le stime Istat sono però state modificate: in via definitiva, la perequazione 2020 è pari allo 0,5%. L’importo definitivo dell’assegno sociale 2020 è dunque pari a 460,28 euro mensili. Questo è anche l’importo dell’assegno sociale 2021, non essendo stato riscontrato alcun incremento, almeno in via provvisoria.

In base all’incremento definitivo 2020 sono stati elevati anche per il 2021, tra l’altro, i limiti di reddito per avere accesso all’assegno e alla pensione sociale.

Hanno diritto ad ottenere l’assegno sociale, per l’anno 2021, le persone che possiedono i seguenti requisiti:

almeno 67 anni di età: questo requisito è unico, per gli uomini e per le donne, ed è valido per il biennio 2019- 2020 e 2021-2022; dal 2023 potrebbe essere elevato sulla base degli adeguamenti alla speranza di vita;

cittadinanza italiana, o, in alternativa, cittadinanza di un Paese europeo, qualora il richiedente abbia effettuato iscrizione all’anagrafe del comune di residenza; l’assegno può spettare anche ai cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni in Italia;

per il 2020 in via definitiva ed il 2021 in via provvisoria, reddito non superiore a 5.983,64 euro annui, con riferimento al reddito personale;

per il 2020 in via definitiva ed il 2021 in via provvisoria, reddito non superiore a 11.967,28 euro annui, se il richiedente è coniugato (si considera il reddito personale assieme al reddito del coniuge).

limiti di reddito per il diritto all’assegno sociale, sia personale che proprio e del coniuge, sono stati modificati, rispetto agli importi 2019, in base alla rivalutazione del trattamento, stimato definitivamente in misura pari allo 0,5% (in argomento, è necessario tener presente che alla fine di ogni anno è pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del ministero dell’Economia che fissa il tasso effettivo di rivalutazione delle pensioni). Per la spettanza dell’assegno sociale, non sono previsti limiti collegati all’indicatore Isee, o ad altri indicatori emergenti dalla dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), mentre il limite Isee, pari a 9.360 euro, assieme a ulteriori limiti di reddito e patrimoniali, è previsto nel caso in cui l’assegno sociale sia indirettamente integrato con la pensione minima di cittadinanza.

Attualmente, l’unico limite relativo alle condizioni economiche per l’erogazione dell’assegno sociale resta dunque il reddito personale assieme a quello del coniuge: tra i redditi utili a determinare la soglia limite devono essere computati anche i redditi esenti, come le rendite dell’Inail e le pensioni erogate agli invalidi civili.

Non devono essere considerate ai fini del superamento delle soglie di reddito, invece, le seguenti entrate:

il Tfr (il trattamento di fine rapporto, in parole semplici la liquidazione), le relative anticipazioni, le altre indennità di fine rapporto, comunque denominate, come quelle erogate in regime di Tfs (trattamento di fine servizio), ossia l’indennità di buonuscita, di anzianità, l’indennità premio di servizio; la rendita dell’abitazione principale; gli arretrati da lavoro dipendente soggetti a tassazione separata, compresi gli arretrati per attività lavorativa svolta all’estero;

l’indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili (in generale, sono escluse le indennità di accompagnamento di ogni tipo), indennità di comunicazione per i sordi, assegni per l’assistenza personale e continuativa erogati dall’Inps ai pensionati per inabilità; gli assegni riconosciuti dall’Inail per l’assistenza personale continuativa, nelle ipotesi di invalidità permanente assoluta; alcuni vitalizi per gli ex combattenti.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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