Congiunti, fidanzati e affetti stabili: i chiarimenti del governo

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«Congiunti» è la parola magica che sdoganerà le uscite di milioni di italiani dal 4 maggio: l’articolo 1 del Dpcm 26 aprile 2020 consente nella fase 2 del coronavirus «gli spostamenti per incontrare congiunti» facendo immediatamente sorgere il dubbio su quale sia il “perimetro” dei soggetti che rientrano in questo ambito e che, pertanto, si potranno legittimamente «incontrare».

Come riportato dall’Ansa, si apprende da fondi di Palazzo Chigi che il termine “congiunti” includerebbe «parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili».

In realtà, però, il termine “congiunti” non fa parte del vocabolario giuridico (tranne che nel Codice penale, articolo 307, che si riferisce al concetto civilistico di parenti e di affini). Il Codice civile conosce i “parenti” e gli “affini” mentre la legge 76/2016 ha introdotto la nozione di soggetti partecipi di una “unione civile” e la nozione di “conviventi di fatto”. La parola, quindi, è tanto magica per spezzare l’isolamento quanto “equivoca” per il diritto. Vediamo allora chi sono i congiunti e quelli che non lo sono. Con tutte le conseguenze del caso.

I coniugi
Non c’è bisogno di spendere tante parole per dimostrare che i coniugi rientrano tra i “congiunti”, in quanto essi lo sono “per definizione”. Quindi, se un coniuge risiede a Milano, ove lavora, può serenamente recarsi a Sondrio dove risiede l’altro coniuge.

I parenti

Nonno e nipote si dicono parenti in linea retta di secondo grado in quanto discendono l’uno dall’altro e perché tra essi intercorrono due generazioni (articolo 75 e 76 del Codice civile). Due fratelli sono parenti in linea collaterale di secondo grado in quanto non discendono l’uno dall’altro e perché salendo da un fratello allo stipite comune (il padre) e ridiscendendo fino all’altro fratello si incontrano due generazioni. In base al medesimo ragionamento zio e nipote sono parenti in linea collaterale di terzo grado e due cugini sono parenti in linea collaterale di quarto grado. La parentela non è riconosciuta oltre al 6° grado (articolo 77 del Codice civile): per aversi due parenti entro il 6° grado bisogna pensare al rapporto che intercorre tra i figli di due cugini.

Se, dunque, ci si chiede se i “parenti” siano anche “congiunti” la risposta pare poter essere senz’altro affermativa. E, quindi, si devono ritenere “congiunti”, in mancanza di prescrizioni limitatrici, tutti coloro tra i quali intercorre un vincolo di parentela.

Gli affini
Alla stessa conclusione si deve giungere con riguardo agli “affini”: essi sono (articolo 78 del Codice civile) i parenti di un coniuge rispetto all’altro coniuge. Ad esempio: i suoceri (i genitori del proprio coniuge), la nuora (la moglie del proprio figlio), il genero (il marito della propria figlia), i cognati (i fratelli e le sorelle del proprio coniuge).

In base alla regoletta latina secondo cui adfines inter se non sunt adfines, non vi è alcun rapporto giuridico tra i parenti dei coniugi. Come detto, l’affinità riguarda infatti i rapporti tra uno dei coniugi e i parenti dell’altro coniuge e non il rapporto di questi parenti tra loro. Insomma, è ammesso che la nuora vada a trovare la suocera e che il marito vada a prendere un thè dalla propria cognata.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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