Il 4 settembre di un anno fa il Comune di Marano veniva sciolto per mafia. Ecco le motivazioni

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Un anno fa, il 4 settembre del 2025, il Consiglio comunale di Marano veniva sciolto per mafia. Il quinto scioglimento di una storia politico-amministrativa a dir poco travagliata. Ecco tutte le motivazioni contenute nella relazione dello scioglimento dell’ente, proposto dal Viminale e accolto dal Consiglio dei Ministri, e il contenuto della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che, un mese fa, ha dichiarato incandidabili l’ex sindaco Matteo Morra e l’ex vicesindaco Luigi Carandente. La decisione fu assunta dal collegio presieduto dalla dottoressa Cristiana Satta, con la dottoressa Maria Grazia Lamonica giudice relatore ed estensore e la dottoressa Francesca Sequino giudice.

Il punto centrale della decisione è uno: il Tribunale non doveva stabilire nuovamente se il Comune dovesse essere sciolto, ma se Morra e Carandente avessero avuto una responsabilità nelle condotte che avevano contribuito a determinare quello scioglimento.

Ecco cosa vi è scritto nella relazione in larga parte utilizzata nella sentenza sugli incandidabili.

Lo scioglimento di un Comune per infiltrazioni mafiose, spiegano i giudici richiamando la giurisprudenza amministrativa, ha natura preventiva e non sanzionatoria. Per arrivare allo scioglimento è quindi sufficiente un quadro di elementi indiziari che faccia emergere un rapporto di possibile condizionamento tra criminalità organizzata e amministrazione.

L’incandidabilità, invece, ha un peso personale diverso.

Per dichiarare incandidabile un amministratore non basta, secondo il Tribunale, la semplice presenza di un ambiente criminale o la mera possibilità di condizionamento. Gli elementi devono essere concreti, univoci e rilevanti: devono cioè essere documentati nella loro realtà, indirizzati verso il fenomeno che la legge vuole impedire e sufficientemente importanti da dimostrare che quelle condotte hanno inciso sul funzionamento dell’ente.

Ma c’è un’altra precisazione decisiva.

I giudici non hanno cercato necessariamente una condotta penalmente rilevante, né hanno ritenuto indispensabile dimostrare che Morra o Carandente avessero consapevolmente voluto favorire la criminalità organizzata.

Il ragionamento del Tribunale è più ampio: anche azioni od omissioni, comprese quelle riconducibili a colpa, possono assumere rilievo quando un amministratore viene meno ai propri obblighi di vigilanza, indirizzo e controllo e contribuisce così a creare o mantenere le condizioni che consentono l’infiltrazione criminale nell’ente.

È su questo terreno che la posizione dell’ex sindaco Matteo Morra diventa centrale.

Morra e il rapporto con Eduardo Simioli

Uno dei passaggi più delicati della sentenza riguarda il rapporto tra Matteo Morra ed Eduardo Simioli.

Secondo quanto ricostruito dal Tribunale sulla base della relazione prefettizia, Morra è genero di Giuseppe Di Maro, indicato nella relazione come cugino di Giuseppe Simioli, mentre con Eduardo Simioli avrebbe mantenuto rapporti di intensa e assidua frequentazione.

La relazione richiamata dai giudici attribuisce a Simioli un ruolo particolarmente significativo nel contesto politico e imprenditoriale maranese. Viene indicato come imprenditore attivo soprattutto nel settore edilizio e come soggetto che, secondo gli accertamenti della Commissione di indagine, avrebbe avuto rapporti con ambienti riconducibili alla criminalità organizzata locale.

Ma per il Tribunale non è soltanto il rapporto personale a essere importante.

La sentenza sottolinea che Simioli sarebbe stato un sostenitore di Morra durante la campagna elettorale del 2023 e avrebbe operato anche come delegato della lista “Marano Rinasce”, inserita nella coalizione a sostegno dell’allora candidato sindaco.

Non solo.

Secondo quanto riportato nella relazione prefettizia, Simioli avrebbe continuato a frequentare ambienti e iniziative istituzionali dell’amministrazione Morra, partecipando a manifestazioni e attività di rappresentanza dell’ente pur non rivestendo una carica politica o amministrativa.

È proprio questa continuità che, nella lettura dei giudici, assume un peso particolare.

La relazione prefettizia – riportata nella sentenza – interpreta la permanenza del rapporto tra Morra e Simioli come un elemento indicativo di una mancata effettiva dissociazione del sindaco da ambienti considerati controindicati sotto il profilo antimafia.

Il Tribunale fa propria questa ricostruzione nel quadro complessivo degli elementi raccolti.

Non si tratta quindi, nel ragionamento dei giudici, di dire semplicemente che Morra conosceva Simioli. Il punto è un altro: il rapporto personale, la presenza di Simioli nella campagna elettorale e la sua successiva partecipazione ad attività riconducibili all’amministrazione vengono valutati insieme agli altri elementi emersi dall’indagine.

Ed è proprio la visione d’insieme che il Tribunale considera decisiva.

Il Tribunale: Morra non poteva essere valutato come una figura isolata

Uno dei passaggi più significativi della sentenza riguarda il ruolo del sindaco.

I giudici richiamano un principio della Cassazione secondo cui il sindaco non può essere considerato una figura isolata rispetto all’apparato amministrativo che dirige.

Il sindaco, ricordano, ha il compito di sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi, di vigilare sull’esecuzione degli atti, di indirizzare e controllare l’azione amministrativa e, più in generale, di esercitare le proprie funzioni in materia di sicurezza e ordine pubblico.

Per questo motivo, secondo il Tribunale, anche l’assenza di una frequentazione diretta con esponenti criminali o di un’agevolazione esplicita della criminalità non sarebbe sufficiente, da sola, a escludere la responsabilità dell’amministratore.

Bisogna guardare anche a ciò che il sindaco ha fatto, non ha fatto o ha tollerato mentre era alla guida del Comune.

Ed è qui che la sentenza allarga l’analisi ben oltre il rapporto Morra-Simioli.

Diciassette amministratori con elementi di controindicazione

Secondo la relazione prefettizia esaminata dal Tribunale, elementi ritenuti significativi sotto il profilo antimafia sarebbero stati individuati nei confronti di 17 dei 33 rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Il dato comprendeva, secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza, il sindaco e il vicesindaco, tre assessori, sette consiglieri di maggioranza e cinque consiglieri di minoranza.

La relazione avrebbe inoltre evidenziato elementi di continuità con precedenti consiliature, rilevando che otto componenti dell’ultimo consiglio comunale avevano già fatto parte di consigli precedenti poi sciolti per mafia.

Per i giudici, dunque, non si trattava di analizzare un’amministrazione in un vuoto storico e politico, ma una realtà nella quale erano già emersi problemi analoghi nelle precedenti gestioni.

Carandente: il peso dei rapporti familiari e della continuità amministrativa

La posizione di Luigi Carandente, ex assessore e vicesindaco di Morra, viene esaminata separatamente ma conduce alla stessa conclusione.

Il Tribunale sottolinea anzitutto che Carandente non era stato eletto direttamente alla carica di assessore o vicesindaco. Ma questa circostanza, per i giudici, non cambia la sostanza della valutazione.

La sentenza richiama una serie di rapporti familiari che, secondo la relazione prefettizia, collegano Carandente a soggetti ritenuti esponenti o contigui ai clan presenti sul territorio.

Viene ricordato che Carandente è sposato con una ex assessore della giunta Visconti, amministrazione successivamente sciolta per infiltrazioni della criminalità organizzata.

Ma il passaggio più rilevante riguarda la famiglia Orlando.

Secondo la ricostruzione riportata nella sentenza, Carandente è nipote di Antonio Orlando, indicato come capostipite dell’omonimo gruppo criminale, e cugino di secondo grado di Antonio Orlando detto “Mazzolino”, indicato come capo dell’omonimo clan e condannato, tra gli altri reati, anche per associazione di stampo mafioso.

A questi elementi il Tribunale aggiunge un dato politico: Carandente era già stato consigliere nella precedente consiliatura, poi sciolta per infiltrazioni mafiose.

Per i giudici, dunque, la sua presenza nella nuova amministrazione non può essere valutata soltanto attraverso il ruolo formale ricoperto.

La sentenza conclude che, alla luce dell’insieme degli elementi, la sua presenza contribuiva a rafforzare il quadro di assoggettamento dell’amministrazione comunale alle ingerenze criminali.

Ma la decisione non nasce soltanto da parentele e frequentazioni

Questo è probabilmente il punto più importante per comprendere la sentenza.

Il Tribunale non si è fermato ai rapporti familiari, alle frequentazioni o alle relazioni personali.

I giudici hanno esaminato anche come il Comune abbia concretamente funzionato.

Ed è proprio qui che entra in gioco la lunga lista di anomalie amministrative contenuta nelle relazioni della Commissione di indagine, della Prefettura e del Ministero dell’Interno.

Secondo quanto ricostruito nella sentenza, sono emerse criticità in diversi settori strategici: appalti, affidamenti diretti, attività edilizia e urbanistica, autorizzazioni, servizi cimiteriali, gestione dei beni confiscati, riscossione dei tributi, videosorveglianza, igiene urbana e gestione degli uffici del Giudice di Pace.

I giudici hanno ritenuto che questi episodi, considerati singolarmente, potessero essere oggetto di contestazione o di diversa interpretazione. Ma considerati tutti insieme, secondo il Tribunale, delineavano un quadro molto più grave.

Gli affidamenti e le società considerate controindicate

Tra gli episodi richiamati dalla sentenza c’è l’affidamento diretto, nell’ottobre 2024, dell’incarico di direttore dei lavori per interventi di manutenzione stradale all’ingegner Baiano Luigi, per circa 13.144 euro.

Secondo la relazione, il professionista sarebbe risultato parente di persone indicate come appartenenti o vicine al clan Orlando.

Vengono poi citati diversi affidamenti alla Edil MI.CA. s.r.l., che secondo la relazione sarebbero stati frazionati in importi ridotti e complessivamente avrebbero potuto costituire un sistema elusivo delle regole sugli appalti. Anche in questo caso la relazione evidenziava rapporti familiari e notizie di reato a carico di soggetti collegati alla società.

Altro episodio riguarda la 10 & LODE MANAGEMENT s.r.l.s., alla quale sarebbero stati affidati due spettacoli per gli eventi estivi, per un valore complessivo di circa 36.320 euro.

La relazione prefettizia, secondo quanto riportato nella sentenza, aveva posto l’attenzione sui rapporti familiari dell’amministratore della società con persone indicate come riconducibili ai clan Nuvoletta e Orlando.

Il punto sottolineato dai giudici non è quindi semplicemente se i singoli affidamenti fossero formalmente possibili, ma il fatto che le amministrazioni avrebbero affidato incarichi e servizi a soggetti che presentavano elementi di controindicazione antimafia senza un adeguato sistema di controllo.

Il settore delle onoranze funebri

Un altro capitolo riguarda le attività funerarie.

La sentenza richiama la vicenda della Moio Funeral Home, società che secondo la relazione era riconducibile a soggetti considerati attigui alla criminalità organizzata e già destinataria di un’interdittiva antimafia.

Viene inoltre citata un’autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune il 5 febbraio 2025 in favore dell’impresa Russolillo (secondo fonti investigative vicina al gruppo Cesarano, ndr), nonostante – secondo la relazione – non fossero ancora decorsi i termini per completare le verifiche antimafia richieste.

Anche questo episodio viene inserito dai giudici nel quadro generale delle carenze dei controlli amministrativi.

Il caso Autopark e le auto sequestrate

Particolare rilievo assume anche la vicenda dell’Autopark di via Padreterno.

La Prefettura aveva disposto nel 2021 provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti di società riconducibili all’attività, evidenziando collegamenti con il clan Polverino.

Secondo gli accertamenti richiamati nella sentenza, l’attività commerciale sarebbe tuttavia proseguita e i controlli comunali sarebbero risultati carenti.

Ancora più grave, nella ricostruzione riportata dal Tribunale, è la questione dei veicoli sequestrati: 36 autovetture – per un errore della polizia municipale – non sarebbero state correttamente inserite nei sistemi ufficiali delle banche dati e sei di esse sarebbero state successivamente vendute.

Per il Tribunale, anche questo episodio entra nel mosaico di anomalie che caratterizzava il funzionamento dell’ente.

I beni confiscati: dal patrimonio della criminalità all’abbandono

La sentenza dedica spazio anche alla gestione dei beni confiscati.

Secondo le verifiche della Commissione di indagine, numerosi immobili confiscati sarebbero rimasti inutilizzati o in stato di abbandono.

Tra gli esempi viene ricordato l’appartamento confiscato ad Armando Del Core, indicato nella sentenza come esponente di spicco del clan Nuvoletta e condannato per l’omicidio del giornalista Giancarlo Siani. Il bene, destinato ad attività di sostegno e aggregazione giovanile, sarebbe risultato completamente abbandonato.

Analoga situazione sarebbe stata riscontrata per un immobile confiscato a Benedetto Simeoli e destinato a finalità sociali, che sarebbe stato vandalizzato e lasciato in condizioni di degrado.

Anche qui, il ragionamento dei giudici è quello della mancata capacità dell’amministrazione di trasformare concretamente i propri atti e gli obblighi assunti in azioni efficaci.

Urbanistica ed edilizia: un altro punto decisivo

La sentenza dedica particolare attenzione anche al governo del territorio.

Vengono richiamate diverse pratiche edilizie considerate problematiche dalla relazione prefettizia. Viene poi esaminata la vicenda della struttura scolastica Garden House, per la quale la relazione avrebbe evidenziato interventi edilizi e cambi di destinazione d’uso ritenuti non conformi alla disciplina urbanistica e paesaggistica.

Secondo la ricostruzione contenuta nella relazione, l’edificio sarebbe stato originariamente destinato a uso alberghiero e non sarebbe stato conforme al piano regolatore per ospitare una scuola senza una specifica variante urbanistica approvata dal Consiglio comunale.

Anche la scuola San Rocco viene indicata tra le situazioni caratterizzate da anomalie urbanistico-edilizie.

È un aspetto importante perché il Tribunale afferma espressamente che la carente azione di governo del territorio, sul piano urbanistico, edilizio e produttivo, può essere indicativa di un condizionamento dell’amministrazione quando finisce per favorire interessi diversi da quelli istituzionali.

Tributi non riscossi e controlli insufficienti

Un altro elemento valorizzato dalla sentenza riguarda la riscossione dei tributi comunali.

Dai controlli a campione richiamati nella relazione sarebbe emerso che numerose attività commerciali, comprese attività riconducibili a soggetti considerati controindicati, non avrebbero regolarmente pagato Tari, canoni, acqua, affissioni e altri tributi.

La documentazione amministrativa, secondo la relazione, sarebbe risultata in diversi casi incompleta o mancante.

Il Tribunale interpreta anche questo elemento come una manifestazione di carenza di controllo e di vigilanza, inserendola nel quadro più ampio delle omissioni contestate all’amministrazione.

La videosorveglianza e i simboli della criminalità sul territorio

La sentenza richiama inoltre la situazione della sicurezza urbana.

Secondo la relazione, le telecamere installate in alcune zone del territorio risultavano inattive proprio in aree nelle quali si era registrato un aumento dei reati predatori.

A ciò si aggiunge la mancata rimozione, nonostante gli inviti della Prefettura, di alcuni murales, altarini ed edicole votive ritenuti rappresentativi di una celebrazione di soggetti appartenenti ad ambienti criminali.

Per gli organi investigativi e prefettizi, questi simboli rappresentavano una sovrapposizione tra cultura popolare e criminalità organizzata.

Il Tribunale li considera un ulteriore elemento della presunta inerzia dell’amministrazione nel ripristinare condizioni di legalità.

Il Giudice di Pace e il milione di euro anticipato da Marano

Particolare attenzione viene riservata anche alla gestione degli uffici del Giudice di Pace di Marano.

Il Comune, nell’ambito della gestione associata con altri enti, avrebbe anticipato negli anni circa un milione di euro a causa della morosità degli altri Comuni convenzionati.

Ma il problema, secondo la relazione, non sarebbe stato soltanto finanziario.

Gli uffici del Giudice di Pace vengono descritti come un contesto nel quale sarebbero state riscontrate diffuse condotte illecite, compresa la vicenda di un cancelliere, tuttora indagato, alla quale vengono attribuiti – sulla base degli atti richiamati – episodi di ricezione di denaro in cambio del conferimento di incarichi o della disponibilità di documentazione.

Anche i suoi rapporti familiari e personali vengono analizzati nella relazione in chiave antimafia. Il Tribunale inserisce anche questa vicenda nel più generale quadro di insufficienza dei controlli.

Rifiuti: continuità con le precedenti amministrazioni

Un altro capitolo importante riguarda il servizio di igiene urbana.

La relazione prefettizia ha evidenziato la prosecuzione del servizio da parte della Green Line s.r.l., nonostante – secondo quanto riportato nella sentenza – non fossero presenti i presupposti per una ulteriore prosecuzione nelle modalità adottate.

Viene inoltre segnalata la presenza nell’organico di soggetti indicati come vicini ad ambienti criminali o gravati da precedenti di polizia.

Il Tribunale sottolinea anche un elemento di continuità con la precedente amministrazione Visconti: alcuni dipendenti che erano stati spostati dalla Commissione Straordinaria insediatasi dopo il precedente scioglimento sarebbero stati inizialmente riposizionati nei loro precedenti ruoli dall’amministrazione Morra.

Poi c’è la vicenda Inchem s.r.l.

Secondo la relazione, la società era coinvolta in un procedimento penale relativo alla gestione dei rifiuti e alcuni soggetti risultavano indagati per ipotesi di corruzione e altri reati.

Nonostante ciò, nel marzo 2025 il Comune avrebbe affidato alla società il servizio di conferimento delle terre di spazzamento.

La relazione aveva considerato quell’affidamento come una sorta di proroga mascherata, effettuata senza gara o verifica di mercato.

Anche questo episodio, per i giudici, non può essere letto isolatamente.

Il punto d’arrivo: non una somma di episodi, ma un sistema

È qui che la sentenza arriva al suo passaggio decisivo.

Il Tribunale dice chiaramente che non è possibile guardare questi fatti uno alla volta.

La difesa di Morra, secondo i giudici, avrebbe adottato una lettura “atomistica” degli episodi, contestandoli singolarmente e sostenendo che nessuno di essi, preso da solo, dimostrasse un rapporto diretto con la criminalità organizzata.

Ma è proprio questa impostazione che il Collegio respinge.

Per i giudici, bisogna guardare il quadro complessivo: rapporti personali e familiari, continuità politica, affidamenti, anomalie nelle procedure, insufficienza dei controlli, gestione dei beni confiscati, urbanistica, tributi, sicurezza, rifiuti e servizi comunali.

Presi insieme, questi elementi, secondo il Tribunale, superano la soglia richiesta dalla legge.

La conclusione è netta: l’amministrazione Morra viene descritta nella sentenza come caratterizzata da una grave carenza di vigilanza e controllo in numerosi settori, con omissioni che avrebbero consentito il mantenimento di situazioni favorevoli agli interessi criminali.

Perché Morra è stato dichiarato incandidabile

Il Tribunale, quindi, non afferma che per dichiarare Morra incandidabile fosse necessario dimostrare una sua condanna penale o una sua adesione personale alla criminalità organizzata.

La responsabilità viene individuata soprattutto nella sua posizione di vertice e nella condotta complessiva tenuta durante l’amministrazione.

Secondo i giudici, Morra, in qualità di sindaco, aveva il dovere di vigilare, indirizzare e controllare l’attività amministrativa.

Alla luce del complesso degli elementi raccolti, il Tribunale ritiene che egli sia venuto meno a tali obblighi e che questa condotta abbia contribuito alla situazione che ha portato allo scioglimento del Comune.

Il rapporto con Simioli, quindi, non viene considerato da solo sufficiente a determinare l’incandidabilità. Assume valore all’interno di un quadro più ampio nel quale il Tribunale colloca anche le numerose anomalie amministrative e le carenze di controllo.

Perché è stato dichiarato incandidabile anche Carandente

Per Carandente il ragionamento è diverso in alcuni passaggi ma arriva allo stesso risultato.

Il Tribunale valorizza soprattutto la rete di rapporti familiari indicata nella relazione prefettizia, la precedente esperienza amministrativa in un consiglio poi sciolto per mafia e la sua collocazione nella nuova amministrazione Morra.

Il fatto che la carica di vicesindaco non fosse elettiva non viene ritenuto decisivo.

Per i giudici, la sua presenza nella compagine amministrativa, letta insieme agli altri elementi, contribuiva a confermare il quadro di condizionamento dell’ente.

Una decisione costruita sull’insieme degli elementi

Il filo conduttore della sentenza è dunque abbastanza chiaro.

Il Tribunale non ha individuato un unico episodio decisivo. Ha ritenuto decisiva la convergenza di molti elementi.

Da una parte i rapporti personali, familiari e politici. Dall’altra le anomalie nella gestione concreta del Comune.

E soprattutto, secondo i giudici, la mancata capacità dell’amministrazione di intervenire efficacemente per correggere situazioni già problematiche.

La sentenza richiama infatti anche un principio importante: quando un’amministrazione eredita una situazione di illegalità o inefficienza, non è sufficiente adottare dichiarazioni di intenti, direttive o programmi. Occorre intervenire concretamente e in tempi ragionevoli.

Per il Tribunale, a Marano questo non sarebbe avvenuto in misura sufficiente.

La conclusione dei giudici

Alla fine del percorso argomentativo, il Tribunale ritiene quindi che sia Morra sia Carandente abbiano posto in essere condotte causalmente collegate allo scioglimento del Comune.

Da qui la dichiarazione di incandidabilità.

I due ex amministratori non potranno candidarsi alle elezioni indicate dall’articolo 143 del TUEL nei due turni elettorali successivi allo scioglimento e dopo la presente pronuncia, una volta che la sentenza sarà definitiva.

Il Tribunale ha inoltre condannato Morra e Carandente, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Napoli, liquidate in 7.616 euro, oltre spese generali, IVA e CPA.

La sentenza, dunque, consegna una lettura particolarmente severa dell’esperienza amministrativa iniziata con l’elezione di Matteo Morra nel maggio 2023.

Il messaggio dei giudici è che per un amministratore chiamato a governare un Comune già segnato da precedenti scioglimenti per mafia non basta dichiararsi estraneo ai fenomeni criminali: occorre dimostrare, attraverso l’azione amministrativa quotidiana, una capacità effettiva di prevenire, controllare e rimuovere ogni possibile condizionamento.

Secondo il Tribunale di Napoli Nord, nel caso di Marano questa risposta non c’è stata. Ed è proprio dalla combinazione tra rapporti personali e familiari, continuità politica, anomalie amministrative, omissioni nei controlli e mancata rimozione delle situazioni critiche che i giudici sono arrivati alla dichiarazione di incandidabilità di Morra e Carandente.

 

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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