Bollette dell’acqua, i consigli dell’Unione Nazionale Consumatori

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Il concetto cardine è che i servizi di fornitura di acqua, energia elettrica telefonica ed in genere ogni servizio va pagato.

Ciò detto le pretese da parte di società ed enti devono essere corrette e supportate da attività di monitoraggio sia delle strutture ( l’erogazione deve essere continua per tutti i giorni senza interruzioni) ed i calcoli dei consumi corretti.    In primo luogo, quindi, vi deve essere un regolare contratto tra le parti ed in particolare quando si tratta di forniture di acqua con il comune di riferimento. Se manca il contratto, né l’ente comunale ha richiesto la sottoscrizione, in base alla quale desumere le tariffe da applicare (obbligo di forma scritta per la P.A.) il canone non è dovuto.

Il contratto di erogazione di acqua è un normale contratto di somministrazione, avente natura privatistica e pertanto soggetto alla disciplina del codice civile, con la conseguenza che la pretesa del Comune, basata su un consumo minimo presunto o a “forfait” è illegittima. È illegittima  la condotta del Comune di far pagare indistintamente per ogni utenza idrica, lo stesso importo indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un consumo di acqua. E’ diritto del cittadino-consumatore conoscere i parametri economici su cui si basa la bolletta.

Se la pretesa creditoria non è supportata da regolari e normali misurazioni del consumo effettivo di acqua e si basa unicamente su calcoli forfettari ed iniqui le richieste sono illegittime. L’ente comunale deve provvedere ad effettuare dei sopralluoghi o controlli, e difatti  se non si evince il consumo effettivo le bollette inviate con consumi presuntivi possono essere annullate.

Il consumo di acqua e non può essere calcolato secondo criteri meramente presuntivi, in ordine al consumo medio pro-capite e per nucleo familiare né in base ad un consumo forfettario di “minimo garantito” ma solo in percentuale all’acqua effettivamente consumata.

È illegittima  la condotta del Comune di far pagare indistintamente per ogni utenza idrica, lo stesso importo indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un consumo di acqua

Il consiglio pratico, pertanto, è quello innanzitutto di verificare l’esattezza del contratto se esistente e sottoscritto magari anni prima e di verificare la correttezza dei mc consumati. Di seguito il controllo della tariffa applicata se corretta ed in base anche alla quota ordinaria e di eccedenza. Necessario per l’ente e per la società incaricata è di controllare con esattezza i mc consumati poiché in base a tali parametri applicheranno correttamente le tariffe ordinarie e quelle superiori a quello contrattualizzato.

Se ci sono delle anomalie è opportuno scrivere al dirigente dell’ufficio  alla società incaricata e per conoscenza al sindaco che sappia tali incongruenze e quindi in autotutela il comune deve rettificare gli errori.

I casi più frequenti sono gli errori nelle misurazioni ovvero l’addebito ad entrambi i coniugi o a padre e figlio insomma ogni contestazione va avanzata per iscritto e conservatevi la copia con il timbro del protocollo o della raccomandata.

In caso di interruzioni del servizio il cittadino ha diritto a vedersi la restituzione o lo scorporo della quota proporzionale dei costi fissi pagati per quella giornata oltre il risarcimento dei danni tutti tranne che dovuti a casi di emergenza o caso fortuito.

Si deve infine ricordare che il comune può chiedere fino a 5 anni addietro dei consumi perchè se anche ha svolto correttamente queste attività a norma dell’art. 2948 c.c. tali rapporti rientrano nell’ipotesi di prescrizione breve quinquennale e quindi allo stato può chiedere il pagamento dei canoni fino al 2011

Avv. Salvatore Nasti, presidente Unione Nazionale Consumatori Comitato Marano Napoli Nord

© Copyright Redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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