Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Luigi Caccavale contro la procedura concorsuale bandita dalla Qualiano Multiservizi Srl per l’assunzione di tre autisti a tempo indeterminato.
La decisione è stata pronunciata dalla Seconda Sezione del Tar Campania nella camera di consiglio del 13 maggio 2026. Il ricorrente aveva impugnato la determina con cui la società aveva proclamato i vincitori del concorso, contestando diversi aspetti della procedura selettiva.
Nel ricorso venivano sollevate presunte irregolarità relative alla composizione della commissione esaminatrice, alla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione e all’attribuzione dei punteggi nella prova pratica. Contestato anche il diniego parziale all’accesso agli atti riguardanti la valutazione degli altri candidati.
La Qualiano Multiservizi, società interamente partecipata dal Comune di Qualiano e incaricata del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, si è costituita in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Tar ha accolto tale eccezione, chiarendo che le controversie relative alle procedure di assunzione nelle società partecipate pubbliche restano di competenza del giudice ordinario e non del giudice amministrativo.
Nella sentenza si legge infatti che “le società di capitali, seppure interamente pubbliche perché interamente partecipate dagli enti locali, sono soggette alle normali norme di diritto privato per quanto riguarda il rapporto di lavoro con i propri dipendenti”.
Il collegio ha quindi dichiarato il ricorso “inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo”, precisando però che la causa potrà essere riassunta davanti al giudice ordinario nei termini previsti dalla legge.
Per quanto riguarda l’accesso agli atti, il Tar ha dichiarato cessata la materia del contendere dopo che la società aveva depositato la documentazione richiesta dal ricorrente, compresi verbali e graduatorie della procedura selettiva. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
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