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A cura dell’Avvocato Lelio Mancino
Con la Circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026, l’Istituto di previdenza introduce una novità di grande rilievo per migliaia di liberi professionisti: è ora possibile la ricongiunzione dei contributi tra la Gestione Separata INPS e le Casse professionali private (avvocati, ingegneri, commercialisti, architetti e altri ordini).
La circolare recepisce un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ponendo fine a una lunga fase di incertezza e superando le precedenti restrizioni amministrative.
Fino a oggi la Gestione Separata era considerata, di fatto, “isolata” rispetto agli altri regimi previdenziali. Ora, invece, viene riconosciuta la possibilità di:
ricongiungere i contributi versati alla Gestione Separata verso la propria Cassa professionale;
trasferire contributi dalla Cassa professionale alla Gestione Separata, nel rispetto delle regole previste dalla legge.
L’obiettivo dichiarato dall’INPS è garantire parità di trattamento e unificazione della posizione assicurativa, soprattutto per quei professionisti che nel tempo hanno svolto attività miste o discontinue
Il cambio di rotta affonda le radici nella sentenza della Corte di Cassazione n. 26039/2019, che ha riconosciuto il diritto del professionista a ricongiungere i contributi versati alla Gestione Separata presso la propria Cassa di appartenenza, sulla base della legge n. 45/1990.
Negli anni successivi, numerose pronunce di merito hanno confermato questo principio, spingendo l’INPS ad adeguare finalmente la propria prassi.
Limiti da conoscere
La ricongiunzione non è sempre possibile. Restano esclusi:
i periodi contributivi già utilizzati per una pensione;
i periodi precedenti al 1° aprile 1996, data di avvio effettivo della Gestione Separata.
Inoltre, la ricongiunzione deve riguardare tutti i periodi disponibili: non è ammessa una scelta selettiva.
Uno degli aspetti più delicati è il costo dell’operazione. La circolare chiarisce che:
l’onere è calcolato con il sistema contributivo, non con la riserva matematica;
si applica l’aliquota IVS vigente nella Gestione Separata (pari al 33% nel 2025);
il calcolo avviene sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi, nel rispetto dei limiti minimi e massimi di legge. Dall’importo finale vengono sottratti i contributi trasferiti dalla gestione di provenienza.
I periodi ricongiunti:
contano sia per il diritto alla pensione sia per il suo importo;
mantengono la loro collocazione temporale originaria;
concorrono al montante contributivo, che viene rivalutato solo a partire dalla data della domanda.
La pensione, in ogni caso, non può decorrere prima del mese successivo alla presentazione dell’istanza.
Le nuove disposizioni si applicano non solo alle nuove domande, ma anche a quelle già presentate e non ancora definite, così come ai ricorsi pendenti.
La Circolare INPS n. 15/2026 rappresenta un passaggio importante verso una previdenza più aderente alla realtà dei professionisti italiani, spesso caratterizzata da carriere frammentate e da più iscrizioni previdenziali.
Resta fondamentale, tuttavia, valutare attentamente la convenienza economica della ricongiunzione, anche con l’assistenza di un professionista esperto.
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