Il panorama delle agevolazioni fiscali e dei sostegni economico-normativi in materia di maternità per il 2026 è ricco e articolato. Di seguito vengono analizzate in dettaglio le principali misure vigenti a livello nazionale – incluse le novità introdotte di recente – e alcune iniziative regionali di rilievo, con riferimenti alle fonti normative (leggi statali, circolari INPS e regolamenti regionali).
Congedi di maternità e paternità: obbligatori e facoltativi
Congedo di maternità obbligatorio (dipendenti) – Alle lavoratrici dipendenti spetta il congedo di maternità obbligatorio per un totale di 5 mesi (in genere 2 prima del parto e 3 dopo, con possibilità di flessibilità). Durante questo periodo è corrisposta un’indennità pari all’80% della retribuzione, a carico INPS secondo il Testo Unico maternità/paternità (D.lgs. 151/2001, art. 16). La legge consente, in alternativa, di lavorare fino al parto e fruire interamente dei 5 mesi dopo la nascita, previa certificazione medica (opzione introdotta dalla L. 145/2018). Per le lavoratrici del settore privato, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e conguagliata con l’INPS; nel pubblico viene erogata direttamente. Durante il congedo obbligatorio vige il divieto di licenziamento e la maturazione dell’anzianità di servizio prosegue normalmente.
Congedo di paternità obbligatorio (dipendenti) – I padri lavoratori dipendenti hanno diritto (ed obbligo) ad astenersi dal lavoro per 10 giorni lavorativi in occasione della nascita del figlio, fruibili dai 2 mesi precedenti il parto fino ai 5 mesi successivi. Questo congedo di paternità obbligatorio è stato reso strutturale dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) in recepimento della direttiva UE 2019/1158. In caso di parto plurimo i giorni raddoppiano a 20. Durante tali giorni il padre percepisce un’indennità pari al 100% della retribuzione, analogamente al congedo di maternità, erogata dall’INPS. Il congedo paterno obbligatorio si aggiunge (senza sostituirlo) al congedo di maternità della madre e si applica anche in caso di morte perinatale del bambino. Il padre deve preavvisare il datore di lavoro con almeno 5 giorni di anticipo, indicando le date di astensione. Sono previste sanzioni amministrative per i datori che ostacolino l’esercizio di tale diritto.
Congedo parentale (astensione facoltativa) – Dopo i congedi obbligatori, entrambi i genitori (dipendenti) possono usufruire del congedo parentale facoltativo, entro determinati limiti di durata e retribuzione, per assistere i figli nei primi anni di vita. Le regole sono state recentemente potenziate. In base alle modifiche introdotte dal D.lgs. 105/2022 (attuativo della direttiva UE sull’equilibrio vita-lavoro) e dalle ultime Leggi di Bilancio, il diritto complessivo di congedo parentale indennizzato per i genitori dipendenti è di 9 mesi totali (elevati a 11 mesi per il genitore solo), fruibili entro i 12 anni di età del figlio. Ciascun genitore ha diritto in modo indipendente ad almeno 3 mesi non trasferibili all’altro, mentre ulteriori 3 mesi sono utilizzabili alternativamente, nel limite suddetto di 9 mesi totali indennizzati. La parte di congedo parentale eccedente tali durate può essere fruita senza indennità (salvo casi di reddito basso).
Indennità economica del congedo parentale: fino al 2022 l’indennità era pari al 30% della retribuzione (importo minimo) per tutti i mesi coperti. Le ultime manovre finanziarie hanno però innalzato significativamente la retribuzione per alcuni mesi di congedo parentale. In particolare, la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha previsto che un mese di congedo parentale sia indennizzato all’80% dello stipendio (anziché 30%) per chi abbia terminato il congedo obbligatorio dopo il 31/12/2022. La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha introdotto un secondo mese di congedo parentale indennizzato oltre il 30%, portandolo al 60% della retribuzione (e all’80% in via transitoria per le fruizioni durante il 2024). Infine, la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha aumentato ulteriormente tali aliquote: il mese già portato al 60% viene elevato all’80%, e un ulteriore mese di congedo parentale sale dal 30% all’80%. In pratica, dal 2025 i genitori beneficiari hanno diritto a tre mensilità di congedo parentale retribuite all’80% (anziché al 30%), da fruire entro i 6 anni di età del bambino. I restanti 6 mesi indennizzabili restano al 30% e gli ultimi 2 mesi (sino al limite di 11 complessivi se il padre ne utilizza almeno 3) restano non retribuiti, salvo casi di reddito individuale basso. Queste migliorie si applicano per chi termina il congedo di maternità/paternità obbligatorio da gennaio 2025 in poi, mentre per chi lo aveva terminato nel 2024 si applicano due mesi all’80% (e per chi lo aveva terminato nel 2023 un solo mese all’80%). Di conseguenza, nel 2026 un genitore lavoratore dipendente avrà, in condizioni ordinarie, fino a tre mesi di astensione facoltativa pagati quasi interamente (80%) e ulteriori mesi a retribuzione ridotta (30%). Questa politica incentiva la fruizione del congedo parentale, distribuendo più equamente i carichi di cura tra madre e padre.
Va ricordato che il congedo parentale per i dipendenti spetta fino ai 12 anni del figlio, ma l’indennizzo economico oltre i 6 anni di età è riconosciuto solo se il reddito individuale del genitore è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo della pensione minima (circa 18.000 €) come da art. 34 D.lgs. 151/2001. Inoltre, per famiglie monoparentali (unico genitore) il totale dei mesi indennizzabili sale a 9 (anziché 6) e il limite massimo fruibile a 11 mesi.
Congedo di paternità alternativo – Si segnala infine la possibilità del congedo di paternità “alternativo”, previsto dal TU maternità (art. 28 D.lgs. 151/2001) qualora la madre sia impossibilitata a fruire del suo congedo obbligatorio per eventi gravi (decesso, grave infermità, abbandono, affidamento esclusivo al padre). In tali casi eccezionali, il padre può usufruire del periodo di astensione post-partum non goduto dalla madre, alle medesime condizioni economiche.
Detrazioni e agevolazioni fiscali per figli a carico
Sul piano fiscale, esistono specifiche detrazioni IRPEF per familiari a carico, sebbene per i figli minorenni esse siano ormai in gran parte sostituite dall’Assegno Unico Universale (trattato oltre). Dal 1º marzo 2022, con l’entrata in vigore dell’Assegno Unico, le detrazioni per figli a carico spettano solo per i figli di età pari o superiore a 21 anni. In altri termini, i genitori non possono più applicare detrazioni IRPEF per i figli sotto i 21 anni (né per i minorenni), poiché per essi interviene l’assegno mensile. Fanno eccezione i figli con disabilità di qualsiasi età: per i figli disabili di 21 anni o più è consentito cumulare la detrazione fiscale con l’Assegno Unico percepito.
Questa disciplina è stata ulteriormente modificata dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). A decorrere dal periodo d’imposta 2025, la detrazione IRPEF base di 950 € annui per figlio a carico spetta soltanto per i figli di età tra 21 e 30 anni (sempreché il figlio abbia reddito personale entro i limiti di legge). Oltre i 30 anni di età il figlio non dà più diritto alla detrazione, salvo che sia disabile ai sensi della L.104/1992. Questa novità (commi 180-182 L. 207/2024) ha ristretto l’ambito delle detrazioni per figli: ad esempio, se nel 2026 un figlio compie 30 anni e non è portatore di handicap, i genitori perdono la relativa detrazione d’imposta a partire da quell’anno. È importante notare tuttavia che, anche se un figlio perde il beneficio della “detrazione per figli a carico” per superamento del limite di età, può continuare ad essere considerato fiscalmente a carico (se il suo reddito annuale non supera il limite di € 2.840,51, o € 4.000 se under 24) ai fini di altre agevolazioni. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nel 2025 che il compimento dei 30 anni non fa decadere lo status di familiare a carico, permettendo ai genitori di continuare a dedurre o detrarre le spese sostenute per quel figlio (spese mediche, istruzione, ecc.) in dichiarazione dei redditi, purché rispettati i limiti di reddito. In sintesi, dal 2025 la detrazione fissa per figli è limitata ai figli giovani adulti (21-30 anni), mentre per figli over-30 senza disabilità non vi è più detrazione fissa ma rimangono le agevolazioni sulle spese.
Importi delle detrazioni e altre agevolazioni fiscali: la detrazione teorica base per ciascun figlio a carico (21-30 anni) rimane € 950 annui (fino a € 1.220 per figli di età < 3 anni, importo che però di fatto non trova applicazione perché i <3 anni rientrano nell’Assegno Unico). Tale importo si ripartisce al 50% tra i genitori (o al 100% al genitore affidatario unico). Sono inoltre previste maggiorazioni delle detrazioni per particolari condizioni, come +400 € per ogni figlio con disabilità, nonché (fino al 2022) +200 € per ogni figlio oltre il secondo – beneficio quest’ultimo superato dall’Assegno Unico. Va aggiunto che la L. 207/2024 ha introdotto un limite massimo di età (30 anni) per considerare fiscalmente a carico un figlio non disabile, ma ha anche elevato alcune detrazioni per oneri relativi ai figli. Ad esempio, dal 2025 la detrazione per spese di istruzione (rette scolastiche, mense, ecc., art. 15 comma 1 e-bis TUIR) è stata aumentata, portando il tetto di spesa detraibile da € 800 a € 1.000 annui. Restano fruibili, per le famiglie con figli a carico, le altre detrazioni del 19% sulle spese sostenute pro filio: spese sanitarie (19% dell’importo eccedente € 129,11), spese sportive dei ragazzi (19% fino a € 210 annui per figlio tra 5 e 18 anni), spese per asili nido (19% fino a € 632 annui – ma attenzione alla non cumulabilità col Bonus Nido), interessi su mutuo prima casa intestato ai figli, premi assicurativi, contributi per colf/baby-sitter, ecc. Tali oneri danno diritto al 19% di detrazione in dichiarazione, nei limiti e condizioni previsti dal TUIR. In particolare, le spese per asilo nido pagate dai genitori restano detraibili al 19% fino a € 632 l’anno per figlio, ma solo per la parte eventualmente non coperta dal Bonus asilo nido (che è un contributo alternativo, analizzato nel paragrafo successivo)




























