MARANO, ANNO 2022: IL COMUNE OSCURA ANCHE I DATI DELLE ORDINANZE. IN COREA DEL NORD C’E’ MAGGIORE TRASPARENZA. L’ULTIMO CASO RIGUARDA UN’ASSOCIAZIONE SPORTIVA

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Il Comune amministrato dai commissari, insediatisi dopo lo scioglimento per camorra, oscura i dati (anche quelli strettamente necessari per esercitare l’azione di controllo degli atti da parte dei singoli cittadini o finanche di organi inquirenti) dei propri atti amministrativi. Da qualche tempo, insomma, non è possibile sapere, pur consultando il sito istituzionale dell’ente comunale, chi siano i destinatari di ordinanze, atti, condoni edilizi e concessioni urbanistiche. L’ultimo esempio, in ordine cronologico, riguarda un’associazione dilettantistica sportiva chiusa per mancanza di un requisito (antincendio). Nulla si sa su chi sia il destinatario del provvedimento. I cittadini, dunque, non devono sapere se un commerciante, un operatore sanitario o sportivo è in regola con le leggi dello Stato Italiano. Per il Comune non è un loro diritto. A noi, francamente, tutto ciò sembra a dir poco assurdo.

I partiti locali, da sempre solo impegnati a disquisire di campagne elettorali e al massimo di acqua, stadio chiuso e poco altro, se ne fregano: da Potere al Popolo a Fratelli d’Italia, da Azione alla Lega, dal Pd a Italia Viva.

Nessuno, tranne noi, ha mai detto una parola sugli aspetti attinenti alla legalità e trasparenza vera del territorio, su ciò che sta accadendo sul fronte degli abusi edilizi e commerciali, sui beni confiscati (ci sono ancora situazioni oscure), sull’area Pip, il cimitero, la commissione comunale per il paesaggio o su quel che accadde quando fu bandito un avviso per la ricerca di un avvocato convenzionato.

Il Comune, di recente, ha deciso di oscurare tutto e poco si sa anche sulla sospensione dal lavoro, per sei mesi, comminata all’ex comandante della municipale Maria Silvia De Luca: si sa solo che non avrebbe comunicato al Comune o avuto il necessario via libera in materia di incarichi ottenuti al di fuori dell’ente. Ma il condizionale, in assenza di precise indicazioni, è d’obbligo anche in questo caso.

Tornando al tema dell’articolo, ovvero in riferimento alla trasparenza degli atti amministrativi, le norme in materia precisano che le pubbliche amministrazioni

“dopo aver verificato la sussistenza dell´obbligo di pubblicazione dell´atto o del documento nel proprio sito web istituzionale, devono limitarsi a includere negli atti da pubblicare solo quei dati personali realmente necessari e proporzionati alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto. Se sono sensibili (ossia idonei a rivelare ad esempio l´origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l´adesione a partiti o sindacati, lo stato di salute e la vita sessuale) o relativi a procedimenti giudiziari, i dati possono essere trattati solo se indispensabili, ossia se la finalità di trasparenza non può essere conseguita con dati anonimi o dati personali di natura diversa.

E’ vietato diffondere dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l´esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici. Il Garante ha più volte ribadito la necessità di garantire il rispetto della dignità delle persone, facendo oscurare, ad esempio, dai siti web di diversi Comuni italiani i dati personali contenuti nelle ordinanze con le quali i sindaci disponevano il trattamento sanitario obbligatorio per determinati cittadini.

Gli obblighi di pubblicazione sono contenuti in specifiche disposizioni di settore e riguardano finalità diverse dalla trasparenza, come quelli che prevedono la pubblicità legale di determinati atti amministrativi. Si pensi, ad esempio, alle pubblicazioni ufficiali dello Stato; alle pubblicazioni di deliberazioni, ordinanze e determinazioni sull´albo pretorio online degli enti locali; alle pubblicazioni matrimoniali; alla pubblicazione degli atti concernenti il cambiamento del nome; alla pubblicazione della comunicazione di avviso di deposito delle cartelle esattoriali a persone irreperibili; ecc. In queste ipotesi non si applicano le specifiche previsioni del decreto trasparenza relative all´accesso civico, all’indicizzazione nei motori di ricerca, al riutilizzo, alla durata dell´obbligo di permanenza sul web di 5 anni e alla trasposizione in archivio”.

E ancora: “Per quanto concerne le comunicazioni sull’albo pretorio on line occorre far riferimento in ogni caso al principio di pertinenza e non eccedenza e prestare particolare attenzione ai dati sensibili e giudiziari (con la necessità di agire nel rispetto dei propri regolamenti e il divieto assoluto di pubblicare dati idonei a rivelare lo stato di salute);

• la diffusione dei dati personali è corretta entro i limiti temporali previsti dalla normativa di riferimento o, in mancanza di indicazioni, fino al raggiungimento dello scopo per il quale l´atto è stato adottato e i dati resi pubblici;

• occorre evitare l´indicizzazione nei motori di ricerca generalisti dei dati personali contenuti negli atti pubblicati nell´albo pretorio online”.

In parole povere, il Comune dovrebbe e potrebbe oscurare date di nascite, codici fiscali,  partite Iva, riferimenti alla salute e all’origine etnica di un individuo, ma non i nomi di attività o soggetti destinatari di ordinanze di chiusura di locali o che beneficiano di concessioni edilizie. Tale atteggiamento stride con il concetto di necessario bilanciamento tra disposizioni in materia di privacy e trasparenza. Naturalmente, sul punto, non una parola viene proferita da parte di onorevoli e consiglieri regionali, anche loro poco interessati a vicende di grande importanza ma poco redditizie sul fronte del consenso.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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