Clan Abbagnara, la seconda udienza: illegittimità di giudizio per il boss Mariano

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In ogni procedimento la corte svolge i propri adempimenti per la costituzione dell’avvio del processo secondo gli obblighi di legge. La seconda udienza del rito ordinario è partita con non poche difficoltà. Tuttavia, da parte della difesa di Mariano Abbagnara, alias «Faccia ianca» (avvocatessa Giusida Sanseverino, collaboratrice del penalista Dario Vannetiello), sono state poste alcune osservazioni per cui la discussione non solo è stata ritardata ma anche rinviata. Siamo nella fase istruttoria.

Innanzitutto, l’illegittimità di giudizio immediato per lo scissionista dal gruppo D’Amico del rione Conocal di Ponticelli, quartiere nella periferia orientale della città. Primo, perché il procedimento, secondo gli avvocati, non risulta definito (articoli 309 e 453 codice penale). Secondo, la Cassazione a dicembre 2016, ha annullato l’ordinanza nei confronti di Abbagnara. Infine, al Tribunale del Riesame tutto è ancora in discussione sulle posizioni in questione.

Prima sezione collegio B: il processo è iniziato il 20 dicembre 2016 (giudice Francesco Pellecchia) e gli imputati sono oltre Abbagnara, Immacolata Cozzolino, Luigi De Cristofaro, Loredana Landi, Emma Sgambati, Vincenzo Lauria e Francesco De Bernardo. Tutti accusati di associazione camorristica (416 bis) e traffico di stupefacenti (articolo 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 numero 309). In origine erano ottanta per novantadue capi d’imputazione. Tutto il gruppo criminale, che fa capo ad Antonio e Giuseppe D’Amico, di recente ha affrontato il processo con rito abbreviato. Mentre la fazione distaccatasi (quella degli Abbagnara) ha scelto l’ordinario.

Scambio di battute tra accusa (pm Antonella Fratello) e difesa – con la corte ripetutamente a ritirarsi in camera di consiglio per assumere le decisioni – su questioni tecniche ma non di poco conto. Alcuni elementi che hanno destato la meraviglia dell’aula giudiziaria 118 sono: 00,23 è l’orario d’invio del fax – da parte della Procura – con la lista dei testi; non è stato posto alcun timbro attestante la data di deposito della lista. Quest’ultima non è stata depositata in cancelleria del giudice dibattimentale ma alla segreteria del gip. La genericità della scelta delle persone da ascoltare rispetto i capi d’imputazione delle misure cautelari. Nonostante le seguenti motivazioni giuridiche la corte ha respinto l’opposizione della difesa di Abbagnara avverso il lavoro della Dda. La prossima udienza si celebrerà il prossimo 16 febbraio.

 

© Copyright Mario Conforto, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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