Calvizzano, illuminazione pubblica carente o assente. L’Unione consumatori scrive al sindaco

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Egr. sig. Sindaco Comune di Calvizzano

Egr sig. Dirigente Ufficio Tecnico Comune di Calvizzano

Oggetto: costituzione in mora diffida ad attivare illuminazione

Carta dei servizi pubblici locali

L’intestata associazione ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini Calvizzanesi che lamentano la oramai assente illuminazione pubblica e la mancanza di accensione dei lampioni pubblici da oltre dieci giorni.

Tale situazione comporta l’interruzione di un servizio pubblico e pericolo per le persone che transitano a piedi nonché la possibilità di atti delinquenziali.

Ciò posto si invitano le S.V. ad intervenire in immediato per la risoluzione della problematiche ed ad indire un tavolo pubblico al fine di emanare tutti i provvedimenti di legge.

Nel contempo si fa presente quanto segue in tema di servizi pubblici essenziali.

Ai sensi di quanto disposto dall’art.9, comma 2, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 ed alle prescrizioni di cui all’art.8 del D.L. n.1/2012, sulle linee guida relative ai criteri da applicare per la individuazione dei principi e degli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al ruolo ed al coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori, di cui all’art. 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si invita formalmente la S.V. ad inviare comunicazioni in merito ai contratti di servizio sottoscritti ed alle carte di qualità dei servizi pubblici locali adottate da codesta Amministrazione comunale.

In buona sostanza, si chiede di comunicare a questa sede, entro trenta giorni dal ricevimento della presente (legge 241/1990) le tipologie dei contratti di servizio che, eventualmente, sono stati sottoscritti da codesta Amministrazione con Organismi esterni – gestori dei servizi pubblici e se gli stessi atti, unitamente alle carte di qualità relative ai servizi erogati direttamente dal Comune, siano stati redatti secondo quanto disposto dalle citate normative includendo, negli stessi documenti, gli obblighi che gli enti locali sono tenuti ad osservare a tutela dei consumatori – utenti.

Non nuoce ricordare, nella circostanza, che la mancata definizione e adozione degli standard di qualità, nonché il loro mancato rispetto nell’ambito della erogazione dei servizi, possono esporre l’Amministrazione all’esperimento dei rimedi previsti dalla legge a fronte dell’inadempimento della pubblica Amministrazione e integrare la fattispecie di cui agli artt. 1, 2 e 2/bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata dall’art.7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Si fa presente, infine, che l’Unione Nazionale Consumatori è la prima Associazione in Italia, è legalmente riconosciuta dal Codice del Consumo, è componente del C.N.C.U. (Consiglio Nazionale Consumatori Utenti) presso il Ministero dello Sviluppo Economico, è iscritta all’Albo delle Associazioni dei consumatori presso la Regione Campania e tra le finalità statutarie rientrano, in maniera esclusiva, la tutela e la rappresentanza dei consumatori e degli utenti.

Avvocato Salvatore Nasti

© Copyright Redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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