Canone Rai in bolletta, i consigli dell’Unione Nazionale Consumatori

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Che cosa cambia con il canone Rai in bolletta? Di seguito tutte le nuove regole ed i suggerimenti dell’Unione Nazionale Consumatori.
NOVITÀ
L’Agenzia delle entrate ha spostato i termini per la presentazione dell’autocertificazione al 16 maggio,unificando la scadenza sia per l’invio con raccomandata che per via telematica. Non valgono più, quindi, i precedenti termini del 30 aprile e del 10 maggio, per ulteriori dettagli Canone Rai: quando presentare l’autocertificazioneall’Agenzia delle Entrate?.
Il ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il 20 aprile 2016 una nuova Nota per meglio definire cosa si intende per tv, ossia per apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive come si legge in Canone Rai: altre regole
PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SULL’AUTOCERTIFICAZIONE
L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità ed i termini di presentazione della dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo. Non tutte le casistiche sono state, però, ben chiarite.
Chi deve presentare l’autocertificazione all’Agenzia delle entrate? Ossia chi deve presentare la dichiarazione di non detenere apparecchi tv (Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato)?
Solo ed esclusivamente i titolari di un’utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale (o, se defunti, i loro eredi) possono presentare la dichiarazione. Unica eccezione ammessa, quindi, è per gli eredi.
I vecchi abbonati Rai, quindi, non devono inviare nulla, se non sono anche titolari di utenza elettrica.
In particolare, si deve inviare l’autocertificazione all’Agenzia delle entrate:
1. A) Quando nessun componente della famiglia anagrafica ha una tv in alcuna casa, allora il titolare della fornitura di energia elettrica deve dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare dell’utenza elettrica detiene un apparecchio televisivo (Quadro A, prima dichiarazione).
2. B) Se in passato era stato fatto il suggellamento, ora si deve dichiarare di non detenere ulteriori apparecchi oltre a quello suggellato. A fare la dichiarazione deve essere sempre il titolare di utenza di fornitura di energia elettrica e deve dichiarare che nessun componente della famiglia anagrafica, in nessuna delle abitazioni per le quali è intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica, detiene un televisore oltre a quello per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento (Quadro A, seconda dichiarazione).
3. C) Quando in una famiglia ci sono due o più bollette della luce intestate a due persone differenti, allora bisognerà dichiarare che il canone non deve essere addebitato in nessuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto è già pagato in relazione all’utenza elettrica intestata all’altro componente della stessa famiglia anagrafica (il tal caso bisognerà mettere il codice fiscale di chi paga). E’ il Quadro B.
4. D) Quando vengono meno i presupposti di una delle 3 dichiarazioni sopra riportate, allora va fatta una nuova dichiarazione (Quadro B, seconda dichiarazione). In tal caso va messa la data della precedente dichiarazione ormai superata.
CHI NON DEVE FARE LA DICHIARAZIONE:
• I vecchi abbonati Rai non devono inviare nulla, se non sono anche titolari di utenza elettrica.
• Se utenza elettrica intestata al marito e canone era pagato dalla moglie, non si deve inviare la dichiarazione. Ci sarà voltura automatica e pagherà il marito in bolletta.
• Se una sola persona ha più utenze residenziali, anche se in comuni diversi ed i contratti sono con imprese diverse, non deve dichiarare nulla per evitare il doppio pagamento del canone. Insomma, se si hanno due o più case, ma le bollette della luce sono sempre intestate ad un solo componente della famiglia, sempre alla moglie ad esempio, allora non si deve presentare alcuna autocertificazione, nemmeno se le utenze elettriche sono tutte e due residenziali e nemmeno se il vecchio abbonato Rai era il marito.
• Inquilino, con luce intestata al proprietario. L’inquilino non può compilare alcuna dichiarazione, non essendo titolare di utenza elettrica residenziale. Che fa?
• Se ha la tv ed è residente nella casa in affitto, dovrà pagare in unica soluzione entro il 31 ottobre e non dichiarare.
• Se ha la tv ma risiede altrove con una famiglia che già paga il canone, ad es. studente che risiede ancora con i genitori, non deve pagare e non deve dichiarare
• Se ha la tv ed è titolare, in un’altra abitazione, di un’utenza elettrica residenziale dove già paga il canone, non deve dichiarare e pagherà in bolletta nell’altra casa.
• Inquilino, con luce (utenza residenziale) a lui intestata. Se ha tv non deve fare nulla, a meno che fa parte di una famiglia anagrafica che già paga il canone, ad esempio studente che ha domicilio dove studia ma è ancora nello stato di famiglia con i genitori. In questo caso compila quadro B ed indica il codice fiscale di chi, mamma o papà, è intestatario dell’utenza elettrica che deve pagare il canone.

CHI DEVE FARE LA DICHIARAZIONE:
• Solo ed esclusivamente il titolare di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale o, se defunti, i loro eredi.
• Se si hanno due o più case, ma due o più utenze residenziali intestate diversamente, una alla moglie e una al marito, allora per evitare di pagare due canoni va fatta la dichiarazione. Se i coniugi hanno la residenza nella casa dove la bolletta la paga il marito, allora deve essere la moglie a compilare il quadro B della dichiarazione, indicando il codice fiscale del marito quale intestatario dell’utenza su cui è dovuto il canone. Se invece marito e moglie non hanno la stessa residenza, allora, dato che non sono nello stesso stato di famiglia, non devono dichiarare nulla, dato che devono pagare due canoni.
• Figli nella seconda casa dei genitori. Se si hanno due case (A e B) e due utenze elettriche residenziali intestate diversamente, una, dove abitano i coniugi, intestata al marito (A) e una, la “seconda” casa (B), alla moglie, allora se nella seconda casa (B) abita 1 figlio, che non ha la residenza con i genitori nella casa A, ma da solo nella casa B, va fatta la dichiarazione. La moglie deve compilare il quadro B indicando il codice fiscale del marito, quale intestatario dell’utenza su cui è dovuto il canone. Il figlio, se ha la tv, dovrà pagare entro il 31 ottobre in unica soluzione, non essendo titolare di utenza elettrica.
• Case affittate. Famiglia proprietaria di 2 abitazioni: A e B. Residenza di entrambi i coniugi nella A, mentre la casa B, nella quale risultano ancora intestatari dell’utenza elettrica residenziale, è stata affittata. Che fare? Se nella casa A l’utenza residenziale è intestata al marito e nella casa affittata (B) la luce (utenza residenziale) è intestata alla moglie, allora, per evitare di pagare due canoni, la moglie deve compilare quadro B indicando il codice fiscale del marito (non dell’inquilino). Se invece entrambe le utenze sono intestate al marito, sia della casa dove abitano che della casa affittata, allora non va fatta alcuna dichiarazione e non va indicato il codice dell’inquilino, che provvederà autonomamente a pagare (se ha la tv).

© Copyright Redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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