Area Pip Marano, il Consiglio di Stato dà torto al Comune: “Attività commerciali consentite anche nell’area industriale”

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A seguito di accertamenti condotti da parte del Comune di Marano nel corso dell’anno 2017 venivano formulate a carico della società Iniziative industriali e di alcuni assegnatari una serie di contestazioni inerenti a presunte violazioni urbanistiche. Tra queste fece molto clamore quella inerente al divieto di esercizio di attività di commercio all’ingrosso. Il Comune, contrariamente da quanto affermato dalla concessionaria, sosteneva che nella zona PIP di Marano l’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso non fosse consentita.

Con sentenza n. 7810 del 13.11.2019 il Consiglio di Stato, a seguito di impugnazione
proposta da un assegnatario di un capannone industriale destinatario di un’ordinanza di demolizione – assistito dagli avvocati Giuseppe Ferrara e Giuseppe Fusco – ha annullato la predetta ordinanza affermando il principio della compatibilità dell’attività commerciale rispetto alla zona omogenea D1 PIP.

Il Consiglio di Stato nell’ambito della predetta pronuncia ha affermato quanto segue: “Ritiene in primo luogo il Collegio che la destinazione d’uso di commercio all’ingrosso deve ritenersi consentita nella zona D1 (artigianale e industriale). Non risulta, invero, a ciò ostativa la previsione contenuta nell’articolo 31 delle Norme di Attuazione al Piano Regolatore Generale.

Tale disposizione prevede che “La zona è destinata ad edifici ed attrezzature per attività artigianale ed industriale. E’ consentita, inoltre, la installazione di uffici, laboratori, magazzini, depositi rimesse, attrezzature sociali al servizio degli addetti e connessi all’attività produttiva. La necessaria connessione alla attività produttiva non viene esplicitamente riferita allo svolgimento di attività commerciale, operandosi riferimento esclusivamente a “uffici, laboratori, magazzini, depositi e rimesse”.

L’esercizio autonomo di una attività commerciale in zona industriale (nella specie,
attività commerciale all’ingrosso) risulta, invece, consentita sulla base del combinato
disposto dell’articolo 5 delle predette norme di attuazione e della tavola sinottica
esplicativa alle stesse allegate. L’articolo 5 dispone infatti che “Le destinazioni d’uso
delle singole zone omogenee sono indicate in tabella secondo la simbologia
seguente:…5. CI Commercio all’ingrosso…..”.

Non vi è, dunque, una espressa limitazione all’esercizio di tale attività solo se collegata a un’attività produttiva. D’altra parte, la possibilità dell’esercizio autonomo di tale attività risulta confermata dalla ulteriore previsione, in tale zona, di una destinazione LD,
specificata come “laboratori e depositi sussidiari alle attività commerciali”, per tale via desumendosi che l’attività commerciale sia in tale zona possibile in via autonoma.

Dalle previsioni dello strumento urbanistico generale, come sopra declinate, risulta, pertanto, che l’attività di commercio all’ingrosso è consentita nella zona omogenea D1 del Comune di Marano.

La pronuncia in oggetto costituisce un autentico colpo di scena poiché mette in
discussione l’operato del Comune legittimando di contro la posizione della società
concessionaria che più volte ha affermato la piena compatibilità dell’attività di
commercio all’ingrosso nell’ambito della zona PIP.

La pronuncia del Consiglio di Stato ha posto fine ad una querelle giudiziaria che, secondo i giudici amministrativi, è frutto di una errata interpretazione dello strumento urbanistico e della normativa in materia da parte del Comune, interpretazione che limitava le potenzialità di sviluppo dell’area PIP.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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