Esclusiva Marano, il TAR smonta in 15 punti la linea di Morra: dalle omissioni negli appalti alla videosorveglianza fino alle frequentazioni, ecco perché il Tribunale conferma lo scioglimento. C’è ben altro oltre alle parentele

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L’esito era già noto: il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di Matteo Morra contro lo scioglimento del Comune di Marano. Ma sono le motivazioni della sentenza a fotografare, punto per punto, perché la linea difensiva dell’ex sindaco non abbia convinto i giudici.

Il Tribunale non si limita a richiamare genericamente il quadro della relazione prefettizia. Entra nel merito delle contestazioni e, in più passaggi, ritiene che le spiegazioni offerte da Morra non siano sufficienti a scalfire la ricostruzione dell’amministrazione.

Il risultato è una sentenza nella quale le criticità vengono lette non come episodi isolati o semplici disfunzioni burocratiche, ma come parti di un quadro complessivo di “inattività” e “omissioni colpose”.

Ecco i 15 punti attraverso i quali il TAR ricostruisce la vicenda.

1. Non semplici disfunzioni amministrative

È il cuore della sentenza.

Morra aveva contestato la lettura complessiva fornita dalla Prefettura, sostenendo sostanzialmente che le anomalie potessero essere ricondotte a disfunzioni amministrative.

Il TAR non condivide questa impostazione: le criticità, scrive il Collegio, “non sembrano potersi ricondurre a mere disfunzioni amministrative”, ma a un’azione degli uffici definita “difettosa, colposa e omissiva”, con effetti favorevoli per soggetti e imprese legati alla criminalità organizzata.

2. Appalti: il problema degli affidamenti diretti

Il capitolo delle commesse pubbliche pesa nella motivazione.

La Commissione d’accesso aveva rilevato il frequente ricorso agli affidamenti diretti e il frazionamento artificioso degli appalti.

Il TAR considera queste anomalie parte di un quadro più ampio e richiama anche affidamenti a imprese indicate negli atti come legate a soggetti appartenenti ai clan locali.

La tesi difensiva non riesce, secondo il Collegio, a neutralizzare questi elementi.

3. Il principio di rotazione ignorato

Uno dei passaggi più netti riguarda l’affidamento del contenzioso comunale.

Il servizio era stato assegnato a un avvocato già incaricato dall’ente, in deroga al principio di rotazione.

Per il TAR, l’aspetto decisivo è che il Comune abbia proceduto alla nuova assegnazione senza fornire una motivazione che giustificasse la scelta.

È uno degli esempi utilizzati dal Collegio per dimostrare che non si trattasse soltanto di errori formali.

4. La proroga dei rifiuti non viene considerata indispensabile

Anche sul servizio di raccolta dei rifiuti la difesa non convince.

Il TAR condivide la ricostruzione dell’Avvocatura dello Stato secondo cui la proroga alla medesima impresa non presentava il carattere dell’indispensabilità.

Il Comune, rilevano i giudici, non aveva fatto quanto necessario per indire le gare pubbliche, consentendo di fatto la prosecuzione dell’affidamento alla stessa impresa, alle medesime condizioni economiche.

5. Mancano i controlli antimafia

Altro punto centrale: le informative antimafia.

Il TAR rileva che numerose imprese avevano ottenuto commesse dal Comune senza che fossero stati effettuati i necessari controlli previsti dalla normativa.

E qui la sentenza è particolarmente chiara: la difesa di Morra non avrebbe offerto una contestazione plausibile capace di confutare la mancata acquisizione preventiva delle informative.

Nemmeno risultavano, secondo il Collegio, specifiche ragioni di urgenza tali da giustificare la deroga.

6. Videosorveglianza: ciò che era stato costruito dai commissari non viene mantenuto

La gestione commissariale aveva introdotto sistemi di videosorveglianza e strumenti di controllo del territorio.

La nuova amministrazione, secondo quanto accertato dal TAR, non ha mantenuto né perseguito quei sistemi e quei metodi di controllo.

Anche questo elemento viene inserito dai giudici nel quadro delle omissioni contestate.

Non una singola scelta isolata, dunque, ma una delle tessere della ricostruzione complessiva.

7. I murales: un’omissione anche simbolica

Il Comune non avrebbe provveduto alla rimozione di alcuni murales e rappresentazioni abusive dedicate a soggetti appartenenti ad ambienti malavitosi.

La Prefettura aveva sollecitato l’intervento anche per il significato simbolico delle immagini.

Il TAR valorizza l’omissione all’interno del quadro generale: in un territorio segnato dalla presenza della criminalità organizzata, anche la mancata rimozione di quelle rappresentazioni viene considerata significativa.

8. I beni confiscati lasciati inutilizzati

Un altro rilievo riguarda i beni confiscati alla criminalità organizzata.

Molti risultavano inutilizzati o in stato di abbandono.

La sentenza richiama inoltre il caso di un immobile confiscato a un soggetto indicato come appartenente agli ambienti criminali, nel quale abitava la sorella.

Anche questo episodio, letto insieme agli altri, contribuisce secondo il TAR al quadro contestato all’amministrazione.

9. Locali di proprietà di un soggetto “controindicato”

La sentenza prende in considerazione anche la scelta degli uffici comunali di utilizzare locali di proprietà di un soggetto indicato negli atti come controindicato per rapporti con esponenti del clan locale.

Il dato assume ulteriore rilievo perché, osserva il TAR, l’amministrazione avrebbe potuto utilizzare beni confiscati già ristrutturati, evitando anche l’esborso di risorse pubbliche.

10. Il nodo dell’edilizia

La Commissione d’accesso aveva rilevato anomalie anche nel settore edilizio.

Tra queste, il TAR richiama il rilascio di un permesso di costruire a favore di un soggetto indicato negli atti come di rilievo criminale.

Anche questo episodio viene inserito nella valutazione complessiva e non viene considerato dalla sentenza come un fatto privo di significato.

11. Tributi: le criticità nella riscossione

Altro fronte: la riscossione dei tributi locali.

La Commissione d’accesso aveva individuato numerose posizioni debitorie, con particolare riferimento ad attività commerciali che, secondo la ricostruzione contenuta negli atti, risultavano direttamente o indirettamente collegate alle consorterie criminali storiche del territorio.

Il TAR definisce eloquenti le risultanze istruttorie e ritiene che le contestazioni della difesa non siano sufficienti a superarle.

12. Frequentazioni e rapporti familiari: il TAR li considera elementi significativi

La sentenza dedica un passaggio specifico alla rete di rapporti emersa dall’istruttoria.

Il TAR parla di una “rete significativa di rapporti parentali e di frequentazione” tra amministratori comunali e soggetti indicati negli atti come esponenti della criminalità organizzata.

Il Collegio richiama inoltre la partecipazione di un soggetto indicato negli atti ai festeggiamenti per l’assoluzione di un noto esponente mafioso.

Per il TAR si tratta di un dato oggettivo che assume rilievo all’interno del quadro complessivo.

13. Anche le omissioni possono essere decisive

È un passaggio giuridicamente fondamentale.

Morra contestava la mancanza di una prova diretta di un condizionamento intenzionale dell’amministrazione.

Ma il TAR ricorda che, ai fini dell’articolo 143 del Testo unico degli enti locali, non è necessario dimostrare che gli amministratori abbiano deliberatamente deciso di favorire la criminalità organizzata.

Anche l’omissione può assumere rilievo, quando inserita nel quadro complessivo degli elementi raccolti.

La sentenza parla di un modello di valutazione prognostica basato sul criterio del “più probabile che non”.

14. Nessuno scioglimento “per contagio”

È probabilmente la principale contestazione alla strategia difensiva.

Morra aveva sostenuto che il nuovo scioglimento fosse sostanzialmente figlio dei precedenti provvedimenti che avevano già interessato Marano.

Il TAR respinge l’argomento.

La circostanza che il territorio fosse già stato interessato da precedenti scioglimenti, secondo il Collegio, non significa che quello del 2025 sia stato automatico.

Al contrario, la sentenza sottolinea l’esistenza di una “rinnovata e completa istruttoria”.

E c’è un elemento che il TAR considera significativo: molti componenti del consiglio comunale non sono stati colpiti dalla successiva misura dell’incandidabilità.

Per i giudici, è un ulteriore indice del fatto che non si sia trattato di un semplice “continuum” con le precedenti vicende.

15. Il quadro complessivo: la difesa non riesce a scardinarlo

È la conclusione alla quale approda il TAR.

La difesa aveva cercato di smontare uno per uno gli elementi raccolti dalla Prefettura. Ma il Collegio sottolinea che le singole contestazioni non sono sufficienti a sovvertire l’inferenza complessiva.

Ed è proprio il quadro d’insieme a risultare decisivo.

Il TAR parla di “criticità, inattività, omissioni colpose nell’assumere efficaci iniziative di contrasto” e ritiene che tali elementi, valutati contestualmente, siano sufficienti a sostenere la misura dissolutoria.

La fotografia della sentenza

La motivazione del TAR, quindi, va oltre il semplice rigetto del ricorso.

Il Tribunale prende le principali argomentazioni della difesa e le confronta con gli elementi emersi dall’istruttoria: appalti, affidamenti diretti, principio di rotazione, proroghe, controlli antimafia, videosorveglianza, beni confiscati, murales, edilizia, tributi e frequentazioni.

La conclusione dei giudici è che queste circostanze non possano essere ridotte a una somma di errori amministrativi indipendenti tra loro.

Per il TAR costituiscono invece un quadro unitario di anomalie e omissioni, valutato secondo lo specifico standard probatorio previsto dall’articolo 143 del TUEL.

Ed è proprio qui che, nelle motivazioni, si concentra la bocciatura della linea di Morra: le singole spiegazioni offerte dalla difesa non bastano a demolire il quadro complessivo sul quale è stato costruito lo scioglimento.

Il ricorso viene quindi respinto e le spese di giudizio vengono poste a carico della parte ricorrente, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge. E ora i giornali di regime, le pagine anonime, i filosofi e gli incartatori di torrone del territorio la finiranno con il ritornello “non si può sciogliere solo per le parentele?”. Il Comune non è stato sciolto per le parentele, ma per ben altro. Lo capiranno?

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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