Gli ultimi mesi hanno riportato al centro del dibattito il tema dello scioglimento dei Comuni per infiltrazioni della criminalità organizzata. Dopo lo scioglimento dei Comuni di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, le vicende che hanno interessato Ercolano, le ombre su Portici e i precedenti di Caserta, Marano, Sarno e di numerosi altri enti locali, è tornato puntualmente il ritornello: la legge sugli scioglimenti va cambiata.
Come spesso accade, però, alle critiche seguono molte proposte, alcune delle quali appaiono difficilmente praticabili o addirittura rischiano di svuotare uno degli strumenti di prevenzione più importanti di cui dispone lo Stato contro le infiltrazioni mafiose nelle amministrazioni locali.
Una modifica, invece, sarebbe realmente utile, equilibrata e rispettosa sia delle garanzie degli amministratori sia dell’interesse pubblico.
Oggi la Commissione d’accesso svolge un’approfondita attività istruttoria che può durare diversi mesi e conclude il proprio lavoro con una relazione dettagliata destinata al Prefetto. Proprio in questa fase dovrebbe essere introdotta una novità: prima della proposta di scioglimento, il Prefetto dovrebbe convocare il sindaco e la giunta interessata, concedendo trenta-quaranta giorni di tempo per presentare controdeduzioni, documenti e chiarimenti.
Terminata questa fase, il fascicolo completo – composto dalla relazione della Commissione d’accesso e dalle controdeduzioni dell’amministrazione – dovrebbe essere esaminato da un organismo tecnico indipendente, formato da magistrati amministrativi, rappresentanti delle Forze di polizia e funzionari del Ministero dell’Interno. Sarebbe questo organismo a esprimere la valutazione definitiva sulla sussistenza dei presupposti per lo scioglimento.
Se, all’esito dell’esame, venisse confermata la proposta di scioglimento, il provvedimento dovrebbe diventare definitivo, senza la possibilità di impugnazione davanti al TAR o al Consiglio di Stato. La natura preventiva dello scioglimento mal si concilia con contenziosi amministrativi che possono protrarsi per anni, lasciando aperte situazioni di incertezza istituzionale.
Se, invece, le controdeduzioni dimostrassero l’insussistenza dei presupposti dello scioglimento, la giunta resterebbe in carica. In tale ipotesi potrebbe essere previsto un sistema di vigilanza rafforzata: per un periodo di dodici mesi, funzionari prefettizi affiancherebbero gli uffici ritenuti maggiormente esposti al rischio di infiltrazione, monitorandone l’attività e verificando l’attuazione delle misure correttive.
È fondamentale ribadire un principio spesso dimenticato nel dibattito pubblico. Lo scioglimento per infiltrazioni mafiose non è una sanzione penale e non presuppone necessariamente la commissione di reati. È una misura di prevenzione straordinaria, che si fonda sull’analisi del contesto amministrativo, dei condizionamenti e delle interferenze che possono compromettere il buon andamento della pubblica amministrazione.
Proprio per questo motivo sarebbe sbagliato trasformare il procedimento in un processo penale mascherato, ma sarebbe altrettanto opportuno garantire un momento di effettivo contraddittorio prima dell’adozione di un provvedimento tanto incisivo.
Un ulteriore intervento dovrebbe riguardare i funzionari e i dirigenti espressamente indicati nei decreti di scioglimento come responsabili di gravi anomalie amministrative. Il loro automatico licenziamento sarebbe difficilmente compatibile con i principi dell’ordinamento e con le garanzie previste per il pubblico impiego. Potrebbe invece essere prevista una misura più equilibrata: il trasferimento obbligatorio presso un diverso settore dell’ente, accompagnato dalla revoca dell’incarico dirigenziale o della posizione organizzativa eventualmente ricoperta, così da interrompere ogni possibile situazione di rischio senza violare i principi fondamentali del diritto del lavoro pubblico.
La legge sugli scioglimenti può certamente essere migliorata. Ma migliorarla non significa indebolirla. Significa rafforzarne l’equilibrio tra efficacia e garanzie, mantenendo intatta la sua funzione preventiva e introducendo un contraddittorio preventivo che renda il procedimento ancora più solido, trasparente e difficilmente contestabile.
Solo così si tutelano contemporaneamente lo Stato, gli amministratori onesti e i cittadini, che hanno diritto a istituzioni libere da ogni condizionamento della criminalità organizzata.
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