Il giudice del tribunale di Napoli, sesta sezione civile, si è pronunciato sulla vicenda dell’immobile di via Marano-Quarto appartenuta, fino a qualche anno fa, alla famiglia Simeoli. Si tratta di un bene acquistato il 13 gennaio del 2001, confiscato dallo Stato nello stesso anno, trasferito al Comune nel 2008 e sgomberato dall’ente municipale di Marano nell’anno 2012. L’ex proprietario aveva, successivamente allo sgombero del bene, oggi di proprietà comunale, intentato causa perché sosteneva che il bene sorge su una particella catastale diversa da quella indicata dal Comune di Marano. La 993, secondo gli autori del ricorso. Dopo anni di dispute legali, e di verifiche tecniche, il giudice ha chiarito che l’immobile sorge invece sulla particella 53-foglio 21, così come indicato negli atti di confisca e in possesso del Comune di Marano. La particella 993, in realtà, non esiste. E’ stata inoltre rigettata l’istanza di usucapione abbreviato decennale. Il Comune di Marano era difeso dall’avvocato Saverio Griffo, ex consulente legale dell’Ente, che da anni seguiva il caso. Nella vicenda giudiziaria erano stati chiamati in causa anche i primi proprietari dell’immobile, difesi dall’avvocato Elisabetta Iorio, poi acquistato da A.O., legata da vincoli familiari alla famiglia Simeoli. La villa è stata, un paio di anni fa, assegnata a una cooperativa sociale del Casertano, ma da allora nessuna attività è stata svolta. L’ente, anche sotto la gestione commissariale, sembrava essere sul punto di revocare l’assegnazione, come paventato dall’ex comandante della municipale Maiello, ma non se ne è saputo più nulla.
La decisione:
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta
ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così
provvede:
1) Rigetta la domanda di accertamento della validità ed efficacia dell’atto di
acquisto per notar Maddalena del 13.06.2001 nonché la domanda
subordinata di evizione totale.
2) Dichiara inammissibile la domanda di usucapione abbreviata.
3) Condanna l’attrice al pagamento in favore dei coniugi S. D. e
C. A,, delle spese di giudizio che si liquidano, nella misura già
ridotta di un 1/3 in ragione della disposta compensazione in tal misura, in € 50,00 per spese ed € 5.000,00 per competenze professionali oltre Spese
Generali, IVA e CPA come per legge e se dovute.
4) Condanna l’attrice al pagamento in favore del Comune di Marano di
Napoli, in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di giudizio che si
liquidano in € 7.500,00 per competenze professionali oltre Spese Generali,
IVA e CPA come per legge e se dovute.
5) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della disposta CTU,
già liquidate in corso di causa con separato provvedimento.
6) Compensa le spese della fase cautelare in corso di causa tra l’attrice ed i
convenuti.