Gli scriventi consiglieri comunali Bertini Mauro, Fanelli Stefania, Albano Pasquale,
Nicola Moio, Monti Marta, Passariello Vincenzo, Abbatiello Lorenzo, Giaccio Teresa,
nell’espletamento del loro mandato, si pregiano di esporre quanto segue:
Premesso che:
– In data 28 dicembre 2017, veniva pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di
Marano di Napoli, avviso pubblico per la selezione di un professionista avvocato cui
affidare l’incarico per la difesa dell’Ente;
– Che con determina n. 35 del 26 luglio 2018 veniva conferito l’incarico all’avvocato
convenzionato Avv. Raffaele Manfrellotti;
– Che l’avvocato Manfredotti, nello scrivere le comparse di costituzione in difesa
dell’Ente, si dichiarava anticipatario delle spese legali, chiedendo la condanna della
controparte a pagare le competenze di giudizio con attribuzione nei suoi confronti;
– Che l’avvocato convenzionato del Comune, avendo accettato con la sottoscrizione
della convenzione il compenso così come determinato nel contratto, non è legittimato
a chiedere l’attribuzione;
– Che in data 28 marzo 2019, l’assessore all’avvocatura, proponeva alla giunta
comunale una delibera avente ad oggetto: ”Atto di indirizzo – autorizzazione agli
avvocati al recupero delle spese di liti attribuite al difensore”.
– Che nella premessa, l’assessore si preoccupava del fatto che, “la convenzione
sottoscritta dagli avvocati con l’amministrazione comunale non disciplina la sorte
delle spese legali liquidate. In assenza di un’espressa clausola che riconosca al comune la titolarità di tali somme, …non sussiste dubbio in ordine alla circostanza
che i relativi crediti siano di titolarità dell’avvocato.
– Che gli scriventi consiglieri comunali presentavano una mozione, discussa in
consiglio comunale, ove sottolineavano che l’avvocato convenzionato, avendo
sottoscritto un contratto, accettava sin dall’inizio le condizioni ivi contenute, non
trovando applicazione la normativa sull’equo compenso, così come richiamata nella
delibera/atto di indirizzo approvata dalla giunta comunale.
– I consiglieri comunali evidenziavano altresì una evidente carenza di istruttoria della
delibera di giunta che, di fatto, invadeva il campo gestionale, in quanto il bando per il
conferimento incarico ad un legale convenzionato e il relativo schema di convenzione,
erano atti gestionale e, dunque, di competenza esclusiva del dirigente;
– Che la mozione presentata dall’opposizione non veniva approvata in consiglio
comunale;
– Che, il Segretario Generale, nonché dirigente ad interim dell’area amministrativa
dottoressa Livia Letizia, con determina n. 86 prot. Area 448 del 04/02/2019,
liquidava l’avv. Raffaele Mafrellotti la somma pari a euro 3.113,60, a saldo di alcune
fatture emesse a titolo di corrispettivo dovuto per l’attività con convenzione di difesa e
rappresentanza in giudizio del comune;
– Che nella medesima determina, la dottoressa Livia Letizia in merito alla delibera di
giunta n. 31 così statuiva: ”In ipotesi di condanna alle spese della controparte nelle
liti patrocinate da un avvocato convenzionato, la somma liquidata dal giudice deve
essere riconosciuta al difensore…”
– che la delibera di giunta n. 31 è ibrida, non conforme alla normativa vigente, priva
dei pareri necessari per essere definita atto di disposizione;
– che la delibera n. 31, sia nella narrativa che nel dispositivo, assume non il carattere di
mero atto di indirizzo, ma di vera e propria disposizione, pur mancando dei pareri
tecnici necessari per essere definita atto dispositivo;
– che, nella sostanza, il Segretario Generale, anche nella qualità di Dirigente ad interim
dell’Area amministrativa, non apponendo i pareri alla delibera n. 31 ha inteso farla
“passare” quale atto di indirizzo, tuttavia la medesima delibera di giunta, viene
menzionata, sempre dal Segretario Generale, in una determina di pagamento quale
atto dispositivo!
– Che una delibera di giunta che va a modificare il compenso per l’avvocato
convenzionato, introducendo in favore di quest’ultimo, condizioni più favorevoli
rispetto a quanto previsto con il bando pubblico, da un lato va a ledere i principi di
trasparenza ed imparzialità caratteristici dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni, dall’altro lato si configura inevitabilmente lesiva per gli interessi di
soggetti terzi
– Che la delibera di che trattasi, denominata “Atto di indirizzo” nella sostanza, è
chiaramente una delibera di pura e vera esecuzione, che va a ratificare l’operato
dell’avvocato contrattualizzato, legittimando gli atti da questi commessi in dispregio di
quanto sottoscritto in convenzione, ed in danno dell’Ente Comunale.
– Che tutto ciò è illegittimo, immotivato e potrebbe rilevare addirittura l’ipotesi di truffa
in danno dell’Ente, in quanto, il rapporto professionale tra l’avvocato convenzionato
ed il Comune è, appunto contrattualizzato e il suo compenso è stato già concordato ed
accettato al momento della sottoscrizione della convenzione.
Tanto premesso, i sottoscritti Consiglieri Comunali
DIFFIDANO E METTONO IN MORA
il Segretario Generale, anche nella qualità di dirigente ad interim dell’Area Economico
Finanziaria, affinchè revochi in autotutela la determina n. 86 del 15/07/2019, in quanto
illegittima, non conforme alle leggi e ai regolamenti, facendo la stessa riferimento alla
delibera di giunta comunale n. 31 quale atto ibrido e non meglio qualificato.
Preavvisando che, non adempiendo, gli scriventi provvederanno ad inoltrare esposto alla
Procura Generale della Corte dei Conti per grave danno erariale perpetrato nei confronti
dell’Ente Comunale.
I Consiglieri di opposizione
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