Dal 2024 importi più bassi per molti dipendenti pubblici

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Il valore della quota A dei nuovi assegni sarà ridotto in modo consistente, soprattutto a chi ha anzianità inferiori a otto anni al 1994 Le aliquote utilizzate dal 2024, secondo quanto previsto dal Ddl di Bilancio, per calcolare le quote retributive del personale iscritto agli ex Istituti di previdenza pubblici penalizzeranno chi ha poca anzianità contributiva al 31 dicembre 1992.

Gli attuali coefficienti, stabiliti dalla legge 965/1965, si applicano in corrispondenza delle anzianità maturate al 31 dicembre 1994, sempreché il dipendente possa far valere contribuzioni accreditate – a qualsiasi titolo – al 31 dicembre 1992. Il taglio sulla quota A retributiva è tuttavia contenuto al di sotto del 10% se l’anzianità risulta superiore a otto anni, mentre risulta decisamente più consistente in funzione della diminuzione degli anni utili. I destinatari della novità sono tutti i lavoratori iscritti alla Cassa pensione dipendenti enti locali, alla Cassa pensione sanitari, alla Cassa pensione insegnanti e alla Cassa pensione ufficiali giudiziari.

Gli iscritti alla Cassa trattamenti pensionistici dipendenti dello Stato (Ctps) non sono interessati dalla novità, al pari dei dipendenti iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti. Effetti su quota A e B Tuttavia, a fronte di un taglio della quota A di pensione, il coefficiente di rendimento della seconda quota retributiva (quota B, relativa alle anzianità contributive tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995) dovrebbe subire un graduale innalzamento.

L’attuale regola di calcolo prevede che i coefficienti della legge 965/1965 (e dall’anno prossimo, della legge di Bilancio 2024) si applicano per anzianità corrispondenti al 31 dicembre 1994 mentre, dal 1995, l’aliquota di rendimento è del 2% fisso, come previsto dalla legge 724/1994.

Tuttavia, se tale percentuale dovesse risultare superiore rispetto a quella prevista dalla legge 965/1965 in corrispondenza dell’anzianità maturata al 31 dicembre 1995, allora si applicherà quest’ultima. In pratica, salvo diverse indicazioni future dell’Inps, la quota B renderà un 7% in luogo delle più contenute aliquote applicate fino a oggi che si attestavano, orientativamente, poco sopra al 3 per cento.

Per evitare l’applicazione dei nuovi coefficienti, i lavoratori con diritto a pensione già perfezionato, e con contribuzione accentrata nella gestione dipendenti pubblici, dovranno cessare dal servizio entro il 30 dicembre 2023 e accedere a pensione dal giorno successivo.
Per coloro che ricorrono al cumulo, l’ultima decorrenza utile è il 1° dicembre 2023, con conseguente perfezionamento dei requisiti e risoluzione del rapporto di lavoro entro la fine del corrente mese.

L’effetto sui riscatti Dal 2024, i nuovi coefficienti genereranno anche una maggiore onerosità dei provvedimenti di riscatto dei titoli di studio, in relazione alla più accentuata dinamica dei crescita dei coefficienti, strettamente correlati all’aumento dell’anzianità contributiva, equiparandone i costi a quello delle altre gestioni. Coloro che hanno riscattato titoli di studio, al fine di acquisire anzianità da valutare con il sistema retributivo, nella ipotesi in cui la norma venisse approvata così come depositata al Senato, vedrebbero vanificare gli effetti del provvedimento. Infatti, con quattro anni di anzianità al 1992, il coefficiente scende dal 26,502 al 10%. Rimane comunque ferma l’anzianità utile corrispondente al periodo riscattato, che potrebbe consentire ai lavoratori di accedere alla pensione con i requisiti della “anticipata” in luogo della vecchiaia.

Per le domande di riscatto presentate entro il 31 dicembre 2023, continueranno a essere applicati i coefficienti della legge 965/1965, che portano a determinare comunque un onere inferiore rispetto a quello che sarebbe calcolato se venissero applicati quelli nuovi.

Infatti, la particolarità sta nel fatto che, in corrispondenza di una anzianità pari a zero al 1992, la legge 965 prevedeva comunque un coefficiente del 23,865%.
Tale valore veniva sottratto al coefficiente da applicare in correlazione all’anzianità maturata per effetto del riscatto. Esemplificando, nei confronti di una persona che riscattava 4 anni al 1992, si determinava un differenziale del 2,637% che veniva a sua volta moltiplicato per un coefficiente di capitalizzazione e per la retribuzione pensionabile di quota A, in godimento al momento della presentazione della domanda di riscatto. Con i nuovi coefficienti il differenziale sarà 10%, determinato dalla differenza tra lo zero riconosciuto senza anzianità e il 10% corrispondente a quattro anni di anzianità. Cade così uno degli ultimi baluardi, che vedeva riconoscere una quota retributiva (che si ricorda essere parametrata allo stipendio annuo fisso e continuativo dell’ultimo giorno di servizio) materialmente non assistita da una riserva matematica equa a corrispondere la maggior quota di pensione “acquistata”.

© Copyright Redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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