Nel provvedimento del 3 agosto sulla incandidabilità di Matteo Morra e Luigi Carandente, i giudici sottolineano la necessità di interventi concreti per rimuovere le criticità. Il richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato e del Tar
Direttive, programmi, dichiarazioni d’intenti, memorie e atti di indirizzo che restano sulla carta non sono sufficienti a dimostrare il ripristino della legalità. È uno dei passaggi più significativi che emerge dal provvedimento del Tribunale di Napoli Nord nell’ambito del procedimento seguito allo scioglimento del Comune di Marano di Napoli, conclusosi con la dichiarazione di incandidabilità dell’ex sindaco Matteo Morra e dell’ex vicesindaco Luigi Carandente. La decisione è stata depositata il 3 agosto 2026. Un pronunciamento che assume un peso particolare anche alla luce delle polemiche che hanno accompagnato e accompagnano oramai da mesi lo scioglimento dell’Ente e delle ripetute rivendicazioni dell’ex amministrazione circa gli atti adottati per contrastare criticità e irregolarità.
Il punto centrale del ragionamento dei giudici è la differenza tra la volontà dichiarata di intervenire e l’effettiva capacità dell’amministrazione di cambiare una situazione. Un principio che il Tribunale esprime richiamando direttamente la giurisprudenza amministrativa e che, nel caso di Marano, assume un rilievo particolare proprio perché una parte della difesa degli ex amministratori si è concentrata sugli atti adottati nel corso del mandato.
Il Tribunale chiarisce che, quando una situazione di illegittimità è conosciuta e riconosciuta, non è sufficiente moltiplicare gli atti amministrativi. Occorre che, in un tempo ragionevole, a quegli atti faccia seguito la concreta eliminazione delle cause e degli effetti delle irregolarità.
Nel provvedimento si legge infatti che è «irrilevante la produzione, anche intensa e reiterata, di atti amministrativi contenenti dichiarazioni di intenti, direttive, disposizioni, programmi o atti di indirizzo» quando a questi non segua «l’effettiva rimozione delle cause, degli effetti e delle conseguenze dell’azione illegittima che si è inteso dichiarare di voler correggere».
È un passaggio destinato inevitabilmente a entrare nel dibattito politico maranese. Per mesi, infatti, l’ex amministrazione ha rivendicato l’esistenza di delibere, direttive, disposizioni, richieste agli uffici e memorie attraverso le quali avrebbe tentato di affrontare le criticità evidenziate dagli organi di controllo. Ma il criterio indicato dal Tribunale è diverso: l’atto amministrativo è solo il punto di partenza, non la prova definitiva dell’avvenuto risanamento.
Il passato non basta a giustificare le criticità.
Altro passaggio particolarmente rilevante riguarda la natura pregressa delle disfunzioni riscontrate all’interno dell’Ente.
Il Tribunale chiarisce che non assume rilievo decisivo il fatto che determinate inefficienze dell’apparato burocratico-amministrativo siano nate prima dell’insediamento dell’amministrazione chiamata a governare.
Il principio è semplice: chi assume la responsabilità di governo eredita anche i problemi dell’Ente e, una volta conosciuti, deve intervenire per risolverli.
Nel provvedimento viene sottolineato che anche un comportamento omissivo, di tolleranza o una dissociazione soltanto nominale e dichiarata, ma non concretamente attuata, può tradursi nella perpetuazione della situazione di disfunzione e illegalità preesistente.
E, soprattutto, quando l’illegittimità è pacificamente conosciuta, la sua eliminazione deve avvenire in tempi ragionevoli.
È proprio questo il punto sul quale il Tribunale sembra respingere una delle argomentazioni utilizzate nel dibattito seguito allo scioglimento: il fatto che le anomalie fossero state ereditate da amministrazioni precedenti non può diventare, da solo, una giustificazione per la loro mancata rimozione.
Il richiamo al Consiglio di Stato
Il provvedimento dedica inoltre attenzione a un altro aspetto fondamentale: per arrivare alle misure previste dalla normativa sugli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose non è necessario dimostrare che gli amministratori abbiano commesso personalmente dei reati o che abbiano agito con la volontà esplicita di favorire la criminalità organizzata.
Il Tribunale richiama, sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 126 del 2013, secondo cui gli elementi posti alla base della valutazione devono essere «concreti, univoci e rilevanti».
Non basta, dunque, un quadro fondato su semplici sospetti o su una mera plausibilità di collegamenti. Gli elementi devono essere concreti, cioè documentati nella loro realtà storica; univoci, quindi diretti verso gli scopi che la misura vuole prevenire; e rilevanti, vale a dire idonei a compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell’ente locale.
È una distinzione essenziale: il procedimento non richiede l’accertamento di una responsabilità penale degli amministratori, ma richiede comunque elementi oggettivi e sufficientemente qualificati.
I rapporti con la criminalità e la gestione dell’Ente
Nel ricostruire il quadro sottoposto alla propria valutazione, il Tribunale richiama la relazione del Ministro dell’Interno e quella del Prefetto, fondate sugli elementi raccolti dalla Commissione di indagine istituita presso il Comune di Marano.
La Commissione era stata costituita con decreto prefettizio del 12 febbraio 2025 e aveva concluso i propri accertamenti il 12 maggio dello stesso anno. La relazione conclusiva è stata poi acquisita agli atti del procedimento.
Tra gli elementi evidenziati viene indicata la presenza, negli organi elettivi del Comune, di soggetti caratterizzati — secondo quanto riportato nella documentazione — da rapporti di parentela, cointeressenze economiche o frequentazioni con esponenti dei sodalizi criminali presenti sul territorio.
La relazione ministeriale evidenzia inoltre un elemento di continuità politica tra le diverse consiliature: otto componenti dell’ultimo consiglio comunale avevano già fatto parte dei precedenti consigli sciolti per mafia, secondo quanto riportato nel provvedimento.
A ciò si aggiunge l’indicazione, contenuta nella relazione, di rapporti di parentela, frequentazione e contiguità con soggetti riferibili ai sodalizi criminali per circa metà degli amministratori in carica, tra i quali vengono indicati anche sindaco e vicesindaco.
Urbanistica, edilizia e servizi: per i giudici contano le conseguenze concrete
Il Tribunale richiama inoltre la giurisprudenza amministrativa secondo cui possono costituire elementi rilevanti ai fini dello scioglimento la presenza di legami con esponenti mafiosi, l’adozione di provvedimenti in materia di appalti capaci di aggirare i divieti di legge e l’utilizzo di criteri non trasparenti nell’affidamento di servizi essenziali.
Nel provvedimento viene poi attribuito un peso specifico alla gestione del territorio.
La «carente azione di governo del territorio», sotto il profilo urbanistico, edilizio e produttivo, viene indicata come elemento potenzialmente rappresentativo di condizionamenti dell’amministrazione quando tali condotte risultino orientate verso finalità diverse da quelle istituzionali.
È un passaggio che collega direttamente la questione della legalità alla gestione quotidiana dell’Ente: appalti, servizi, urbanistica, edilizia e funzionamento degli uffici non vengono considerati compartimenti separati, ma parti di un unico quadro amministrativo.
La giurisprudenza: non basta dire di voler correggere.
Il principio sulla necessità di interventi concreti viene inoltre collegato dal Tribunale a una precedente decisione del TAR Calabria, Reggio Calabria, sezione I, n. 1593 del 14 dicembre 2010.
Anche in quel caso la giurisprudenza amministrativa aveva sottolineato che, di fronte a una situazione di illegittimità conosciuta, non può essere considerata sufficiente la semplice adozione di atti destinati a manifestare l’intenzione di intervenire.
La logica è quindi quella della legalità sostanziale: non è sufficiente che l’amministrazione dica di voler cambiare; deve dimostrare di averlo fatto.
Ed è questo probabilmente il passaggio del provvedimento che più direttamente incrocia le polemiche politiche esplose dopo lo scioglimento di Marano.
Le memorie trasmesse agli enti sovracomunali, le direttive impartite agli uffici e gli atti di indirizzo rivendicati dall’ex amministrazione possono dimostrare, sul piano documentale, che una determinata questione era stata affrontata. Ma, secondo il criterio indicato dal Tribunale, non sono sufficienti da soli a dimostrare che quella questione sia stata effettivamente risolta.
Il nodo resta quello dei risultati
Il provvedimento del 3 agosto non sembra quindi lasciare molto spazio a una lettura basata esclusivamente sulla quantità degli atti prodotti.
La domanda alla quale i giudici chiedono di guardare è molto più concreta: dopo le direttive, le delibere, le memorie e le dichiarazioni di intenti, cosa è realmente cambiato?
Se una criticità è stata individuata, se l’amministrazione ne ha riconosciuto l’esistenza e se è trascorso un periodo di tempo sufficiente per intervenire, il parametro diventa la rimozione effettiva della situazione contestata.
È questa la linea che emerge dal provvedimento del Tribunale di Napoli Nord: la legalità amministrativa non si misura soltanto dal numero degli atti prodotti, ma dalla loro capacità di incidere sulla realtà.
E, nel caso di Marano, è proprio su questo terreno che il pronunciamento dei giudici assume un peso particolare nel confronto politico ancora aperto sullo scioglimento dell’Ente.
Non basta dimostrare di aver scritto che si voleva cambiare. Per il Tribunale, bisognava dimostrare che le cose fossero realmente cambiate.
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