Approvati i nuovi modelli di rateazione con l’agente della riscossione, a seconda che si
tratti di debiti sotto o sopra la soglia di 120mila euro, utilizzabili a partire da ieri 18
luglio. Confermata che la nuova soglia di decadenza di 8 rate non pagate vale per il
singolo debito dilazionato, ma non impedisce la rateazione di partite diverse da questo.
Con l’occasione, Ader ricorda la “frammentazione” delle cause di decadenza dalla
dilazione, articolata in un numero di 18, 10, 5 e da ultimo 8 rate non pagate, a seconda
della data di riferimento del piano di rientro. Infine, si segnala l’introduzione della
possibilità, a regime, di estinguere debiti a ruolo con crediti certificati verso la Pa, anche
a titolo di prestazioni professionali, a condizione che i primi siano stati affidati entro il
31 dicembre del secondo anno precedente a quello di richiesta della compensazione.
Per le rateazioni l’elemento innovativo è rappresentato dal fatto che a partire dalle
domande trasmesse da ieri 18 luglio la rateazione con l’agente della riscossione non deve
necessariamente riguardare la totalità dei debiti ma anche singole partite di ruolo. In
particolare, la soglia di debito entro la quale non occorre allegare nulla alla domanda è
stata raddoppiata, da 60mila a 120mila euro, e va confrontata solo con gli affidamenti
oggetto della singola istanza. A tale scopo è stato appena approvato il nuovo modello
R1. Stesso discorso per la causa di decadenza dalla rateazione, che è passata da 5 a 8 rate
non pagate, sempre riferite però a ciascuna dilazione.
Ne consegue che l’eventuale decadenza da un piano di rientro non impedirà di chiederne
uno nuovo, purché riferito a debiti diversi da quelli decaduti. In compenso, però, in caso
di caducazione del beneficio del termine, il debito residuo non potrà mai più essere
rateizzato. In proposito, si ricorda che per le rateazioni in essere all’8 marzo 2020, la
condizione di decadenza è rappresentata da 18 rate non pagate, per quelle chieste sino al
31 dicembre 2021 si passa a 10 rate non pagate, per istanze presentate dal primo gennaio
2022 si è tornati a 5 rate non pagate e infine per le domande trasmesse dal 18 luglio si
applica la regola delle 8 rate non pagate.
Per raccordare vecchia e nuova disciplina, si prevede che, con riferimento alle istanze
già presentate, resti fermo il principio secondo cui, in caso di decadenza dalla rateazione,
è sempre possibile dilazionare nuovamente il debito se si pagano integralmente le quote
scadute. In tale eventualità, la nuova istanza sarà gestita con le clausole sopra illustrate.
Dott. Michele Napolano
© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews

























