Decreto Natale, le Faq del Governo: in giorni arancioni ok agli spostamenti tra piccoli comuni anche in altra Regione

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Nei 10 giorni ‘rossi’ durante le feste di Natale sarà possibile andare a trovare parenti e amici – sempre nel limite massimo di due persone oltre ai minori di 14 anni, alle persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono – anche in un comune differente da quello di residenza o domicilio, purché si trovi nella stessa Regione. E’ quanto precisa palazzo Chigi nell’aggiornamento delle Faq sul sito del governo. Lo sposamento è consentito una volta al giorno, tra le 5 e le 22. Nei giorni indicati con l’arancione durante le feste di Natale (28-29-30 dicembre e 4 gennaio) sarà possibile per chi risiede nei comuni sotto i cinquemila abitanti spostarsi tra le 5 e le 22 anche in un’altra regione, sempre però entro i 30 km dalla propria residenza e senza andare verso i capoluoghi di provincia, è quanto chiarisce il governo nell’aggiornamento delle Faq sul sito di Palazzo Chigi sottolineando che, dunque, “sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali” Ecco tutte le risposte alle domande più frequenti sulle misure adottate dal governo (dal sito della Presidenza dl Consiglio), dopo l’approvazione del cosiddetto “decreto di Natale” Sarà ancora possibile, dal 24 dicembre al 6 gennaio, tornare alla propria residenza, domicilio o abitazione, se per qualche motivo ci si trova in un’altra Regione? Sì, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre un motivo legittimo di spostamento. E sarà possibile spostarsi per tornare al proprio luogo di lavoro o per motivi di necessità o di salute? Sì, gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità sono sempre possibili, senza distinzione tra giorni e orari. Durante le feste sarà consentito andare a trovare amici o parenti? La risposta a questa domanda varia in relazione ai giorni, al luogo di partenza e alla destinazione del proprio spostamento. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sono vietati tutti gli spostamenti, anche per far visita ad amici o parenti, che comportino l’uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza. Inoltre, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, le disposizioni in vigore prevedono che: nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono; nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio sarà possibile spostarsi liberamente, fra le 5 e le 22, all’interno del proprio Comune: conseguentemente sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali. Negli stessi giorni sarà possibile anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, in un Comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono; sempre nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali. Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”? – Residenza La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento. – Domicilio Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza. -Abitazione Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione del dpcm, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze. ANSA.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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