I consigli del commercialista. Sale a 45 anni l’età massima per poter usufruire dell’incentivo “resto al Sud”

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L’articolo 1 della legge di bilancio 2019, al comma 601, interviene a modificare la disciplina dell’incentivo denominato “Resto al sud”, introdotto dall’articolo 1 del Dl n. 91/2017, finalizzato a promuovere la costituzione, da  parte di giovani, di nuove imprese nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. La finanziaria amplia la platea dei potenziali beneficiari, elevando da

35 a 45 anni l’età massima entro la quale è possibile accedere all’agevolazione ed estendendo l’agevolazione alle attività libero professionali, originariamente escluse. È, inoltre, chiarito che la

È, inoltre, chiarito che la costituzione delle imprese nella forma di ditta individuale o società (incluse le società cooperative) è obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni, ad eccezione delle attività libero-professionali, quali è richiesto esclusivamente che i soggetti presentanti le istanze, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, non risultino titolari di partita Iva per l’esercizio di un’attività analoga a quella proposta. La misura denominata “Resto al Sud”, introdotta dall’articolo 1 del Dl 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,Puglia, Sardegna e Sicilia. Dal 15 gennaio 2018 è stato possibile presentare le domande per l’accesso alle agevolazioni, gestite da Invitalia spa.L’incentivo è disciplinato da un regolamento e da una circolare esplicativa, contenenti indicazioni fondamentali per la corretta presentazione delle domande, per l’individuazione delle attività agevolabili e per la valutazione dei progetti. Il primo provvedimento – decreto 9 novembre 2017, n. 174 del ministro per la coesione territoriale ed il mezzogiorno – è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 5 dicembre 2017 n. 284, mentre la circolare n. 33 del 22 dicembre 2017 ha trovato pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” del 29 dicembre 2017 n. 302. La modulistica da utilizzare per chiedere l’aiuto si preleva dal sito del soggetto gestore (www.invitalia.it).Il regime di aiuto copre un intero (piccolo) progetto d’investimento con un contributo a fondo perduto affiancato da un finanziamento bancario a costo zero, assistito dalla garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le Pmi. I proponenti le iniziative possono, inoltre, fruire di servizi di consulenza e assistenza nella predisposizione del progetto imprenditoriale gratuiti erogati da Pubbliche amministrazioni, Università,associazioni o enti del terzo settore che aderiscono all’apposito disciplinare pubblicato da Invitalia sul proprio sito, dove è possibile consultare anche il relativo elenco. Le domande di agevolazione possono essere presentate dai soggetti di età compresa tra i 18 e (ora) i 45 anni che siano in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

  1. a) residenti in Abruzzo,Basilicata, Calabria, Campania,Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. È possibile trasferire la residenza in tali regioni entro 60 giorni (120 se residenti all’estero) dalla comunicazione di esito positivo dell’istruttoria;
  2. b) non siano già titolari di altra attività di impresa attiva alla data del 21 giugno 2017 (data di entrata in vigore del Dl n. 91/2017);
  3. c) non risultino già beneficiari di altre agevolazioni nazionali per l’autoimprenditorialità nell’ultimo triennio a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza.

Secondo quanto precisato nella Relazione illustrativa alla legge di bilancio, «l’estensione del limite di età agli under 46 consentirebbe di includere, tra i possibili destinatari della misura agevolativa “Resto al Sud”, quanti anno maturato competenze professionali significative nel corso della loro esperienza lavorativa, spesso in una condizione di precariato o di lavoro sommerso/irregolare. Inoltre, si consentirebbe di ampliare il target di utenza anche nella direzione dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro a causa di crisi aziendali e di settore e con grandi difficoltà di ricollocamento». La misura diventerebbe, quindi, per tali soggetti, una «importante opportunità per patrimonializzare il loro bagaglio di esperienze/competenze professionali, in una prospettiva stabile e duratura nel tempo di autoimprenditorialità». In presenza dei requisiti richiesti,possono presentare la domanda di finanziamento:

le ditte individuali e le società,anche cooperative, già costituite al momento della presentazione della domanda e, comunque, successivamente alla data del 21 giugno 2017 (data di entrata in vigore del Dl n. 91/2017);

i professionisti, per i quali è richiesto esclusivamente che i soggetti presentanti le istanze non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione ,titolari di partita Iva per l’esercizio di un’attività analoga a quella proposta.La compagine societaria (nel caso di società) può essere costituita anche da soggetti (persone fisiche) che non abbiano i requisiti anagrafici richiesti dalla norma, a condizione che la presenza di tali soggetti non sia superiore ad un terzo e che gli stessi non abbiano rapporti di arentela fino al quarto grado con alcuno degli altri richiedenti. I soci privi dei requisiti non avranno, in ogni caso, diritto alle agevolazioni. Le società costituite in cooperative possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle agevolazioni di cui all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Al fine di verificare la condizione che i richiedenti «non siano titolari di attività di impresa in esercizio», è necessario accertare che:

nel caso di ditta individuale, non siano titolari di partita Iva movimentata;

nel caso di società, non siano legali rappresentanti di società iscritte presso il registro delle imprese e sultanti attive.

Per la fruizione delle agevolazioni e per non incorrere nella revoca, i soggetti beneficiari devono rispettare le seguenti condizioni per tutta la durata del finanziamento:

mantenere la propria residenza e la sede legale e operativa delle Pmi di cui fanno parte nelle regioni gevolabili;

non devono essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto.

È possibile presentare domanda per l’incentivo con riferimento a progetti imprenditoriali relativi alla produzione di beni nei settori dell’artigianato, dell’industria, della pesca e dell’acquacoltura,ovvero relativi alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici.

Sono ammissibili le spese sostenute per:

  1. a) opere edili relative ainterventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria nel limite massimo del 30% del programma di spesa;
  2. b) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
  3. c) programmi informatici e servizi per le tecnologiedell’informazione e della telecomunicazione (TIC) connessi alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
  4. d) spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento dell’attività di impresa nella misura massima del 20% del programma di spesa. Rientrano in tale capitolo, le spese per materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, maturati entro il termine di ultimazione del progetto imprenditoriale, acquisizione di garanzie assicurative funzionali all’attività finanziata. In linea generale sono esclusi i mezzi di trasporto, fatta eccezione per quelli strettamente necessari al ciclo di produzione oggetto del programma di spesa o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti. La valutazione sulla necessità dell’automezzo è condotta anche in considerazione della coerenza economica e dimensionale rispetto al ciclo di produzione. Non sono ammissibili le spese di progettazione, le consulenze e quelle relative al costo del personale dipendente.

I programmi di spesa devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda o dopo la costituzione delle società se la richiesta è stata presentata da un team di persone fisiche proponenti. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni. La realizzazione dei progetti deve essere ultimata entro ventiquattro mesi dal provvedimento di concessione delle agevolazioni. La data di ultimazione coincide con la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile. Ciascun soggetto richiedente può ricevere un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 euro. Qualora l’istanza sia presentata da più soggetti richiedenti, già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, l’importo massimo del finanziamento è pari a 50.000 euro per ciascun soggetto richiedente, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200.000 euro. Il finanziamento, concesso a copertura del 100% delle spese ammissibili, nel rispetto del predetto limite, è così ripartito: › 35% come contributo a fondo perduto erogato da Invitalia; 65% sotto forma di finanziamento bancario, concesso dagli istituti che hanno aderito alla specifica convenzione tra Invitalia e Abi.

Il prestito è assistito da un contributo in conto interessi (a copertura totale degli interessi) e dalla garanzia del Fondo centrale di garanzia per le Pmi, nella misura dell’80% del suo importo. Ha una durata massima di 8 anni (comprensiva di 2 anni di preammortamento), con un rientro a quote capitali costanti posticipate semestrali, a scadenza fissa. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei massimali del regime de minimis di cui al Regolamento Ue n. 1407/2013 (massimo 200.000 euro su un periodo di tre anni) e n. 717/2014 (attività nel settore della pesca e dell’acquacoltura, massimo 30.000 euro su un periodo di tre anni). La procedura di accesso alle agevolazioni è valutativa a sportello. Pertanto, le domande potranno essere finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L’istanza va compilata on line, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione dal soggetto gestore sul proprio sito (www.invitalia.it), nella pagina dedicata all’intervento. Il soggetto richiedente deve essere in possesso di un dispositivo di firma digitale, per la sottoscrizione del modulo, e di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) a cui verranno inviate le eventuali richieste di integrazione e chiarimenti, nonché le comunicazioni di esito della procedura valutativa. Alla domanda deve essere allegato il progetto imprenditoriale e la documentazione specificamente elencata dal regolamento. Per le imprese non ancora costituite, parte della documentazione dovrà essere inoltrata in un secondo momento. I progetti sono valutati in base all’ordine cronologico di presentazione nel termine massimo di 60 giorni dalla data di inoltro della domanda, salvo i maggiori tempi per eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti. L’istruttoria del soggetto gestore comprende la verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso agli aiuti e un esame di merito basato sui seguenti criteri: › adeguatezza e coerenza delle competenze dei soci rispetto alle specifiche attività previste dal progetto imprenditoriale; › capacità della compagine di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo; › potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell’iniziativa e relative strategie di marketing; › sostenibilità tecnico-economica  dell’iniziativa; verifica della sussistenza dei requisiti per la concessione della garanzia del Fondo di Garanzia per le Pmi. Per ciascun criterio di valutazione sono individuati dei parametri con i relativi punteggi assegnabili, nonché la soglia minima da raggiungere per essere ammessi alle agevolazioni. Il contributo a fondo perduto può essere erogato in due quote per stato di avanzamento. La prima tranche può essere pagata solo successivamente all’erogazione del finanziamento bancario e a fronte di un Sal pari almeno al 50% del programma di spesa, comprovato da documenti di spesa di pari valore anche non quietanzati. Alla richiesta di erogazione, deve essere allegata, tra l’altro, una dichiarazione attestante la presenza dei beni presso l’unità produttiva e il titolo di disponibilità dell’immobile in cui è realizzato l’investimento. La disponibilità del locale dovrà essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del finanziamento bancario. Non è ammissibile il contratto di comodato.

La richiesta di erogazione della tranche a saldo dovrà essere presentata entro tre mesi dalla chiusura del programma di investimento, dimostrando l’avvenuto pagamento di tutte le spese. L’erogazione del contributo in conto interessi avviene in corrispondenza della scadenza delle singole rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento bancario. Il soggetto gestore procede all’accredito del contributo direttamente a favore della banca finanziatrice, sulla base di un mandato irrevocabile all’incasso sottoscritto dal soggetto beneficiario, 30 giorni precedenti la scadenza della singola rata.

Michele Napolano, dottore commercialista

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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