Elezioni a Marano, 5 Stelle attende la certificazione dai vertici. Intanto è febbre da raccolta firme, ma la legge parla chiaro

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E’ febbre da raccolta firme per la presentazione delle liste che si presenteranno alla competizione elettorale del 21 settembre. Alcune forze politiche le prendono (è da sempre così) un po’ come gli pare: le prendono un po’ ovunque, al bar, in strada, a casa delle persone. Ma la legge, a tal proposito, parla chiaro: le firme devono essere apposte in presenza di un pubblico ufficiale. Ecco cosa dice l’articolo 21, comma 2, del D.P.R. del 28 dicembre del 2000 e successive modifiche.

Ecco il testo:

“Le firme dei sottoscrittori delle liste devono essere apposte in presenza di un Pubblico Ufficiale, che provvede ad autenticarle con le modalità previste dall’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche (l’autenticazione e’ redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione e’ stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità’ del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio). Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali ovvero sezioni distaccate dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali in carica, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali in carica, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le predette autenticazioni i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali in carica che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia o al sindaco della Città metropolitana o del Comune. I pubblici ufficiali di cui all’articolo 14 della legge n. 53/1990 possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari e, come riconosciuto dalla giurisprudenza, anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale”.

Sul fronte politico, invece, sono note le difficoltà emerse nelle fila di alcuni partiti del centrodestra, mentre nel Cinque Stelle si attende la certificazione della lista (dovrebbe arrivare entro domani), il sigillo finale che deve essere apposto dalla Casaleggio.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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