ESCLUSIVO MARANO. ECCO PERCHE’ IL TRIBUNALE NAPOLI NORD HA DICHIARATO INCANDIDABILI MORRA E CARANDENTE. LA SENTENZA: “PARENTELE, FREQUENTAZIONI AMBIGUE E VICENDE AMMINISTRATIVE”

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Il Tribunale Napoli Nord ha ritenuto fondata la richiesta di incandidabilità nei confronti di Matteo Morra, ex sindaco di Marano, e Luigi Carandente, già vicesindaco, dopo lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata.

La sentenza precisa che l’incandidabilità non richiede la prova di un reato o di una consapevole volontà dell’amministratore di favorire la criminalità organizzata. Occorre, però, un quadro di elementi concreti, univoci e rilevanti, valutati complessivamente, dal quale emerga la responsabilità dell’amministratore per le condotte che hanno contribuito allo scioglimento.

Morra e il rapporto con Simioli

Per l’ex sindaco Morra, uno degli aspetti maggiormente valorizzati dal Tribunale riguarda il rapporto con Simioli Eduardo, descritto nella relazione prefettizia come imprenditore attivo nel settore edile e come figura di collegamento con ambienti della criminalità organizzata locale. (nota di redazione, va ricordato che Simioli, allo stato, non risulta essere sottoposto a procedimenti di natura giudiziaria).

Secondo la ricostruzione riportata nella sentenza, Simioli Eduardo non sarebbe stato semplicemente un sostenitore occasionale di Morra. Avrebbe avuto un ruolo nella campagna elettorale, figurando come delegato della lista “Marano Rinasce”, e avrebbe continuato a essere presente accanto all’amministrazione anche dopo l’elezione, partecipando a manifestazioni e iniziative istituzionali dell’ente, pur non ricoprendo alcun incarico politico o amministrativo.

Particolarmente significativo è, per il Collegio, l’episodio che vede protagonista Simioli Eduardo, di quando venne immortalato mentre festeggiava l’assoluzione in primo grado dello zio acquisito Simioli Angelo, all’epoca imputato per concorso esterno in associazione mafiosa.

La sentenza ricorda che Angelo Simioli è un noto imprenditore edile del territorio, fratello di Simioli Mattia, defunto, indicato come esponente di vertice del clan Nuvoletta, e cugino di Simioli Antonio, condannato per associazione mafiosa con il clan Polverino. La vicenda dei festeggiamenti viene quindi considerata dalla relazione prefettizia come un elemento particolarmente significativo per comprendere la collocazione relazionale di Simioli Eduardo.

Il Tribunale attribuisce rilievo soprattutto a ciò che è accaduto dopo quell’episodio: nonostante la particolare risonanza mediatica della vicenda (Terranostranews ne parlò diffusamente e pubblicò il video del festeggiamento), secondo la ricostruzione recepita nella sentenza, Morra avrebbe mantenuto rapporti confidenziali e assidui con Simioli Eduardo, fino a consentirne una presenza tutt’altro che marginale nelle attività pubbliche dell’amministrazione.

È proprio questa continuità a essere considerata significativa: non il semplice fatto di conoscere Simioli, ma il mantenimento di un rapporto stretto e la sua proiezione nella dimensione istituzionale dell’ente.

Carandente: una rete di parentele con gli ambienti criminali

Per Luigi Carandente, la sentenza richiama un articolato quadro di rapporti familiari e personali.

La relazione prefettizia, valorizzata dal Tribunale, evidenzia innanzitutto che Carandente è figlio di Michele Carandente, ritenuto contiguo a circuiti riconducibili alla criminalità organizzata.

Si aggiunge il matrimonio con una ex assessore alle politiche sociali della precedente amministrazione guidata da Rodolfo Visconti, successivamente sciolta per infiltrazioni della criminalità organizzata. La relazione richiama inoltre manifestazioni di adesione verso soggetti appartenenti al clan Polverino.

Ma il profilo familiare indicato nella sentenza prosegue sul versante del clan Orlando. Carandente viene infatti indicato come nipote, in quanto figlio di una figlia, di Orlando Antonio, classe 1924, indicato quale capostipite dell’omonimo gruppo criminale. È inoltre indicato come cugino di secondo grado di Orlando Antonio, classe 1958, detto “Mazzolino”, indicato come capo dell’omonimo clan e condannato, tra gli altri reati, anche per associazione di tipo mafioso.

A questi rapporti familiari si aggiungono, secondo la relazione, ulteriori elementi relativi a frequentazioni e manifestazioni di adesione verso soggetti riconducibili al clan Polverino.

Il dato dei 17 amministratori su 33

Il Tribunale inserisce le posizioni di Morra e Carandente in un quadro più ampio. La relazione prefettizia, infatti, evidenzia significativi elementi di controindicazione antimafia nei confronti di 17 dei 33 rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Si tratta di quasi la metà dell’intera rappresentanza dell’ente: oltre al sindaco e al vicesindaco, il dato comprende 3 assessori, 7 consiglieri di maggioranza e 5 consiglieri di minoranza. Gli elementi indicati riguardano rapporti di parentela, frequentazioni, cointeressenze con soggetti riferibili ai consorzi criminali presenti sul territorio o correlazioni con persone gravate da notizie di reato.

È questo il contesto complessivo nel quale il Collegio valuta le posizioni dei due amministratori.

Perché è scattata l’incandidabilità

Il collegio, quindi, non sostiene che Morra e Carandente siano incandidabili per il solo fatto di avere avuto rapporti familiari o personali con soggetti indicati come appartenenti o contigui alla criminalità organizzata.

Il ragionamento del Collegio è più ampio: rapporti familiari, frequentazioni, continuità politica, presenza di soggetti controversi nelle attività dell’ente e criticità dell’azione amministrativa vengono letti unitariamente.

Nel caso di Morra, assume particolare rilievo il rapporto con Simioli Eduardo, soprattutto per la sua continuità e per la presenza di quest’ultimo nella sfera politica e istituzionale dell’amministrazione. .

Nel caso di Carandente, già consigliere in una precedente assise sciolta per mafia, il Tribunale considera significativo il complesso delle parentele con famiglie e soggetti indicati come esponenti o contigui ai clan Orlando e Polverino, associato agli ulteriori elementi personali e amministrativi.

È dunque il quadro complessivo, rafforzato dal dato dei 17 amministratori su 33 interessati da elementi di controindicazione antimafia, ad aver portato il Tribunale a ritenere integrati i presupposti dell’articolo 143, comma 11, del TUEL e a dichiarare l’incandidabilità dei due ex amministratori.

Nota di redazione.

Le persone richiamate nella sentenza, possono naturalmente chiedere al nostro giornale di poter replicare.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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