Campi flegrei, stato di emergenza nazionale. Il sì di Musumeci. Ma cosa significa? Meno vincoli per spendere soldi e possibilità di sospendere alcune norme

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Il perdurare dello sciame sismico, che in due mesi ha fatto registrare tre scosse ben avvertite dalla popolazione, suggerisce la necessità di procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nell’area dei Campi Flegrei”. Questo l’annuncio del ministro per la protezione civile Nello Musumeci dopo il nuovo consistente sciame sismico nei Campi Flegrei, che ha fatto registrare nelle ultime ore ben 35 scosse, tra cui l’evento di magnitudo 4.4 delle ore 12.07 di martedì 13 maggio.

“Il provvedimento – spiega Musumeci – risponderebbe essenzialmente all’esigenza di assicurare, in regime straordinario, la velocizzazione delle procedure già in atto, definite dalle varie norme varate dal governo Meloni nell’ultimo anno e mezzo in relazione al rischio sismico in atto nei Campi Flegrei, connesso al bradisismo. Chiederò, quindi, al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca la necessaria intesa, prima di portare la proposta di delibera all’esame del Consiglio dei Ministri.

Ma cosa significa stato di emergenza nazionale?

Lo stato di emergenza è una condizione giuridica che può essere attivata al verificarsi o nell’imminenza di eventi eccezionali come terremoti, incendi, alluvioni o crisi sanitarie. Quando cioè si renda necessario agire con urgenza e con poteri straordinari per proteggere i cittadini e riparare eventuali danni. In questi casi, è possibile derogare le norme di legge e i vincoli di bilancio. Inoltre si possono limitare le libertà personali dei cittadini per motivi sanitari o di sicurezza, sulla base di quanto stabilito anche dall’articolo 16 della costituzione.

In base all’articolo 24 del decreto legislativo 1/2018 è il consiglio dei ministri a deliberare lo stato di emergenza, sulla base delle valutazioni presentate dal dipartimento della protezione civile. La proposta è formalizzata del presidente del consiglio d’intesa con gli esponenti delle regioni interessate. Tale delibera fissa la durata dello stato di emergenza e ne delimita l’estensione territoriale in base alla natura e alla gravità degli eventi.

Con la stessa delibera sono inoltre predisposte le prime risorse finanziarie da dedicare alle attività di soccorso e assistenza. In un secondo momento invece è previsto lo stanziamento di ulteriori fondi da destinare a sostegni per la popolazione e ricostruzione. La valutazione dell’effettivo impatto dell’evento è affidata anch’essa alla protezione civile, congiuntamente con le regioni e/o province autonome interessate. Anche in questo caso, è il consiglio dei ministri a deliberare l’assegnazione di risorse. Per questi fini esiste un apposito Fondo per le emergenze nazionali.

Come detto inoltre, durante lo stato di emergenza è possibile derogare alle norme di legge (pur rispettando i principi generali dell’ordinamento). Ciò avviene attraverso il potere di ordinanza, solitamente attribuito al capo della protezione civile. Questi delinea l’elenco delle norme temporaneamente sospese. Inoltre può a sua volta nominare altri soggetti attuatori che lo supportino nella gestione dell’emergenza. Durante questa fase gli operatori possono agire con minori limitazioni riguardo ai vincoli di bilancio e trasparenza.

La durata dello stato di emergenza non può essere superiore ai 12 mesi, prorogabile una sola volta per altri 12. La crisi legata al Covid-19 ha rappresentato un’importante eccezione in questo contesto. È stato infatti il primo caso di stato di emergenza che ha riguardato contemporaneamente l’intero territorio nazionale. Inoltre è stato prorogato ben oltre i 24 mesi previsti attraverso il ricorso ad appositi decreti legge.

© Copyright 2025 redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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