Ecco i criteri per l’assegnazione dei docenti (anche di sostegno) alle classi

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Sono ore nelle quali i dirigenti scolastici stanno disponendo l’assegnazione dei docenti (anche quelli di sostegno) alle classi, in attesa, per l’eventuale definizione della cosa, del completamento dell’organico dell’autonomia, anche con la definizione delle quote spettanti dall’emergenza COVID-19 che ha determinato lo sdoppiamento (non senza polemiche, in alcuni casi) di alcune classi. Non esistono dei criteri generali o, meglio, univoci, per l’assegnazione degli insegnanti alle classi, ma alcuni, inderogabili, sono fissati dalla norma. L’assegnazione dei docenti alle classi è finalizzata alla piena attuazione di quanto dichiarato nel PTOF e potrebbe tenere conto (se ne potrebbero prevedere altri, compatibilmente con la norma) dei criteri sottoelencati.

L’assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi è effettuata dal Dirigente Scolastico, in base ad un combinato disposto richiamato dal D.Lgs. 297/94, dal D.Lgs. 165/01 , dal D.M. n° 37 del 26 marzo 2009 e dalla legge 107/2015. Si prevede che l’assegnazione delle classi debba essere preceduta dalla definizione di criteri generali da parte del Consiglio d’Istituto e dalla formulazione delle proposte (non nominative) del Collegio dei Docenti. L’atto finale, di competenza esclusiva del Dirigente scolastico, fa riferimento a criteri e proposte che, se variati, devono essere motivati in modo chiaro ed esplicito. I tempi di assegnazione sono naturalmente rientranti nel periodo compreso tra fine giugno e inizio settembre, anche se, come è a tutti noto, il vero problema è connesso alla tempistica di: trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni, nomine su posti vacanti e, quest’anno, anche sulle cattedre COVID. Altra cosa, simile per certi versi, sarebbe l’assegnazione dei docenti di classe comune della Primaria, alle discipline e alle educazioni. Continuità alla materia è cosa non sempre percorribile.

Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di norma (ma non come vincolo assoluto) considerato il criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano oggettivamente l’applicazione di tale principio (trasferimenti di altri colleghi, sdoppiamento classi), valutati e motivati dal Dirigente Scolastico al diretto interessato. Fatti e circostanze assolutamente non contestabili.

Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale di ruolo. Particolare attenzione alla assegnazione di personale stabile va prestata nelle classi in cui si trovino alunni diversamente abili, in quanto sovente l’insegnante di sostegno è assunto con incarico annuale e non costituisce punto di riferimento stabile per l’alunno.

Compatibilmente con le esigenze organizzative, dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze specifiche, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente anche al fine della realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali approvati dal Collegio dei Docenti.

In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe, l’accoglimento della domanda è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i docenti del plesso, nel rispetto dei criteri di cui a tutti i punti del presente articolo.

Fonte Orizzonte scuola

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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