IL CANONE RAI, I CHIARIMENTI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSUMATORI

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Le variazioni sul pagamento del Canone Rai a partire dal 2016 prevedono che il tributo dovrà essere pagato all’interno della fattura dell’energia elettrica. Questa è certamente la novità più importante, ma non l’unica. La tassa dovrà essere pagata da tutti coloro che posseggono nella propria abitazione almeno un televisore. Poiché il possesso è presunto, spetterà al singolo utente, mediante autocertificazione, dimostrare il contrario.
Il regolamento di attuazione è comunque in dirittura d’arrivo e, secondo quanto si apprende, contiene una serie di chiarimenti. Ad esempio per in contribuenti che hanno più di un’utenza elettrica. Il criterio generale è indicato al comma 153 della legge 208/2015, in base al quale la detenzione di un apparecchio televisivo si presume «nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica».

I dettagli del decreto attuativo sono ancora in discussione nell’ambito di un tavolo tra ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Economia, Autorità per l’energia elettrica e il gas, associazioni di rappresentanza delle aziende elettriche. Su alcuni punti fondamentali le idee sono relativamente chiare: abitazione di residenza da parte della compagnia elettrica: la società che fornisce l’elettricità sa se si tratta o meno di una prima casa, perché in base a questo si calcola la tariffa. Possono esserci però dei casi difficili da identificare, ad esempio le forniture con tariffa “D3″ (potenza superiore a 3 Kw) che si applica sia alle prime case sia alle altre abitazioni. Sarà l’Agenzia delle Entrate a comunicare se si tratta o meno di abitazione di residenza all’Acquirente unico, che a sua volta comunicherà il dato alle compagnie elettriche. Coniugi con diversa residenza: in base al criterio generale, ognuno dei due pagherà il canone RAI.

Per risolvere tutti i casi in cui si rischia una doppia imposizione, lo sforzo fondamentale riguarda le comunicazioni fra i diversi enti: Agenzia delle Entrate, compagnie elettriche, enti locali. Il comma 156 della Legge di Stabilità prevede esplicitamente che per l’attuazione della misura relativa al canone RAI in bolletta
«l’Anagrafe tributaria, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l’Acquirente Unico Spa, il Ministero dell’interno, i comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all’utilizzo di tutte le informazioni utili, e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni».

Tutto questo, anche nei confronti di coloro che sono esenti. Sarà per esempio necessario evitare che arrivi in bolletta il canone RAI agli anziani con più di 75 anni e reddito inferiore agli 8mila euro annui. Altri casi di esenzione previsti: militari, agenti diplomatici e consolari, rivenditori e riparatori tv.
Vi sono alcuni cittadini- consumatori che ritengono di non dover pagare il canone per la mancata ricezione del segnale Rai ed altri invece che affrontano costi elevati per l’acquisto di sofisticate e costose apparecchiature atte alla ricezione del segnale e per tale motivo non vorrebbero pagare il canone, ma come abbiamo specificato in precedenza la legge obbliga al pagamento di tale tassa in base al solo possesso del televisore.
Per poter, quindi, essere esentati dal pagamento del canone Rai bisogna dichiarare alla Rai di non possedere alcun televisore o apparecchi atti alla ricezione ovvero di averlo ceduto a terzo indicando il nome di colui che paga il canone.

Si può, in realtà, effettuare la disdetta del canone ma bisogna “disfarsi” della televisione. E’ necessario, quindi comunicare all’Agenzia delle entrate (Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino il mancato possesso di apparecchi televisivi (in seguito a furto, rottamazione, incendio…) oppure occorre segnalare alla stessa la cessione degli apparecchi non in grado di ricevere il segnale televisivo, indicando le generalità del nuovo proprietario Si deve ricordare che le dichiarazioni mendaci cioè false sono un reato quindi stare bene attenti a cosa si dichiara.

Noi, forse con un comportamento antipopolare ma di estrema e chiarezza e trasparenza come nella nostra tradizione, non consigliamo ricorsi ed opposizioni così senza una verifica della singola posizione. Riteniamo che un eventuale ricorso contro la richiesta di pagamento in via generale ed astratta non può essere consigliato in quanto la legge è chiara e presumendo il possesso ogni cittadino deve effettuare il pagamento a meno che non rientri nelle esenzioni di legge ovvero non è nelle condizioni previste anche indicate nel decreto di attuazione.
In ogni caso allo stato senza una verifica delle richieste in bollette si può certamente dire che in teoria pare legittimo pagare solo il consumo di energia elettrica e scorporare la tassa per contestarla successivamente ovvero per averla in pagamento rateale.

Avv.Salvatore Nasti, presidente Unione nazionale consumatori Comitato Marano Napoli nord.
www.consumatorimarano.it

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