Marano, compensi percepiti dai consiglieri con soldi pubblici? L’Anac è chiarissima: i dati devono essere pubblicati

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A Marano, chissà perché, come evidenziato ieri in alcuni articoli della nostra testata, è da poco in uso la moda di non pubblicare i compensi percepiti da pubblici amministratori, nel caso di specie i consiglieri destinatari di gettoni di presenza per le commissioni consiliari. L’Anac, autorità anticorruzione, sul punto sembra essere chiarissima e dà, indirettamente, ragione alle nostre tesi. I dati (e riteniamo si tratti anche dei nominativi) relativi a chi percepisce compensi pubblici in qualità di amministratori devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione trasparenza. Ecco, nello specifico, cosa chiarisce l’Anac.

1. Pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale (art. 14 co. 1)

Tutti i soggetti che fanno parte, sia a seguito di elezioni che di nomina, di organi politici di livello statale, regionale e locale sono destinatari degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, co. 1 del d.lgs. 33/2013. Sono sicuramente organi politici: nei ministeri il ministro, il vice ministro, il sottosegretario di Stato; nelle regioni il presidente, i membri/componenti del consiglio e della giunta; nelle città metropolitane il sindaco metropolitano, i membri/componenti del consiglio metropolitano e della conferenza metropolitana; nelle province il presidente della provincia, i membri/componenti del consiglio provinciale, i membri/componenti dell’assemblea dei sindaci; nei comuni il sindaco, i membri/componenti del consiglio e della giunta; nelle unioni di comuni e comunità montane il presidente, i membri/componenti del consiglio e della giunta; nei consorzi di enti locali il presidente, i membri/componenti del consiglio di amministrazione e dell’assemblea.

I dati dei titolari di incarichi politici da pubblicare ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013
sono:
a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni reddituali e patrimoniali.
Sulla pubblicazione di tali dati, anche con riferimento alle modalità, l’Anac si è espressa con la delibera 241/2017.

I dati di cui all’art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 devono essere pubblicati nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’amministrazione, nella sotto-sezione di secondo livello “Organizzazione” – “Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo”.

Costituiscono oggetto di pubblicazione i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, intendendo per questi ultimi le società e gli altri enti disciplinati dal diritto privato. Avuto riguardo alla formulazione letterale della citata lett. d), non rileva, ai fini della pubblicazione, la partecipazione o il controllo da parte dell’amministrazione su tali enti. Costituiscono oggetto di pubblicazione tutte le cariche rivestite, non essendo limitato l’obbligo di pubblicazione alle cariche di tipo “politico” o connesse con la carica politica rivestita.
Costituiscono oggetto di pubblicazione sia le cariche a titolo oneroso sia quelle a titolo gratuito, dovendosi precisare, per quelle onerose, anche i relativi compensi.

© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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