Centinaia, forse migliaia di nuove cartelle esattoriale arriveranno nei prossimi giorni nelle case dei contribuenti di Marano. Si tratta del ruolo Tarsu del 2011, gestito in quell’anno dalla Pubbliservizi, ex concessionario dei tributi comunali poi uscito di scena con l’avvento del commissario straordinario Tramonti. Quelle bollette furono inviate nelle case contribuenti, ma chi non pagò non ricevette né un nuovo avviso bonario da parte del Comune (che avrebbe interrotto i termini di prescrizione) né tanto meno la cartella esattoriale dall’agente di riscossione scelto dall’ente. Tutto finì nel dimenticatoio, come spesso accade al Comune di Marano.
Qualche giorno fa l’ente cittadino, in pratica a pochi giorni dalla prescrizioni di quel ruolo (31 dicembre 2016), forse per far quadrare i conti del prossimo bilancio, forse per scongiurare l’accusa di un eventuale danno erariale, forse perché solo oggi se n’è reso conto, ha incaricato Equitalia di provvedere all’invio delle cartelle, che arriveranno verosimilmente entro i primi giorni del 2017.
L’arrivo a gennaio delle cartelle esattoriali, secondo alcuni addetti ai lavori, è sinonimo di prescrizione certa. La questione, però, è dibattuta anche tra gli stessi addetti ai lavori. Il Comune sostiene che tutto è in regola e che fa fede la data della consegna delle cartelle a Poste Italiane. Altri, invece, sostengono che il passaggio tra l’ente comunale e l’agente di riscossione doveva avvenire entro un lasso temporale ben preciso e di gran lunga inferiore ai cinque anni; altri ancora, infine, che quel che conta è il giorno in cui il contribuente riceve materialmente la cartella.
Si preannunciano, ad ogni modo, centinaia di ricorsi. Quei soldi, forse, il Comune non li vedrà mai. Ma perché non si è agito prima? Dall’ufficio tributi riferiscono che le pratiche erano oggetto di verifiche concluse soltanto di recente. Altri avanzano ipotesi diverse. I dirigenti si sarebbero mossi in fretta e furia per salvare il salvabile, mettersi in regola con i termini e con la legge, pur sapendo che molte delle somme richieste non saranno mai incassate.
Ecco cosa dice la legge in materia di Tarsu:
Il Comune può notificare la richiesta di pagamento della Tari evasa entro la fine del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati [1]. Per esempio, se il pagamento della Tari è dovuto per l’anno 2014, i cinque anni di prescrizione iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2015 e, pertanto, l’imposta si prescrive il 31 dicembre 2019.
Pertanto, nel 2016 si sono prescritti tutti gli arretrati relativi all’anno 2010 e quelli per gli anni precedenti (2009, 2008, 2007, ecc.). A partire dal 1° gennaio 2017 si prescriveranno anche gli arretrati del 2011. Il tutto, ovviamente, sempre che, in tale forbice di tempo, non si stato notificato un atto interruttivo della prescrizione.
È necessario, però, che la richiesta di pagamento degli arretrati sia inviata, dal Comune, con una raccomandata a.r. L’invito informale a regolarizzare la posizione, non spedito per raccomandata ma per posta semplice, non è valido né a mettere in mora il debitore, né a interrompere la prescrizione; tuttavia, esso può essere regolarizzato con un nuovo atto sempre che, nel frattempo, non sia intervenuta la prescrizione.
La prescrizione dell’imposta sui rifiuti è di cinque anni, come per tutti i tributi locali.
In particolare, i tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente [2]. L’applicazione del termine più breve di 5 anni (al posto di quello ordinario di 10 anni) è stata affermata anche dalla Cassazione [3].
Se il contribuente ha presentato opposizione contro la cartella o contro l’ingiunzione e ha perso la causa, la prescrizione non è più di 5 anni bensì di 10: questo perché il titolo diventa la sentenza stessa e per tutti i provvedimenti giudiziali il termine di prescrizione è decennale.
La decadenza dell’imposta sui rifiuti
Accanto alla prescrizione, la pubblica amministrazione deve rispettare anche il termine di decadenza. In particolare il titolo esecutivo (cioè la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. L’accertamento diviene definitivo decorsi 60 giorni dalla data di notifica.
© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews























