Marano, processo Simeoli Angelo+55: ecco i motivi dell’assoluzione. I giudici di Napoli: “Pentiti troppo generici”

0
3.416 Visite

Processo Simeoli Angelo più 55. Sono state rese note le motivazioni che hanno spinto i giudici della quinta sezione penale di Napoli (presidente Gallo) ad assolvere tutti gli imputati dai reati – a vario titolo – di concorso esterno, intestazione fittizia e riciclaggio.

Nonostante la mole enorme di dichiarazioni dei pentiti, sia di ambito maranese che giuglianese e Casalese, i giudici ritengono che le dichiarazioni dei collaboratori, seppur indicative di un quadro ambientale, siano connotate da eccessiva genericità e che gli elementi probatori – portati in esame dagli inquirenti – siano insufficienti.

Nello specifico, alcuni passaggi della sentenza che tanto ha fatto discutere nei mesi scorsi.

Simeoli Angelo deve essere assolto dal reato (continuato) a lui ascritto al capo A) della
rubrica, con la formula indicata nel dispositivo, perché è carente la prova della provenienza, dalla frode fiscale emersa nel procedimento penale n. 11530/05 R.G.N .R, delle somme veicolate dalla Sycorex Ricerche SA alla C.D.P. S.r.l.(€ 880.000,00) e dalla Finanziaria del Gottardo SA alla Antica Roma S.r.l. (€ 350.000,00 + € 510.004,00), somme utilizzate dalla
C.D.P. S.r.l. e dalla Antica Roma S.r.l. per l'acquisto dei complessi immobiliari.
La mancata collaborazione delle autorità elvetiche alla richiesta di assistenza giudiziaria
inoltrata dall’Italia non ha consentito – come chiaramente dichiarato dal teste Paparella 31 –
di ricostruire la provenienza di queste somme. L’accertato coinvolgimento dì Walter Hagen – peraltro utilizzando società diverse da quelle che hanno fornito alla C.D.P. S.r.l. e alla Antica Roma S.r.l. parte dei mezzi finanziari necessari per l’acquisto dei complessi immobiliari (trattasi della Artisona Shipping e della Lugafid) – in operazioni di cessioni dei crediti o ìn compensazioni con le società coinvolte nelle frodi carosello
non consente di ritenere provato, nei termini richiesti per una pronuncia di condanna oltre ogni ragionevole dubbio, la provenienza delittuosa delle somme utilizzate dalla C.D.P. S.r.l. e dalla Antica Roma S.r.l. per l’acquisto dei complessi immobiliari.
Meramente indiziante è il collegamento familiare emerso, rappresentato dal fatto che Russo
Debora, figlia di Russo Gennaro 32 , facesse parte della compagine societaria della
in merito posso dichiarare che non ricordo di aver ricevuto formale delega dal legale rappresentante della SICORE)( RICERCHE SA, non escludo che fa delega possa essere custodita agli atti. Posso con certezza asserire che tali incarichi nu sono stati conferiti dal rag FODERJN! Bruno, che nella circostanza mi ha riferito circa l’aumento del capitale sociale, come peraltro si è verifìcato in altre circostanze per quanto concerne la
FINANZIARIA DEL GOTTARDO. Ricordo inoltre di aver partecipato al verbale dì assemblea
redatto presso lo studio del notaio A4ILJLOTTI, non sono a conoscenza delle modalità di versamento dell’aumento del capitale sociale Per tale prestazione ho percepito fa somma di e 500,00 pervenuta a Antica Roma S.r.l. e Russo Barbara, altra figlia di Russo Gennaro, rappresentasse la Sycorex Ricerche SA, società che partecipava al capitale sociale della C.D.P. S.r.l. Meramente indiziante è anche la circostanza, emersa dalla deposizione rese dal teste Paparella, che la Cofin S.p.a. e la Lugafid SA siano diventate socie prima della Nuova Progest e poi della Marlin Costruzioni. Le dichiarazioni rese da Russo Barbara il 16.3.2007 e il 20.3.2007, per la loro genericità, non offrono elementi in senso favorevole all’accusa.
Irrilevante è, ai fini della configurabilità de! reato continuato contestato nel capo in
disamina, la circostanza – peraltro costituente, come chiarito dal teste Paparella, una mera
ipotesi investigativa, bisognevole di ulteriori approfondimenti – che Russo Gennaro avesse
prestato, prima del 2005, denaro alla Immobiliare Flaure S.p.a., sia perché non vi è la prova che detto denaro fosse il provento delle frodi fiscali, sia e soprattutto perché la Immobiliare Flaure S.p,a. non ha fornito alla Antica Roma S.r.l. e alla C.D.P. S.r.l. parte delle risorse finanziarie necessarie per la conclusione delle operazioni immobiliari contestate.

In definitiva, Simeolì Angelo deve essere assolto dal reato a lui ascritto nel capo in disamina perché è insufficiente la prova che il fatto sussista.

Il concorso esterno di Simcoli Angelo nel clan dei Casalesi.
Simeoli Angelo deve essere assolto dal reato di concorso esterno nel clan dei casalesi
perché è carente la prova che avesse instaurato con la cosca, su di un piano di sostanziale
parità e per propria libera scelta, un rapporto volto a conseguire reciproci vantaggi,
consistiti, per l’imputato, nell’imporsi sul territorio in posizione dominante e, per
l’organizzazione camorristica, nell’ottenere risorse, servizi ed utilità.
Le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia affiliati, anche con ruolo apicale, al
sodalizio casertano tratteggiano Simeoli Angelo non tanto come un imprenditore
colluso, ma come un imprenditore costretto al pagamento di tangenti estorsive per poter lavorare nei territori sottoposti al controllo del clan.
Tartarone Luigi ha dichiarato che il Simeoli, per il cantiere di Lago Patria, corrispondeva
a Di Maio Francesco (peraltro parente dello stesso Simeoli) la somma di € 10.000,00 al
mese, somma che ha continuato a pagare anche dopo l’arresto del Di Maìo e fino al
sequestro del cantiere; anche per il cantiere di Casaluce, il Simeoli fu sottoposto ad una
estorsione che coinvolse sia la fazione Bidognetti che quella Zagaria del sodalizio.
85 I collaboratori hanno parlato di Simeoli Angelo; solo Perrone Roberto ha fatto riferimento ai figli Vincenzo e Carlo (classe 1970); il genero Simeoli Carlo (classe 1964) è stato citato da Perrone Roberto e da Froncillo Tommaso.

Spagnuolo Oreste ha espressamente qualificato in termini estorsivi la corresponsione della
somma di € 5.000,00 al mese operata da Simeoli Angelo in favore di Bidognetti Raffaele e Di Maio Francesco per il cantiere di Ischitella, estorsione a cui partecipava a pieno titolo anche la famiglia Zagaria. Anche Di Caterino Emilio ha qualificato in termini estorsivi la somma di€ 20.000,00 che il Simeoli corrispondeva, in relazione ai lavori edili che stava realizzando a Castel Volturno e Casaluce, a Bidognetti Raffaele e Di Maio Francesco, somma destinata in parti uguali al gruppo Schiavone e al gruppo Bidognetti. Gli aiuti ricevuti – secondo le dichiarazioni rese da Guida Luigi e Vassallo Gaetano – da Giuliani Raffaele, associato al clan dei casalesi, dal comune di Castel Volturno per ottenere le autorizzazioni edilizie necessarie all’attività edificatoria svolta dal Simeoli non valgono a trasformare Simeoli Angelo da imprenditore ad imprenditore perché entrambi i collaboratori hanno precisato che siffatti aiuti furono ottenuti dal Giuliani prima del coinvolgimento nell’affare del Simeoli.

Peraltro, entrambi i collaboratori hanno affermato che il Simeoli ed il Giuliani, per l’attività
edificatoria in questione, erano sottoposti ad estorsione da parte del clan dei casalesi.
Secondo il Guida, Simeoli Angelo e Giuliani Raffaele dovevano pagare di € 1.500,00 o € 3.000,00 a villetta 86; secondo il Vassallo, Bidognetti Raffaele e Di Maio Francesco sì accordarono per una somma pari ad € 5.000,00, che Simeolì avrebbe dovuto pagare per ogni appartamento che stava realizzando.
La convergenza probatoria emersa non è scalfita dall’affermazione del Vassallo, secondo
cui quello descritto era un accordo amichevole sotto forma di estorsione o dalla
precisazione del Tartarone, secondo cui Simeoli non era vittima del clan ma, al contrario, era a disposizione del Bidognetti.

Per quanto concerne la prima affermazione, trattasi, all’evidenza, dì un ossimoro; per
quanto concerne la seconda, il Tartarone, da un lato, non ha specificato il senso della sua
affermazione, dall’altro, ha precisato che questa messa a disposizione era limitata ad una
specifica vicenda (però soltanto in quel periodo, per il fatto che gli hanno sequestrato il
cantiere); a ciò va aggiunta l’assenza di riscontri, anche solo di natura dichiarativa, in merito. In definitiva, con riguardo al clan dei casalesi, il Simeoli appare più che un imprenditore colluso un imprenditore vessato dal clan. Per questa ragione, Simeoli Angelo deve essere assolto con la formula indicata nel dispositivo.

Il concorso esterno di Simeoli Angelo nei clan Nuvoletta e Polverino.
Secondo l’ipotesi dì accusa, Simeoli Angelo, senza essere inserito nelle relative strutture
organizzative, ha consentito ai clan Nuvoletta e Polverino di reinvestire i capitali derivanti
(Come riferito dal Guida) le rate dell’estorsione erano pagate direttamente dal Simeoli a Bidognettì Raffaele; il tutto fu definito durante un incontro a cui erano presenti sia Simeoli che Giuliani, nel corso del quale il Guida dovette quasi minacciare di morte Giuliani; vi furono anche dei contrasti perché Di Maio Francesco e Bidognetti Raffaele volevano qualche villetta, pagandola di meno o a rate. Come precisato dal Giuliani, Bidognetti Raffaele e Dì Maio Francesco stabilirono che l’accordo formalmente era stato concluso per la somma di€ 3.000,00 ad appartamento ìn quanto questa era la somma da versare a Guida
Luigi, capo zona del clan Bidognetti, mentre la restante parte di € 2.000,00 sarebbe dovuta andare a Bidognetti Raffaele e Di Maio Francesco.

Le prove sono rappresentate dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia escussi.
Perrone Roberto ha descritto i Polverino quali soci occulti al 50% di Simeoli Angelo, che
gestiva in piena autonomia tutta l’attività edilizia; Simeoli Angelo, secondo il collaboratore,
consegnava i soldi provento delle speculazioni edilizie realizzate m un capannone a
Polverino Antonio, congedati tutti i presenti. D’Ausilio Gaetano ha affermato di aver sentito, in riunioni a cui non erano presenti i Simeoli, che i capi dei Polverino partecipavano alle intraprese edilizie (mettevano le quote;) di Simeoli Angelo, detto Bastone, e Simeoli Antonio, detto Ciaulone, siccome si trattava di investimenti personali dei capi del clan Polverino (solo i capi mettevano le quote in queste società) e non di investimenti del clan, i capi, per tacitare gli altri associati, a fine anno, conferivano, a titolo di regalo, somme dell’ordine di € 50.000,00 o € 100.000,00 nella cassa nel clan.
Verde Domenico ha dichiarato di aver saputo da Polverino Giuseppe che Simeoli Angelo
e Simeoli Antonio riciclavano i soldi del clan nelle costruzioni, tanto da essere debitori del
Polverino di ingenti somme ( l 0-11 milioni di euro) per gli investimenti realizzati.
Di Lanno Biagio ha indicato in Simeoli Angelo, detto Bastone, e in Simeoli
Antonio, detto Ciaulone, i due costruttori di cui si avvaleva Polverino Giuseppe e che
fruivano della sua protezione (non pagavano le tangenti). Izzo Salvatore ha affermato che il clan Polverino, da sempre interessato ad investire nell’edilizia, si affidava, per queste sue attività, a vari imprenditori, tra cui Simeoli Angelo, detto Bastone.

Tipaldi Massimo si è limitato a definire i Simeoli quali costruttori che si appoggiavano
per forza di cose alla malavita. Richiesti di riferire in ordine alle specifiche speculazioni edilizie realizzate da Simeoli Angelo con la partecipazione economica dei Polverino, Perrone Roberto ha indicato un complesso edilizio nella zona del Villaggio Coppola; Verde Domenico ha indicato l’investimento realizzato nella zona di Lago Patria con i casalesi; Di Lanno Biagio ha citato un complesso edilizio di 500 appartamenti realizzato nella zona di San Pietro a Patierno nel 2009, la costruzione di 20-30 appartamenti nel 2006-2007 tra via Baracca e via Cristoforo Colombo, il parco Sime realizzato in Qualiano alla via Mariano;

lzzo Salvatore non era in grado di indicare alcunché, al di là dell’attività svolta dal Simeoli per sanare alcuni immobili abusivi che stava acquistando nella zona di Varcaturo per i Nuvoletta; D’Ausilio Gaetano e Tipaldi Massimo non erano in grado di indicare alcunché. Tanto premesso, Simeoli Angelo deve essere assolto dal reato di concorso esterno nei clan Nuvoletta e Polverino a lui ascritto perché, a causa della genericità delle indicazioni
fornite dai collaboratori di giustizia escussi e dell’assenza di riscontri estrinseci, è
insufficiente la prova del contributo causale recato dalla sua condotta alla conservazione o al rafforzamento delle associazioni indicate. La verifica dell’effettiva rilevanza causale del contributo prestato da Simeoli Angelo ai fini della conservazione o del rafforzamento delle strutture associative in esame richiede la specifica individuazione delle iniziative imprenditoriali realizzate dall’imputato investendo capitali dei clan, la quantificazione di massima dei capitali di provenienza illecita investiti.

Il reato presupposto, nella logica della contestazione, è il reato di cui all’art. 416 bis c.p. La speculazione legata al trasferimento dell’aeroporto di Capodichino nella zona di Lago Patria, indicata dal collaboratore, non andò in porto. Sì limitava a riferire che i Simeoli avevano costruito moltissimo a Marano e anche in zone sottoposte al controllo del clan dei casalesi. ciascuna intrapresa, l’ubicazione degli interventi edilizi nei comparti territoriali sottoposti al controllo dei clan i cui capitali erano oggetto di reinvestimento, l’utilità delle operazioni dì riciclaggio svolte per l’intera associazione e non solo per qualche suo componente, quando anche apicale.

In assenza di questi elementi, non è possibile stabilire le ricadute fattuali della condotta alla
realizzazione di uno degli scopi del sodalizio e, quindi, al permanere dell’offesa. Non sono stati acquisiti riscontri documentali o di altra natura (accertamenti bancari) in grado di dimostrare che le iniziative imprenditoriali indicate da alcuni dei propalanti fossero state finanziate con capitali provenienti dall’attività del clan Polverino (le intercettazioni svolte sono del tutto silenti in merito ai rapporti del colonnello dei Carabinieri Sferlazza Salvatore, escusso dal Tribunale di Napoli­ Nord all’udienza dibattimentale dell’3.2022 nel processo a carico di Bertini Mauro + altri, ha dichiarato che, nel corso delle indagini sul PIP, non sono emersi elementi per poter ritenere che Simeoli Angelo abbia utilizzato, per le sue iniziative
imprenditoriali, soldi del clan Polverino per alcune delle iniziative imprenditoriali citate dai collaboratori (Villaggio Coppola e Lago Patria), essendo i cantieri ubicati in zone sottoposte al controllo dei casalesi, il Simeoli, per quanto osservato nel precedente paragrafo, era costretto a corrispondere tangenti estorsive; i dichiaranti che hanno fatto esplicito riferimento all’attività di riciclaggio svolta da Simeoli Angelo hanno concordemente affermato che l’imputato riciclava le risorse personali dei capi del clan Polverino, a cui esclusivo vantaggio andavano i proventi degli investimenti realizzati;

Per il clan Nuvoletta, gli apporti dichiarativi acquisiti sono di assoluta genericità in quanto i collaboratori che harmo riferito in merito si sono limitati a parlare di contiguità o vicinanza del Simeoli a detto sodalizio, gli apporti dichiarativi acquisiti sono di assoluta genericità in quanto i collaboratori che hanno riferito in merito si sono limitati a parlare di contiguità
o vicinanza del Simeoli a detto sodalizio.

Le lacune probatorie indicate non possono essere colmate con le incoerenze patrimoniali rilevate dal C.T.P.M., dott. Renato Colozza, come esposte nella relazione di consulenza acquisita e nelle dichiarazioni rese alle udienze dibattimentali del 16.12.2019, 13.1.2020 e 10.2.2020. In sostanza, il dott. Colozza, sulla base della documentazione esaminata 92 , ha ravvisato, per il decennio 2000-201O, con riguardo al nucleo familiare di Simeoli Angelo, una sproporzione di – € 2.397.977,02 (la sproporzione è emersa per molte, ma non per tutte. Il dato, come osservato dal collegio nell’ordinanza con cui è stata ammessa l’acquisizione del verbale, appare particolarmente significativo perché I Luogotenente Tarantino ha espressamente dichiarato che, per quanto concerne le contestazioni relative al riciclaggio, l’indagine fu svolta dai carabinìeri e non dal G.I.C.O. della Guardia di Finanza. Per quanto concerne la documentazione esaminata dal consulente e la metodologia applicata, si rinvia alla deposizione dallo stesso resa all’udienza dibattimentale del 16.12.2019.

Il dato non può supplire le evidenziate lacune probatorie perché non offre elementi per poter individuare i capitali di provenienza delittuosa che Simeoli Angelo avrebbe ricevuto dai clan Nuvoletta e Polverino e le specifiche iniziative imprenditoriali in cui sarebbero stati impiegati: trattasi di elementi necessari per l’apprezzamento dell’idoneità causale della condotta tenuta dall’imputato ai fini del rafforzamento delle capacità operative dei sodalizi. La presunzione iuris tantum di illecita accumulazione determinata dall’accertata sproporzione tra patrimonio e reddito rileva solo ai finì della cd. confisca allargata di cui all’art. 240 bis c.p. Le carenze istruttorie indicate risultano allora decisive nella prospettiva della verifìca del dato probatorio che deve essere analizzato al fine di individuare lo specifìco, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un effettiva rilevanza causale, assicurato dal concorrente esterno, tale da rappresentare la condizione
necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative
dell’associazione in quanto diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma
criminoso della medesima.

La Corte di Cassazione, in una vicenda analoga (concorso esterno di Spasiano Raffaele
all’associazione mafiosa diretta da Polverino Giuseppe, effettuato attraverso il reimpiego
nell’attività edilizia dei capitali illeciti della consorteria), anch’essa caratterizzata
dall’impossibilità di individuare le singole operazioni di riciclaggio costituenti manifestazione
del contestato apporto, ha annullato la sentenza di condanna. Solo per completezza, ritiene il collegio che, nei confronti di Simeoli Angelo, a differenza di quanto poi accaduto per Spasiano Raffaele, non sia possibile qualificare la condotta in termini
di partecipazione al clan Polverino, quale imprenditore dedito al reinvestimento dei capitali
illeciti del sodalizio, non solo per l’assenza di adeguati elementi di riscontro circa il ruolo
assunto dall’imputato con riguardo a specifiche iniziative imprenditoriali, ma anche perché non sono emersi elementi univoci per poter affermare una sua partecipazione strutturale e
consapevole a detto clan, quali, a titolo meramente esemplificativo, la continuativa
frequentazione con i capi del clan, la conoscenza dei rapporti interni al sodalizio e la relazione diretta con affiliati di spessore, la partecipazione a riunioni dell’associazione, la condivisione dei metodi utilizzati, la permanente messa a disposizione delle proprie capacità economiche ed imprenditoriali a favore del gruppo criminale (cd. compenetrazione imprenditoriale 97 ).

In definitiva, non può ritenersi che Simeoli Angelo fosse in un rapporto dì stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare un ruolo funzionale ed attivo, ponendosi a disposizione per il perseguimento dei comuni finì criminosi. Sìmeoli Angelo deve, quindi, essere assolto dal reato (continuato) ascritto al capo Al) della rubrica con la formula indicata nel dispositivo.

© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti