I consigli del commercialista. Un’altra importante novità della legge di stabilità 2019 riguarda la rivisitazione del regime forfettario, vediamo insieme quali sono gli aspetti salienti.

0
526 Visite

La L. 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha apportato un’approfondita revisione al regime forfetario pur confermandone la vantaggiosa tassazione sostitutiva del 15% (5% per le nuove attività).

Le novità più rilevanti, che hanno interessato questo regime sono:

  • fissazione della soglia massima dei ricavi ad € 65.000 annui, senza alcuna distinzione in base all’attività esercitata;
  • soppressione dei limiti inerenti alle spese per lavoratori dipendenti e collaboratori e del costo complessivo (al lordo degli ammortamenti) dei beni strumentali;
  • abolizione del limite di  € 30.000 per redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nell’anno precedente;
  • esclusione dal regime agevolato per chi svolge prevalentemente attività nei confronti del proprio datore di lavoro, o di un soggetto che lo è stato nei due anni precedenti (o di un soggetto ad esso riconducibile) e per chi possiede partecipazioni di controllo in Società a responsabilità limitata, che esercitano attività riconducibili a quelle già svolte dal soggetto che dovrebbe beneficiare del regimeforfetario.

 

Aspetti generali

Il regime fiscale agevolato (cd. forfetario), introdotto con la Legge di Stabilità 2015, era indirizzato, sin dalla sua introduzione, agli operatori economici individuali di dimensioni ridotte.

Tale regime, prima delle recentissime modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, prevedeva già una tassazione sostitutiva del 15% (5% per le nuove attività), tuttavia presentava diversi limiti alquanto stringenti, soprattutto in termini di ricavi massimi per l’accesso.

Dal 2015, il regime forfetario aveva sostituito i precedenti regimi agevolati, e più precisamente: quello delle nuove attività produttive, quello fiscale di vantaggio, ed infine quello contabile agevolato.

Descrizione

Con l’entrata in vigore della L. 30.12.2018, n. 145, pubblicata in G.U. n. 302 del 31.12.2018, il regime forfetario ha subito numerosi mutamenti, il principale è stato l’elevazione della soglia massima dei ricavi per l’accesso ad € 65.000 annui, senza quindi tener conto (come in precedenza) di alcuna distinzione in base all’attività esercitata.

A conferma di quanto già previsto negli anni precedenti, anche se a fronte di requisiti differenti, il regime in commento consente alle persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni (che rispettino i vigenti requisiti di legge), di beneficiare delle seguenti agevolazioni:

  • flat tax del 15% (in sostituzione di Irpef, Irap ed addizionali Irpef regionali e comunali);
  • esonero dall’Iva e dai relativi adempimenti;
  • esclusione dalla presentazione degli studi di settore.

Inoltre, per i soggetti che avviano una nuova attività, l’aliquota della tassazione sostitutiva del 15% è addirittura ridotta al 5% per i primi 5 anni.

Modifiche rilevanti

Le modifiche, che sono state apportate al regime forfetario, possono essere così riassunte:

  • elevazione della soglia dei ricavi/compensi ad € 65.000; tale soglia è la medesima per qualsiasi attività eliminando quindi i precedenti limiti di ricavi che variavano a seconda del codice ATECO dell’attività esercitata;
  • soppressione dei limiti di accesso al regime in merito a:

a) spese per lavoratori dipendenti e collaboratori (in precedenza tale limite era fissato ad € 5.000 lordi);

b) costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali (in precedenza tale limite era fissato ad € 20.000);

  • nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, contraddistinte da differenti codici ATECO, per il superamento della soglia dei ricavi di € 65.000 si considera la somma dei ricavi e dei compensi relativialle diverse attività esercitate, piuttosto che, come precedentemente, il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relative alle diverse attività;
  • è stata inserita, tra le cause di esclusione, anche il possesso di partecipazioni di controllo diretto od indiretto a società a responsabilità limitata che «esercitano attività economichedirettamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresaarti o professioni»;
  • inibizione al regime forfetario alle persone fisiche, la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro, con i quali sono ancora in essere tali rapporti, ovvero lo erano nei due anni precedenti al periodo d’imposta, o, in ogni caso, nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
  • eliminazione della causa di esclusione, prevista per lavoratori dipendenti, che consentiva a questi ultimi l’accesso al regimeagevolato solo a condizione che i redditi da lavoro dipendente (o assimilato) percepiti non avessero superato il limite di € 30.000.

Requisiti e limiti

L’accesso al regime forfetario è consentito ai soggetti che possiedono i seguenti requisiti:

  • svolgimento di un’attività d’impresaarte o professione realizzata in forma individuale;
  • ricavi/compensi non superiori ad € 65.000.

In ossequio al co. 57, art. 1, L. 23.12.2014, n. 190, così come modificato dal co. 9, L. 30.12.2018, n. 145, non possono aderire al regimeforfetario:

  • le persone fisiche, che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
  • soggetti non residenti, ad eccezione di coloro i quali risiedono in uno Stato UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, qualora conseguano in Italia almeno il 75% del reddito prodotto;
  • coloro i quali, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, co. 1, n. 8), del D.P.R. 633/1972, ovvero di mezzi di trasporto nuovi, nei confronti di soggetti Ue (art. 53, co. 1, D.L. 331/1993);
  • le persone fisiche che svolgono prevalentemente attività nei confronti del proprio datore di lavoro, o di un soggetto che lo è stato nei due anni precedenti, ovvero di un soggetto ad esso riconducibile;
  • i soggetti che, parallelamente all’esercizio dell’attività:

a) partecipano a società di personeassociazioni professionali; ad imprese familiari;

b) abbiano partecipazioni di controllo diretto o indiretto in società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle già svolte dal soggetto che dovrebbe beneficiare del regime forfetario.

TABELLA N. 1 – CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL REGIME (art. 1, co. 54, L. 190/2014)

Svolgimento di un’attività d’impresaarte o professione realizzata in forma individuale
Ricavi annui non superiori ad € 65.000

Regime forfetario 2019 – Start up

Il Legislatore, al fine di favorire lo sviluppo di nuove attività economiche, ha confermato, per i primi 5 anni di attività delle start up, l’aliquota (maggiormente ridotta) del 5%. Possono accedere al regimeforfetario usufruendo altresì dell’aliquota del 5%, i soggetti che oltre a godere dei requisiti minimi per l’accesso al regime, rispettino le seguenti condizioni:

  • non aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • non intraprendano un’attività che, in alcun modo, sia la continuazione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il praticantato obbligatorio ai fini abilitativi;
  • nel caso di continuazione di un’attività già esistente (es. acquisto azienda), esercitata tuttavia da un soggetto terzo, l’ammontare dei ricavi o compensi, derivanti dalla stessa nell’annualità precedente, sia stato non superiore ad € 65.000.

Modalità di accesso al regime

Le modalità di accesso al regime forfetario si distinguono, a seconda se si tratta di un’attività già in corso, ovvero di un’attività ex novo.

Tutto ciò in quanto gli adempimenti, da effettuare per l’accesso, sono differenti in base al caso di specie.

Nella prima ipotesi, cioè quella riferita ai soggetti già in attività, essendo il regime forfetario il loro regime naturale, non è necessarioeffettuare alcuna comunicazione, tranne la circostanza in cui tali contribuenti siano interessati a beneficiare del regime contributivo agevolato. Quest’ultimo richiede infatti l’invio di un’apposita comunicazione telematica all’Inps entro il 28.2 dell’anno in cui si intende aderire al regime forfetario; la riduzione contributiva permane fino al godimento dei requisiti ovvero fino ad espressa revoca.

I soggetti, che avviano una nuova attività e godono dei requisiti minimi per l’accesso al regime agevolato, in sede di attribuzione del numero di partita Iva, dovranno indicare il codice 2 nel modello AA9/12, quadro B, sezione regime fiscale agevolato,

L’omissione di tale adempimento nella dichiarazione di inizio attività Iva, non esclude comunque il contribuente dall’accesso al regimeforfetario (in quanto regime naturale), tuttavia tale fattispecie può essere punita con una sanzione amministrativa da € 250 ad € 2.000.

L’attestazione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime, e dell’assenza delle cause ostative, va fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

È doveroso ricordare che, la permanenza al regime forfetario è confermata a patto che vengano rispettati, di anno in anno, i requisiti imposti dalla normativa.

Cessazione – Uscita dal regime

Secondo quanto disposto dal co. 71, art. 1, L. 190/2014, rimodulato con la L. 145/2018, «il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57».

In sintesi, il contribuente fuoriesce automaticamente dal regimeforfetario qualora, nell’anno precedente a quello di uscita, abbia conseguito ricavi superiori ad € 65.000.

Allo stesso tempo non potrà continuare ad avvalersi del regimeforfetario il contribuente che:

  • si avvalga di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
  • non sia residente nel territorio dello Stato, oppure, qualora risieda in uno Stato Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, non produca in Italia almeno il 75% del reddito;
  • effettui, in via esclusiva o prevalentecessioni di: fabbricati o porzioni di fabbricato; terreni edificabili di cui all’art. 10, co. 1, n. 8), D.P.R. 633/1972; mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti Ue (art. 53, co. 1, D.L. 331/1993);
  • svolga prevalentemente di attività nei confronti del proprio datoredi lavoro, o di un soggetto che lo è Stato nei due anni precedenti, ovvero, in ogni caso, di un soggetto ad esso riconducibile;
  • partecipi, parallelamente all’esercizio dell’attività, a società di personeassociazioni professionaliimprese familiari;
  • controlli direttamente o indirettamente Società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attivitàdirettamente o indirettamente riconducibili a quelle già svolte dallo stesso soggetto che dovrebbe beneficiare del regime forfetario.

È doveroso precisare che i contribuenti, che rispettano tutti i requisiti ed i limiti previsti dalla legge per l’accesso al regime forfetario, possono comunque sempre scegliere di uscire (o non accedere) da tale regime ed optare per quello ordinario. L’opzione relativa può avvenire per comportamento concludente, tuttavia, onde evitare la possibile sanzione da € 250 ad € 2.000, è opportuno effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui si è operata la scelta. La permanenza al regime ordinario deve sussistere per almeno un triennio, come previsto al co. 70, art. 1, L. 190/2014, «Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata».

TABELLA N. 2 – SOGGETTI ESCLUSI DAL REGIME (co. 57, art. 1, co. 57, L. 190/2014)

Chi si avvale di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
soggetti non residenti;

coloro che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di:

  • fabbricati o porzioni di fabbricato;
  • terreni edificabili (di cui all’art. 10, co. 1, n. 8), del D.P.R. 633/1972);
  • mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE (art. 53, co. 1, D.L. 331/1993);
chi svolge prevalentemente attività nei confronti del proprio datore di lavoro o di un soggetto che lo è stato nei due anni precedenti, o comunque, in ogni caso, di un soggetto ad esso riconducibile;
soggetti che, contemporaneamente all’attività svolta:

  • partecipano a società di personeassociazioni professionaliimprese familiari;
  • controllano direttamente o indirettamente S.r.l. o associazioni in partecipazione, che esercitano attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle già svolte dai soggetti che dovrebbero beneficiare del regime forfetario.

Quota del reddito totale su cui si applica l’imposta sostitutiva

soggetti che aderiscono al regime forfetario applicano, ai fini delle imposte dirette, un’imposta sostitutiva su una quota dei ricavi/compensi totali conseguiti.

Tale quota è determinata mediante l’applicazione di un coefficiente di redditività, che, in base all’attività svolta (codice ATECO), varia dal 40% all’86%.

 

La ratio dei coefficienti di redditività è quella di consentire ai contribuenti di decurtare dal reddito imponibile una quota forfetaria di spese. Tutto ciò in quanto il regime forfetario non consente alcuna deduzione dei costi provenienti dalle fatture ricevute.

In altri termini, il contribuente forfetario, una volta determinato il reddito imponibile secondo il coefficiente di redditività, applicherà a quest’ultimo un’imposta sostitutiva unica (dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali Irpef e dell’Irap) nella misura del 15% o del 5% (nuove attività).

A titolo esemplificativo, un professionista, che ha conseguito ricavi per un ammontare totale di € 35.000, dovrà pagare un’imposta sostitutiva unica di € 4.095 (ovvero di € 1.365 se start up); l’imposta del 15% (ovvero 5%) è stata calcolata sull’imponibile di € 27.300 ricavata dal 78% (coefficiente di redditività) dei ricavi totali.

Rettifica Iva

Il co. 61, art. 1, L. 190/2014, prevede che «Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto al regimeforfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie.»

Alla luce di ciò, i contribuenti, che intendono operare il passaggio dal regime ordinario al forfetario, dovranno effettuare la corrispondente rettifica dell’Iva detratta in precedenza sui beni e servizi ad uso pluriennale. Tale rettifica dovrà essere così calcolata:

  • beni strumentali (ad eccezione degli immobili), in relazione ai quinti dell’imposta e agli anni rimanenti alla conclusione del quinquennio di acquisto/utilizzo del bene;
  • beni strumentali immobili, in decimi dell’imposta, prendendo in considerazione gli anni mancanti al decennio di tutela fiscale;
  • rimanenze e servizi non ancora utilizzati, con riferimento al totale complessivo dell’Iva a credito detratta al momento dell’acquisto;
  • canoni leasing anticipati o maxi-canoni iniziali, in relazione al periodo contrattuale residuo.

Semplificazioni

I contribuenti forfetari, oltre ad usufruire dell’imposta sostitutiva 15% (5% se nuove attività), fermo restando l’obbligo di conservazione della documentazione contabile, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.

In particolare, i soggetti che applicano il regime forfetario:

  • devono numerare progressivamente le fatture ricevute;
  • sono obbligati a certificare i corrispettivi;
  • sono esonerati dall’Iva e relativi adempimenti (liquidazioni periodiche, spesometro, dichiarazione Iva);
  • sono esentati dalla presentazione degli studi di settore;
  • se professionistinon sono soggetti alla ritenuta d’acconto sulle fatture emesse;
  • sono esclusi dall’obbligo di emissione della fatturazione elettronica, ad eccezione di quelle effettuate nei confronti della pubblica amministrazione.

I soggetti, che aderiscono al regime forfetario e che inoltre sono iscritti alla gestione separata Inps artigiani e commercianti, possono, a fronte di apposita richiesta, godere della riduzione del 35% sui contributi previdenziali.

Dottor Michele Napolano
© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti