Valutazione studenti primaria e media, cambiano le modalità: da quella periodica a quella finale

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Il decreto legislativo n. 62/2017, a partire dal corrente anno scolastico, ha introdotto importanti novità relative alla valutazione e alla certificazione delle competenze nel primo ciclo e agli esami di Stato di scuola secondaria di I grado (ed anche agli esami di Stato di II grado, le cui disposizioni entreranno in vigore dall’a.s. 2018/19).

Al decreto n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, è seguito il DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado, il DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazionale delle competenze, e la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

La legge n. 107/2015, il D.lgs. n. 62/2017, il DM n. 741/2017, il DM n. 742/2017 e la nota n. 1865/2017 costituiscono, dunque, la normativa di riferimento in relazione alle novità introdotte dalla Riforma.

In questa scheda, tramite una serie di Faq, ci occuperemo delle novità che riguardano la valutazione degli alunni nella scuola primaria e secondaria di I grado, ricordando in premessa che la valutazione si configura come un processo, ha funzione formativa e di orientamento ed è volta a documentare non soltanto gli esiti dell’apprendimento ma anche lo sviluppo dell’identità personale dello studente:

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni. concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo. Documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.”

Le Faq

D. A cos’è riferita la valutazione periodica e finale degli apprendimenti?

R. La valutazione è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo e alle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”.

D. Le attività di Cittadinanza e Costituzione vanno valutate autonomamente come disciplina a sé stante?

R. No, la valutazione delle attività di Cittadinanza e Costituzione continua a trovare espressione nel voto complessivo delle discipline dell’area storico-geografica.

D. Come viene espressa la valutazione periodica e finale?

R. La valutazione è espressa in decimi, ma i voti vanno accompagnati da una descrizione dei livelli di apprendimento.

DCome esplicitare la corrispondenza tra voto in decimi e livelli di apprendimento?

R. La corrispondenza tra voto e livelli di apprendimento può essere esplicitata tramite la definizione di descrittori e rubriche di valutazione, volte a descrivere i processi formativi – in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale – e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

D. Da chi viene effettuata la valutazione periodica e finale?

R. La valutazione viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. Per la scuola primaria si deve evidenziare che, diversamente da quanto previsto sino ad ora, le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico.

D. I docenti di potenziamento esprimono una valutazione in relazione agli alunni cui è rivolta la loro attività di insegnamento?

R. No, i docenti di potenziamento forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti e sull’interesse manifestato dagli alunni. E’ chiaro che, se l’alunno ha seguito un corso di potenziamento relativo alla lingua italiana e/o alla matematica, il docente di potenziamento fornisce i predetti elementi al collega della relativa disciplina o gruppo di discipline.

D. E’ cambiato qualcosa riguardo alla partecipazione al processo di valutazione da parte dei docenti di sostegno?

R. No, i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più docenti di sostegno che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, ossia tramite l’espressione di un unico voto.

D. Come viene espressa la valutazione dell’insegnamento di religione cattolica?

R. La valutazione dell’insegnamento di religione cattolica, per i soli studenti che se ne avvalgono, è espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti ed è riportata su una nota distinta.

D. Come viene espressa la valutazione delle attività alternative alla religione cattolica?

R. La valutazione delle attività alternative all’insegnamento di religione cattolica, per gli studenti che se ne avvalgono, è espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti ed è riportata su una nota distinta.

D. Come viene espressa la valutazione del comportamento?

R. La valutazione del comportamento è espressa per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza.

D. Ci sono differenze nella valutazione del comportamento tra scuola primaria e secondaria di primo grado?

R. Sì, nella scuola secondaria di primo grado, il giudizio fa riferimento, oltre allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza, anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dalla scuola.

D. Considerato che la valutazione del comportamento non è più espressa in decimi, è abrogata la norma per cui gli alunni (secondaria I grado), che conseguono un voto di comportamento inferiore a 6/10, non possono essere ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato?

R. Sì, la predetta norma è stata abrogata, mentre resta in vigore la norma secondo cui è possibile la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro i quali è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998).

D. Alla luce delle novità introdotte, vi sono nuovi documenti di valutazione?

R. I documenti di valutazione periodica e finale devono essere aggiornati dalle istituzioni scolastiche.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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