Condanne e riflessioni sulla presunzione di innocenza. La nota dell’avvocato Pezzella

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Egregio Direttore di TerraNostra News, approfitto della Sua naturale disponibilità e ferma volontà di non

aver mai censurato Chi le propone riflessioni su quanto quotidianamente occupa la nostra attenzione anche grazie alla viva presenza del Portale e della testata giornalistica da Lei magistralmente diretta. Mi ricollego, con queste brevi riflessioni alla vicenda giudiziaria di cui ieri, con la lettura del dispositivo della sentenza di primo grado, si chiude una pagina drammatica in un territorio come il nostro che, negli ultimi decenni, ha assistito inerte a diversi scioglimenti del Consiglio Comunale per infiltrazioni camorristiche. Ebbene, la Sentenza di ieri farà riflettere non poco, sarà necessario leggerne tra qualche mese le motivazioni per comprendere la portata della ricostruzione dei fatti oggetto dei capi d’imputazione, il collegamento indefettibile con l’istruttoria dibattimentale ed il percorso logico-giuridico adottato dal Collegio per l’accertamento della penale responsabilità dei soggetti coinvolti, tra cui l’ex Sindaco, per diversi anni a capo dell’Amministrazione Comunale, Mauro Bertini. Ebbene, proprio per dare la giusta misura di quanto ieri al Tribunale di Aversa è stato sentenziato, vorrei spendere una parola, forse più di una, sul principio della presunzione d’innocenza.

Le radici storiche del principio della presunzione di non colpevolezza affondano nel periodo del riformismo illuminista e del movimento che portò alle grandi rivoluzioni liberali. Intaccato l’assolutismo con l’affermazione dei diritti individuali, la tutela dell’innocente diviene un cardine del sistema penale al punto tale che – così come sostenuto da Cesare Beccaria nel capolavoro “Dei delitti e delle pene (1764)”: “… un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società può togliergli la pubblica protezione se non quando sia deciso che egli abbia violato i patti coi quali gli fu accordata…”. Di qui l’ovvia ragione di avversare con animus pugnandi quegli istituti che sono ritenuti mezzo di sopraffazione della persona quali la carcerazione preventiva e le regole probatorie di giudizio vessatorie per l’imputato nella prospettiva dell’equivalenza tra il termine innocente e lo status di cittadino nell’integrità delle sue prerogative originarie. Tutto ciò trovò cristallizzazione nella Dèclaration des droits de l’homme et du citoyen del 1789 che, all’art. 9, incise non soltanto sull’odioso sistema della carcerazione preventiva – rispetto alla quale fu sancito che essa non potesse mai essere usata come anticipazione della pena ma unicamente per assicurare il buon esito dell’indagine – ma anche nell’ambito dei fenomeni probatori e della decisione.

Il Legislatore italiano si limitò a trasporre gli schemi del codice francese nel codice di procedura penale del 1865. In quegli anni in Italia era viva la polemica tra la Scuola Classica, che assumeva la presunzione di innocenza come cardine della radicale riforma del processo, e la Scuola Positiva  che, nell’assolvimento del suo compito di studiare il delitto come fenomeno di patologia sociale, enfatizzò le istanze di difesa sociale anche a scapito degli interessi dei cittadini, polemica che vide definitivamente prevalere la impostazione della Scuola Positiva nell’autoritarismo giudiziario voluto dallo statalismo totalitario del periodo fascista. Ed è per questo che nel Codice Rocco del 1930 non vi fu posto per il principio di non colpevolezza.

Caduto il fascismo, il Legislatore Costituente avvertì, fin da subito, l’importanza della presunzione di innocenza, da assumere, a differenza del passato, come punto focale del garantismo processuale ma non senza qualche difficoltà legata, in parte, alla non completa esattezza dogmatica della formula, ed in parte alla constatazione che ciò avrebbe sconvolto il vigente sistema processuale penalistico. Messe da parte queste perplessità, il dibattito – in sede di lavori preparatori – diede atto degli importanti ed imprescindibili corollari del principio di non colpevolezza soprattutto con riferimento alla figura del giudice che vedeva ridisegnato il proprio ruolo con il prevalere di uno spiccato profilo di neutralità rispetto all’accusa, ben oltre la formale imparzialità conferitagli dai meccanismi del processo misto. Si capì subito che il principio di non colpevolezza avrebbe informato le regole sulle condizioni da riservare all’imputato durante il processo e che avrebbe modellato le regole probatorie e di giudizio con l’esclusione di presunzioni a carico dell’imputato e con l’attribuzione del massimo rilievo alla regola – indefettibile per Noi garantisti convinti – in dubio pro reo.

La formula utilizzata dal Legislatore Costituente e contemplata nell’art. 27 comma II della Costituzione in forza della quale … l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva … chiarisce irrefutabilmente che il principio assiste l’imputato fino al passaggio in giudicato della condanna. Non è chiaro, tuttavia, se l’espressione “non colpevole” si possa considerare sinonimica del termine “innocente”. Questa fu l’impressione iniziale tant’è che l’opinio doctorum continuò a parlare tranquillamente di presunzione di innocenza; in seguito – tuttavia – soprattutto di fronte alla giurisprudenza della Corte Costituzionale tendenzialmente inspirata – nel campo penale – alla continuità col passato, tornò utile una lettura riduttiva della formula “non colpevole” rispetto a quella “innocente” e ciò , invero, in aperto contrasto con quanto voluto dal Legislatore Costituente che mostrò di considerare assolutamente fungibili le due formule: per tanti anni la Corte Costituzionale ha sempre considerato la presunzione di non colpevolezza come disposizione priva di concreta incidenza sui singoli istituti processualpenalistici, conferendole soltanto il crisma di principio fondamentale di civiltà e giustizia che mira essenzialmente a non considerare colpevole l’imputato prima della condanna definitiva.

Con la tanto agognata riforma del codice di procedura penale, nel 1989, si intese passare dal processo misto al processo accusatorio o di parti, in altre parole si intese passare da un sistema processuale dallo spiccato grado di incompatibilità con il principio della presunzione di innocenza ad un altro sistema tendenzialmente fondato sul protagonismo paritetico delle parti e sulla neutralità del giudice terzo rispetto all’accusa ed alla difesa. Almeno dal punto di vista della struttura del rito ci si è riportati alle coordinate autentiche del principio della presunzione di innocenza: non a caso la legge delega – la n. 81 del 1987 –  dalla quale è stato partorito il codice di procedura penale entrato in vigore il 24 ottobre del 1989 e tuttora vigente, prescriveva al governo di attuare i principi della Costituzione e di adeguarsi alle norme delle Convenzioni Internazionali.

A questo punto non posso esimermi dal richiamare l’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che fornisce una definizione della presunzione di non colpevolezza intesa – essenzialmente – quale diritto inalienabile di ogni cittadino al giusto processo: su questa scia la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha sancito inequivocabilmente che nessun indagato o imputato può essere dichiarato colpevole finchè la sua colpevolezza non sia stata dimostrata in giudizio e ciò a prescindere dalla natura del procedimento in corso. Questi autorevoli rilievi giurisprudenziali hanno trovato il momento di massimo risalto con il prezioso ed insostituibile lavoro della Commissione Europea che, con il libro verde del 26.04.2006 sulla presunzione di non colpevolezza, ha fatto passi da gigante nella direzione di addivenire in tempi ragionevoli ad una vera e propria armonizzazione del diritto penale di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.

Vado a concludere queste mie brevi riflessioni sottolineando che – per il momento contingente che stiamo vivendo imperniato sulla Crisi della Politica – essere garantisti è non soltanto un’esigenza dettata dalla Nostra coscienza di uomini responsabili ma è un’intima necessità per quanti, come Noi, credono fermamente nella democrazia, nella giustizia e nella libertà.

Avv. Rosario Pezzella

 

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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