Una delibera netta, quella adottata oggi dalla Commissione Straordinaria di Marano. Nel mirino, la procedura avviata nel luglio scorso dall’amministrazione Morra per il nuovo affidamento dei servizi legali dell’Ente, definita dagli stessi commissari un atto “contraddittorio e privo di coerenza normativa”. A firmare la relazione istruttoria è la Segretaria Generale, Dott.ssa Valentina Santini, che ha illustrato punto per punto, con dovizia di particolari, le incongruenze della precedente impostazione dell’avviso per individuare il legale dell’Ente, indetto durante la gestione Morra.
La determina n. 20 del 24 luglio 2025, emanata durante la gestione Morra, parlava di procedura negoziata sotto soglia richiamando però l’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023. In realtà l’art. 50, comma 1, lett.b) fa riferimento all’affidamento diretto e non alla procedura negoziata che è contemplata dall’art. 50, comma 1, lett.e).
Infatti, la Commissione lo scrive senza mezzi termini: «La determina e l’avviso risultano tra loro contraddittori, richiamandosi istituti e norme tra loro non coerenti». In altre parole, gli uffici avevano mescolato due istituti diversi (affidamento diretto e procedura negoziata), con conseguenze potenzialmente illegittime sull’applicazione del principio di rotazione e sulla parità di accesso al mercato.
A rendere ancora più grave è risultata la pubblicazione dell’avviso nel pieno del periodo estivo — dal 24 luglio all’11 agosto —, una scelta definita “inopportuna” anche per l’assenza di motivazioni sulle ragioni che avrebbero giustificato il ricorso alla procedura negoziata.
La Commissione Straordinaria, alla luce delle risultanze emerse, ha quindi annullato di fatto la determina n. 20/2025, dando nuovi indirizzi agli uffici per la gestione del contenzioso. L’obiettivo è rimettere ordine dopo una stagione amministrativa segnata da improvvisazioni e atti poco chiari. Il nuovo assetto prevede:
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la programmazione nel PIAO 2026/2028 dell’assunzione di un funzionario avvocato interno, cui affidare le cause di competenza del Giudice di Pace;
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Individuare, mediante affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b, del dlgs 36/2023 previa pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse sul sito dell’Ente, un avvocato del libero foro a cui affidare, oltre che una consulenza legale diretta agli uffici, la rappresentanza e la difesa, nonchè l’assistenza stragiudiziale, nelle controversie attive e passive che coinvolgeranno l’Ente, dalla data dell’affidamento dell’incarico, nei giudizi amministrativi (TAR e Consiglio di Stato, nonché ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica), in tutti i giudizi dinanzi alle magistrature superiori, in tutti i giudizi dinanzi alle magistrature speciali, nei giudizi civili ( di competenza del giudice ordinario e del giudice del lavoro) di primo e di secondo grado, nei giudizi dinanzi al Giudice dell’Esecuzione, nonché, in via residuale, nei giudizi per il contenzioso tributario (solo per la parte stralcio antecedente all’affidamento al concessionario del servizio di riscossione tributaria) e per, l’eventuale e raro, contenzioso penale;
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la possibilità di affidamenti specifici in casi di conflitto di interesse o per materie altamente tecniche.
In sostanza, una gestione razionale e coerente con il Codice dei Contratti, che pone fine alla confusione generata dagli atti dell’amministrazione Morra e dei relativi uffici.
Ancora una volta, sulla procedura di affidamento dell’appalto servizi legali nel comune di Marano, emergono anomali poco chiare, significative di un qualcosa di più profondo? L’errore era voluto o meno? C’era la volontà di utilizzare una procedura specifica per individuare un avvocato in particolare?
In conclusione, la delibera n. 13/2025, rappresenta uno dei primi atti di discontinuità reale introdotti dalla Commissione.
L’avviso per inidividuare il legale è stato approvato in data odierna e pubblicato per 15 giorni all’albo pretorio online dell’Ente. Si legge nel testo del bando che: “Nella scelta del professionista il Comune di Marano di Napoli esaminerà in maniera diretta e insindacabile la formazione e l’esperienza curriculare del candidato, senza alcuna formazione di punteggi o graduatorie, fatto salvo, comunque, il rispetto del principio della rotazione.”
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