Decreto Caivano, incassata fiducia alla gara ora il via libero definitivo

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Incassata la fiducia alla Camera, il decreto Caivano si appresta a compiere l’ultimo passaggio, con il via libera definitivo da parte di Montecitorio.
Il decreto e’ stato varato dal governo all’indomani dello stupro di gruppo avvenuto nel comune campano ad opera di alcuni minorenni ai danni di due ragazzine di 10 e 12 anni. Teatro degli abusi, un centro sportivo abbandonato, il Delphina, all’interno del Parco verde di Caivano, la piu’ grande piazza di spaccio d’Europa, uno dei luoghi piu’ degradati dell’hinterland di Napoli e al centro di interventi di riqualificazione previsti proprio dal testo.
Con il provvedimento il governo interviene non solo sul degrado della cittadina, ma anche con una ‘stretta’ attraverso norme ad hoc sui reati commessi da minori. Tra le novita’, il carcere per i genitori che non mandano i figli a scuola e il Daspo urbano applicabile gia’ a partire dai 14 anni.

– MISURE CONTRO IL DEGRADO DI CAIVANO: si tratta di una serie di disposizioni volte a fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilita’ sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano. In particolare, viene nominato un Commissario straordinario con il compito di predisporre un piano straordinario per la realizzazione di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionali al risanamento del Comune di Caivano, nonche’ di interventi per la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano. Inoltre, per quel che riguarda il Terzo settore, si prevede la semplificazione delle procedure per la concessione di immobili pubblici per fini sociali, soprattutto nei campi artistico, culturale, socio-sanitario, sportivo, di contrasto alla poverta’ educativa e di integrazione. Vengono stanziati 30 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Si prevede, ancora, l’installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini. Infine, sono previste anche misure per l’istruzione e la formazione dei giovani. Viene poi istituito, al Viminale, un Osservatorio sulle periferie e viene potenziata l’installazione e manutenzione di sistemi di videosorveglianza nei Comuni.

– DASPO PER I 14ENNI: al fine di aumentare il livello di sicurezza pubblica e di rafforzare la tutela di alcuni ‘luoghi-chiave’ del contesto urbano e della vita comunitaria, si prevede il Daspo urbano anche per i minori ultra
quattordicenni.

STUPEFACENTI (ANCHE PER LIEVE ENTITA’): viene aumentata da quattro a cinque anni la pena massima della reclusione per i reati ‘di lieve entita” relativi alla produzione, al traffico e alla detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. L’innalzamento della pena massima, da 4 a 5 anni, per lo spaccio di lieve entita’, consentira’ l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Vengono poi inasprite le pene per i reati di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere e di porto abusivo di armi per le quali non e’ ammessa licenza.

– LOTTA ALLE BABY GANG, STOP A PC E CELLULARI: Si interviene sul divieto di utilizzare alcuni strumenti potenzialmente pericolosi, divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari, per i giovani responsabili di violenze di eta’ ricompresa fra quattordici e diciotto anni nonche’, per quanto riguarda l’ammonimento, anche per giovani di eta’ fra dodici e quattordici anni, per condotte piu’ gravi, per le quali inoltre si prevede una sanzione pecuniaria per il soggetto tenuto, nei confronti del minore, alla sorveglianza o all’assolvimento degli obblighi formativi. Quanto alla custodia cautelare, si abbassa da 9 a 6 anni la soglia edittale che consente di applicare la misura detentiva e si amplia il catalogo di reati per i quali e’ applicabile la misura carceraria.

– CARCERE PER I GENITORI SE MINORI NON VANNO A SCUOLA: in materia di reato di inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori, il reato viene trasformato da contravvenzione in delitto, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio. Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico che non abbia iscritto il minore all’inizio dell’anno scolastico, e che, ammonito dal sindaco, non prova di procurare in altro modo l’istruzione del minore, non giustifica la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione con motivi di salute o altro grave impedimento o non presenta il minore a scuola entro una settimana, e’ punito con la reclusione fino a due anni. Per assenze ingiustificate durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo d’istruzione, se il genitore non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore, non giustifica l’assenza del minore con motivi di salute o altro grave impedimento o non presenta il minore a scuola entro una settimana, e’ punito con la reclusione fino a un anno. (AGI)Ser

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