I consigli del commercialista. Carburanti, pagamenti senza contanti ed operazioni documentate con fattura elettronica

0
492 Visite

Dal prossimo primo luglio non sarà più possibile dedurre i costi e detrarre l’IVA per l’acquisto di carburanti se il pagamento non viene effettuato con mezzi diversi dal contante, in più ci sarà l’obbligo di emissione di fattura elettronica.

Proviamo in questo articolo a chiarire la nuova normativa che entrerà in vigore dal prossimo primo luglio.

Arriva con il provvedimento delle Entrate diffuso il quattro aprile il primo tassello ufficiale del puzzle che nelle intenzioni del legislatore porterà tra breve a una rigida regolamentazione della deduzione dei costi e dell’Iva sui consumi dei carburanti da parte dei soggetti titolari di partita Iva.
Dal prossimo 1° luglio la deducibilità dei costi per il consumo di carburante per autotrazione relativamente ai mezzi disciplinati dall’articolo 164 del Tuir, sarà vincolato al fatto che il pagamento avvenga con moneta elettronica. Simile disposizione opera anche ai fini Iva .In tale comparto, infatti, la portata della disposizione sembra più ampia e la detrazione (dell’Iva) è riconosciuta anche se il pagamento avverrà con altri mezzi rispetto a carte di credito, di debito o prepagate, purché rientranti tra quelli che riconosciuti idonei da un provvedimento ad hoc del direttore delle Entrate.
Il provvedimento 73203/2018 colma questo vuoto normativo intervenendo, peraltro, trasversalmente e quindi sia in tema di imposte dirette che di Iva. Viene previsto che sia ai fini della detraibilità Iva che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante. In pratica, quindi, via libera ai pagamenti “tracciabili”: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, oltre naturalmente alle carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate.
Inoltre il provvedimento specifica che è possibile continuare a utilizzare le carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di netting che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. Sono anche valide le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti. L’uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle modalità tracciabili sopra elencate.
Il dato testuale del provvedimento sembra chiarire anche alcuni significativi dubbi che si erano posti un merito alla portata applicativa delle novità. Innanzi tutto va evidenziato che sia ai fini Iva che per le imposte dirette il provvedimento fa costantemente riferimento alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti. Sembra quindi che il vincolo anche in tema di detrazione Iva al pagamento tracciabile interessi solo queste spese e non anche tutti gli altri costi di gestione (ad esempio custodia, manutenzione, riparazione, noleggio, leasing) dei mezzi interessati dall’applicazione della normativa IVA.
In merito proprio ai mezzi interessati dalle novità il decreto del quattro aprile (articolo 1) fa riferimento all’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione. Quindi letteralmente solo i gommati. Le motivazioni indicate in calce al decreto, invece, richiamano l’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati anche ad aeromobili e natanti da diporto oltre che ai veicoli stradali a motore. Quindi con un range più ampio. Il punto dovrà essere opportunamente chiarito.

Ricapitolando, schede prepagate, carte di debito o credito (ricaricabili o meno) e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile che consenta almeno l’addebito in conto  corrente.

Sono quindi, questi gli strumenti operativi, espressamente richiamati nel provvedimento 73203/2018 dell’agenzia delle Entrate, con i quali i titolari di partita Iva dovranno necessariamente familiarizzare, se a partire dal prossimo 1° luglio, vorranno continuare a detrarre l’Iva e le relative spese per carburanti e lubrificanti destinati all’autotrazione.
Il provvedimento dell’Agenzia individua altresì gli strumenti alternativi ai mezzi elettronici sopra richiamati che consentono la detraibilità ai fini Iva (e anche ai fini delle imposte dirette) delle spese di carburante. Si tratta di: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente .
Tutto questo però, non basta a scongiurare quello che sarà il vero problema della stretta normativa sui carburanti, ovverosia l’obbligo della fatturazione elettronica.
Infatti se è pur vero che l’amministrazione finanziaria nel provvedimento in questione si è preoccupata in un certo qual senso di «preservare l’operatività attuale», specificando che per l’acquisto dei carburanti è possibile continuare a utilizzare «le carte e i buoni» che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti (con medesima aliquota Iva). Tutto ciò rimarrà possibile solo quando la cessione/ricarica, sarà documentata anche dalla fattura elettronica e a patto che il pagamento avvenga con mezzi tracciabili diversi dal contante.
E questo (la fattura elettronica) rimane il vero danno di un sistema il cui intento, in origine, era solo quello di cercare di arginare l’evasione e non di complicare burocraticamente la vita dei contribuenti.
Nonostante, quindi, l’ estensione anche ai fini dei redditi, prevista dal provvedimento circa l’utilizzo dei sistemi alternativi alla moneta elettronica , la situazione è resa complicata non solo dal tema del pagamento tracciabile, ma dall’obbligo della fattura elettronica prevista dallo stesso testo di legge, punto sul quale il provvedimento dell’agenzia delle Entrate non poteva certo intervenire diversamente.

Per uscire dall’impasse rimane da capire se davvero, in futuro, si potrà contare su un possibile automatismo nell’emissione di una fattura elettronica sulla base dei dati prodotti dalla strisciata della carta o dal contactless e magari semplicemente aggiungendo il numero della partita Iva dell’acquirente . Anche se non è difficile immaginare che questo sistema potrebbe avere necessariamente bisogno di un tempo di rodaggio non certo breve, senza contare i riflessi economici in termini di maggiore costo che questo tipo di strumenti potrebbe avere sugli operatori.
Dott. Michele Napolano

Info:081/19535076

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti