L’esperto risponde. Abusi delle società di recupero crediti, ecco i provvedimenti dell’Antitrust

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Ad agosto 2014, a seguito della denunzia di Unione Nazionale Consumatori, la società di recupero crediti Ge.Ri è stata multata dall’autorità antitrust per 205 mila euro: L’agcm ha accertato che Ge Ri ha sollecitato i consumatori il pagamento  di presunti crediti, infondati o prescritti, minacciando azioni legali.

Numerosi consumatori si erano rivolti alla ns associazione denunziando di aver ricevuto comunicazioni aggressive. Nonostante la multa la società ha continuato con il comportamento aggressivo ed a Gennaio 2016 la nostra sede nazionale ha presentato altra denunzia e segnalazione tanto che l’antitrust ha aperto una nuova procedura contro la stessa società.

Dalle telefonate agli orari più inopportuni con toni importuni e spesso maleducati, ai messaggi sul telefonino che promettono “a breve” la visita di un incaricato per riscuotere un credito, alle lettere scritte in modo tale da intimorire il consumatore con indebite intimazioni a pagare pena il ricorso ad una sedicente “Autorità giudiziaria”, la creatività di queste società è quasi illimitata.

L’unica persona autorizzata a presentarsi al domicilio privato per riscuotere soldi è l’ufficiale giudiziario munito di uno un provvedimento firmato da un giudice. Ma si deve sapere che detti comportamenti delle società di recupero crediti non solo sono illegittimi, ma potrebbero anche integrare dei veri e propri illeciti penali quali i reati di molestia, minaccia o addirittura estorsione. E come tali, a loro volta denunciabili all’autorità giudiziaria.

Di seguito, alcuni semplici consigli per tutelarsi al meglio: se non avete pagato una fattura da voi contestata e non è stato effettuato il tentativo obbligatorio di conciliazione, le comunicazioni scritte delle società di recupero crediti non hanno giuridicamente valore: raccomandiamo di archiviarle come prova dell’illegittimità del comportamento ma di non dare loro alcun seguito. Stesso discorso per e-mail e sms, riguardo ai quali va anche osservato che il loro utilizzo come recapito del consumatore per l’invio di solleciti non legittimi potrebbe anche integrare una violazione del codice di protezione dei dati personali, di vera e propria persecuzione.

Alcuna persona è autorizzata a recarsi presso la vostra casa o telefonarvi continuamente o a casa di vs familiari. Se insistono chiamate i CARABINIERI O LA POLIZIA E DENUNZIATE IL LORO COMPORTAMENTO. IN CASO NON DOVESSERO SMETTERE NON ESITATE A CONTATTARCI E CHIEDERE IL NS INTERVENTO . NUMEROSI SONO I CASI RISOLTI E LA QUIETE FAMILIARE RIPRESA.

E’ bene tenete ben presente che NON E’ VERO che il mancato pagamento comporta l’inserimento nelle banche dati come cattivo pagatore in quanto è necessario aver contratto un finanziamento o un mutuo, né il carcere in quanto si tratta di sanzioni civili e non penali, né il pignoramento di beni per i quali è necessaria una sentenza o decreto ingiuntivo notificato.

È diritto del debitore conoscere il nome dell’operatore, della società di recupero crediti e del creditore per il quale si sta tentando il recupero.

Numero visibile La società di recupero deve sempre contattare l’interessato da un numero visibile. Al contrario, vengono spesso segnalati casi di telefonate da numeri anonimi.

Comunicazioni a terzi  Le società di recupero crediti non possono comunicare informazioni sui mancati pagamenti a soggetti diversi dal diretto interessato. Così l’operatore telefonico non può rivelare le ragioni della telefonata ai familiari, ai colleghi di lavoro o ai vicini di casa del debitore, specie se con lo scopo di esercitare pressione su quest’ultimo.

Reperimento del numero di telefono Quando il debitore ha voluto mantenere il proprio numero di telefono riservato, non inserendolo in albi, elenchi o non lo abbia comunicato al creditore (come spesso succede nel contratto con questi firmato), la società di recupero non può reperire il recapito telefonico in modi alternativi (per esempio, chiedendolo ai vicini di casa dello stesso stabile).

Registrazioni Sono vietate le telefonate preregistrate volte a sollecitare il pagamento.

Avvisi di mora È vietata l’affissione, ad opera di incaricati del recupero crediti, di avvisi di mora (o di sollecitazioni di pagamento) sulla porta del debitore, potendo tali dati personali venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti con conseguente diffusione illecita di dati personali.

  Gli incaricati del recupero crediti possono recarsi presso l’abitazione dell’interessato, ma devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la lesione della privacy e della dignità di quest’ultimo.

 In ogni caso è diritto del debitore non aprire e rifiutarsi di comunicare con loro.

È severamente vietata, infatti, agli incaricati la violazione del domicilio dell’interessato cioè l’introdursi nell’abitazione di quest’ultimo senza il suo consenso.

 Attenzione: tali incaricati non sono pubblici ufficiali, non sono ufficiali giudiziari, ma semplici privati cittadini, incaricati di un recupero credito e delegati da società private. Pertanto non avete alcun obbligo nei loro confronti!

Avv. Salvatore Nasti presidente unione nazionale consumatori Marano Napoli nord

www.consumatorimarano.it

 

© Copyright Redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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