Casavatore, doppia vittoria giudiziaria del sindaco Maglione

0
1.704 Visite
Doppia vittoria del sindaco Luigi Maglione: respinte le opposizioni di terzo degli ex consiglieri Giovanni Del Prete e Antonio Riccardi. Il Presidente del consiglio Claudio Caturano brinda. Una nuova vittoria quella raggiunta dal primo cittadino casavatorese difeso dal noto amministrativista, l’avvocato Antonio Parisi. I giudici della seconda sezione del Consiglio di Stato hanno sentenziato definitivamente  pronunciandosi sul ricorso, proposto dagli ex consiglieri Giovanni Del Prete e Antonio Ricardi, rappresentati e difesi dagli avvocati Gennaro Terracciano, Annunziata Abbinente e Mario Marino, contro Luigi Maglione, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Parisi; Alberto D’Auria, Comune di Casavatore, Ufficio Elettorale Centrale, Ministero dell’Interno, non costituiti in giudizio, e nei confronti di Vito Marino, Maria Marino, Fabio Machiella, Giuseppe Marco De Rosa, Elsa Picaro, Tommaso D’Auria, Francesco Napolitano, Diego Moronese, Tiziana Bognanni, Pasquale Palmentieri, Vincenzo Acunzo, Claudio Caturano, Alessandro Sorrentino, Giulia Marotta, Giovanni Russo, Elena Alessio, Elisabetta Puzone, Antonio Riccardi, Nadia Silva, Patrizia Giordano, Nicoletta Marotta, Giovanni Esposito e Daniele Esposito, anch’essi non costituiti in giudizio. Con separate opposizioni di terzo di analogo tenore – scrivono i giudici- , Giovanni Del Prete e Antonio Riccardi esponevano che: all’esito del turno di ballottaggio delle votazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Casavatore, tenutosi nei giorni 4 e 5 ottobre 2020 tra i candidati a sindaco Vito Marino e Luigi Maglione, il primo veniva proclamato eletto Sindaco del Comune di Casavatore; con atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale in data 21.10.2020, gli odierni opponenti (oltre ad altri) venivano proclamati eletti in seno al predetto consiglio comunale; con ricorso al TAR Campania (notificato anche agli odierni opponenti) il candidato sindaco risultato sconfitto, dott. Luigi Maglione, nonché il sig. Alberto D’Auria, in qualità di elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di Casavatore, hanno impugnato gli atti del procedimento elettorale nonché l’atto di proclamazione a Sindaco di Vito Marino; il TAR tuttavia, espletati gli incombenti istruttori, con sentenza n. 1788/2021 del 17 marzo del 2021, rigettava l’impugnazione; con ricorso al Consiglio di Stato i medesimi Maglione e D’Auria hanno appellato la sentenza del TAR, senza curare la notifica del gravame agli odierni opponenti; nonostante ciò, il Consiglio di Stato, senza rilevare l’incompletezza del contraddittorio, disponeva una verificazione in ordine ai risultati elettorali e, con la sentenza n. 6881\2021 del 12 ottobre 2021, accoglieva l’appello principale e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso di I grado, proclamava eletto alla carica di sindaco del Comune di Casavatore l’appellante Luigi Maglione; gli attuali opponenti, venuti a conoscere dell’esistenza dell’appello e del suo esito solo in occasione dell’insediamento del nuovo consiglio comunale (in quanto nessuna notificazione dell’appello era stata mai effettuata nei loro confronti), risultano essere controinteressati e litisconsorti pretermessi.

Tutto ciò premesso, i due consiglieri comunali predetti proponevano separate opposizioni di terzo, avverso la medesima sentenza del Consiglio di Stato, perché affetta da nullità per violazione del diritto di difesa dei medesimi opponenti e comunque erronea. Uditi per le parti gli avvocati Annunziata Abbinente e Antonio Parisi il massimo tribunale amministrativo prendeva atto della costituzione nei due giudizi del candidato sindaco risultato vittorioso all’esito dell’appello predetto, Luigi Maglione, eccependo la tardività delle odierne opposizioni di terzo (perché notificate oltre i 30 giorni dalla conoscenza legale della sentenza d’appello), il difetto di legittimazione degli opponenti (perché non si erano costituiti nel primo grado di giudizio ove erano stati ritualmente notificati) e, in subordine, la revocazione della sentenza d’appello per mancato esame di un motivo di impugnazione riguardante 1 voto raccolto nella Sezione 9 . Con separate memorie difensive gli opponenti contrastavano l’eccezione di tardività dei rispettivi ricorsi, perché notificati in data 21 dicembre 2012, dopo che erano venuti a conoscenza della sentenza d’appello tramite l’atto di proclamazione dei nuovi eletti avvenuto solo in data 23 novembre dello stesso anno (atto quest’ultimo, peraltro, già autonomamente impugnato innanzi al TAR Campania).

Non sarebbe dunque degna di pregio invece  – ribadisce il CS – la tesi del convenuto, in forza della quale la pubblicazione della sentenza nell’albo comunale farebbe decorrere il termine anche per le opposizioni di terzo (invocando, a conforto, la sentenza del TAR Toscana-Firenze, sez. II, 12 luglio 2016, n. 1160). Con atti di controdeduzione la difesa del Maglione ribadiva che il dispositivo della sentenza ora opposta è stato pubblicato sull’Albo Pretorio on line del Comune di Casavatore dal 13 al 21 ottobre, sicché il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro 30 giorni “dalla conoscenza legale ai sensi degli artt. 108 e 130, comma 10, e 131, comma 4 c.p.a.” ovvero dall’ultimo giorno della pubblicazione. Dunque intempestiva è la notificazione delle opposizioni avvenuta in data 21.12.2021. Sulle difese e conclusioni in atti, i due giudizi per opposizione di terzo sono stati trattenuti in decisione all’udienza del 5 luglio 2022. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sulle riunite opposizioni di terzo, le ha dichiarate irricevibili compensando le spese.

Luigi Vanacore

 
© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti