Nulla la cartella di pagamento notificata da indirizzo PEC non presente nei pubblici registri
La Commissione tributaria provinciale di Roma con la sentenza 6298/2022, ha dichiarato la nullità insanabile della cartella di pagamento notificata da un indirizzo PEC sconosciuto e non presente in alcun pubblico elenco ufficiale, con il conseguente suo annullamento. Il giudizio trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento asseritamente notificata via PEC da un indirizzo non risultante nei pubblici elenchi e non ascrivibile all’ente “Agenzia delle Entrate-Riscossione”.
I pubblici registri richiamati dalla norma sono: INDICEPA, REGINDE e INIPEC, in cui devono sempre essere registrati gli indirizzi di provenienza delle notifiche pubbliche, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell’atto notificando. Come afferma anche la dottrina maggioritaria, nonché la giurisprudenza di merito più recente, le notifiche degli atti esattoriali non possono provenire che da indirizzi ufficiali, emergendo, altrimenti, l’assoluta incertezza del soggetto da cui proviene l’atto impugnato.
Con la diretta conseguenza che, in caso di notifica da indirizzo non presente nei pubblici elenchi, non può che derivare la violazione delle norme circa la certezza, l’affidabilità giuridica del contenuto dell’atto stesso e del diritto di difesa del
contribuente, e la conseguente nullità dell’atto.
Dottor Michele Napolano
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