L’ordinanza 34344/2019 della Cassazione ha sancito un principio fondamentale per
quanto riguarda la detrazione delle spese sanitarie e di istruzione sostenute dai genitori
nei confronti dei figli.
La sentenza qui commentata riguarda un genitore che aveva sostenuto spese sanitarie e di
istruzione per il figlio, per il quale, però, la detrazione per i figli a carico era stata fruita al
100% dall’altro genitore, tanto che il primo nella sua dichiarazione annuale aveva indicato
il codice fiscale del figlio a carico, ma non la percentuale di spettanza della detrazione per
figli a carico, atteso che, appunto, di essa aveva integralmente fruito l’altro genitore. Da qui
è nata la contestazione del Fisco.
La Cassazione, però, non ha condiviso la contestazione, stabilendo, invece, che la
legittimazione alla detrazione, sotto il profilo soggettivo del contribuente, viene
determinata, a prescindere dalla fruizione della detrazione per carichi di famiglia, con
riferimento al genitore contribuente che ha effettivamente sostenuto il relativo esborso
nell’interesse del figlio a carico, con conseguente onere probatorio da assolvere tramite
l’intestazione della spesa nel documento che la certifica (o, in difetto di indicazione, nella
ripartizione del 50% tra i due genitori).
Pertanto, la mancata indicazione della percentuale di spettanza della detrazione per figli a
carico nella dichiarazione dei redditi del genitore non comporta la negazione della
detrazione degli oneri ex articolo 15 sostenuti nell’interesse dei figli da ritenersi a carico in
base all’articolo 12 del Tuir.
Dott. Michele Napolano
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