I consigli del commercialista. Start up innovative, agevolazione al 40 per cento ma solo per il 2019

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Detrazione e deduzione portate al 40 per cento per gli «investimenti» effettuati nel 2019 in start up innovative, e deduzione ulteriormente innalzata al 50 per cento, sempre per il medesimo periodo d’imposta, nel caso di acquisizione del loro intero capitale sociale.

Il Dl 179/2012 stabilisce, dopo le modifiche intervenute dal periodo d’imposta 2017, che le persone fisiche e i soggetti a esse assimilati, che apportano capitale di rischio in una o più start up innovative, possono detrarre dall’Irpef dovuta un importo pari al 30 per cento dei conferimenti in denaro effettuati in sede di costituzione della start up innovativa o degli eventuali aumenti di capitale sociale, in caso di start up innovativa già costituita, con un limite massimo di investimenti annui aumentato fino a un massimo di un milione di euro, rispetto alla precedente soglia di euro 500mila vigente fino al 2016.

Per i soggetti Ires, il comma 4 dell’articolo 29 sempre del Dl 179/2012, stabilisce che «Per i periodi d’imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start up innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start up innovative …».

Il successivo comma 5 precisa che «l’investimento massimo deducibile … non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l’importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni». Anche in questo caso la legge di Bilancio 2017, non solo ha portato a regime l’agevolazione, ma ha altresì elevato la deduzione al 30 per cento, fermo restando il limite massimo annuale di investimenti in start up innovative di euro 1.800.000 per singolo periodo d’imposta, come già sopra citato.

Inoltre, in base a quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 29 del Dl 179/2012, nel caso di investimenti in start up innovative «a vocazione sociale» o in start-up innovative «che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico», l’agevolazione dal 2017 è sempre del 30 per cento.

La legge di Bilancio 2019, legge 145/2018 , è, dunque, ulteriormente intervenuta sulla norma in commento andando, di fatto, a innalzare la percentuale di detrazione e deduzione riconosciuta agli investitori innanzandola, per il solo periodo d’imposta 2019, dal 30 al 40 per cento.

Quindi, sia per gli investimenti, nell’accezione sopra definita, in start up innovative sia per gli investimenti in start up a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la detrazione, per i soggetti Irpef, e la deduzione, per i soggetti Ires, aumenta, per il 2019, dal 30 al 40 per cento, fermi restando, però, gli altri limiti.

Sempre la legge di Bilancio 2019 dispone, inoltre, che la deduzione è aumentata al 50 per cento, per il solo periodo d’imposta 2019, nel caso di acquisizione dell’intero capitale sociale di start up innovative «da parte di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start up innovative». La norma pone però una precisa condizione, ossia che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.

 

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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