Visite fiscali, ecco come funzionano: fasce orarie, eccezioni, giustificazioni

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La visita fiscale è un controllo medico che può essere attivato dal datore in lavoro in caso di malattia dei dipendenti sia privati che pubblici. Prevista dall’articolo 5 della legge 300/1070, lo Statuto dei lavoratori, consiste nel diritto del datore di lavoro di verificare lo stato di salute del dipendente assente dal posto di lavoro in quanto malato.

Il lavoratore dipendente, sia pubblico che privato, è obbligato ad avvisare immediatamente il datore di lavoro della sua assenza per motivi di salute, fornendo l’indirizzo presso il quale sarà reperibile durante la malattia che superi i due giorni. Può bastare anche una telefonata. Il lavoratore poi deve contattare entro due giorni il medico curante o la guardia medica, per chiedere il rilascio del certificato medico online, che attesta la presenza della malattia e i giorni di prognosi. Il certificato viene inviato direttamente dal medico all’Inps in via telematica con un numero di protocollo. Grazie a questo numero, sia il datore di lavoro che il lavoratore potranno accedere alla copia del certificato attraverso il sito dell’Inps. Chi è ricoverato in ospedale o presso un’altra struttura non è tenuto alla reperibilità né ad alcuna comunicazione.

La visita fiscale non è automatica. Può essere richiesta: 1) dal datore di lavoro, a discrezione del dirigente, che tiene conto della condotta generale del dipendente: nel caso di dipendente privato, il datore di lavoro può richiedere la visita alla Asl, ma questa avrà un costo per la ditta richiedente, quindi la valutazione del dirigente deve tenere conto anche della copertura finanziaria;2) dall’Inps, anche nel giorno stesso in cui è avvenuta la dichiarazione di malattia da parte del dipendente, quindi fin dal primo giorno di assenza, anche laddove la malattia si verifica in un giorno precedente o successivo a quello non lavorativo (ad esempio venerdì o domenica). Nel caso di visita fiscale, il medico dell’Asl o dell’Inps deve recarsi presso il domicilio del lavoratore per verificare la sua presenza e lo stato di malattia denunciato.

Esistono delle fasce di reperibilità in cui il lavoratore è obbligato a farsi trovare in casa. Per i dipendenti privati sono: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00, 7 giorni su 7, inclusi festivi e prefestivi, sabato e domenica. Per i dipendenti pubblici e statali le fasce orarie sono attualmente più ampie: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, sempre 7 giorni su 7, festivi e prefestivi, sabato e domenica inclusi. Sono considerati dipendenti pubblici i docenti e il personale universitario, gli insegnanti e il personale scolastico Ata, i militari, la polizia di Stato, i vigili del Fuoco, i carabinieri, i dipendenti del ministero, ad esclusione di quelli della presidenza del Consiglio e delle amministrazioni finanziarie, i dipendenti di enti pubblici non economici (Ice, gestione ex Inpdap, ordini e collegi nazionali), il personale di Regioni e autonomie locali (come il personale dipendente delle Regioni a statuto ordinario, enti economici appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, personale dell’ATER, delle Province, Comunità montane, Comuni, CCIAA), i dipendenti della Sanità pubblica (come il personale dipendente delle aziende sanitarie ed ospedaliere del SSN, infermieri, il personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali ed il personale delle ARPA), i ricercatori (personale dipendente degli enti scientifici e di ricerca, il personale dell’ISS, ISPE, ISTAT, INFM e il personale dell’ISPE).

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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