Processo Simeoli, beni societari, conti correnti, interdizioni e risarcimenti: ecco cosa hanno disposto i giudici

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Processo Simeoli, conti correnti, risarcimenti, quote societarie, interdizioni e beni societari e personali, ecco cosa hanno deciso i giudici della quarta sezione del tribunale di Napoli.

Letto l’articolo 538 del codice penale condanna Antonio, Benedetto e Luigi Simeoli al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile (Comune di Napoli), da liquidarsi in separata sede, e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 10 mila oltre al rimborso delle spese forfettarie.

Letti gli articoli 416 bis, comma 7 codice penale e decreto legislativo numero 74 del 2000, dispone la confisca del patrimonio e delle quote di partecipazione, delle somme depositate sui conti correnti o costituenti il ricavato della vendita di beni nel corso dell’amministrazione giudiziaria in sequestro della Sime costruzioni s.p.a., limitatamente ai beni elencati al capo Aa, acquisiti in catasto a partire dal 1997, di Simeoli Luigi e Benedetto; della Laura sas di Felice Di Iorio, delle quote della Laura sas intestate a Di Iorio e Attilio Graziano, della Tiziana costruzioni di Ferdinando Chiarolanza, dell’autovettura Maserati tg intestata a Ferdinando Chiarolanza, della quota della Boutique dei sapori di Chiarolanza Ferdinando, della quota sociale di Capasso Angelo della linea Edilizia srl, dei beni immobili della Futura società cooperativa, dell’autovettura modello Porsche Cayenne, dei beni di proprietà della Sole cooperativa edilizia indicati al capo Ah, dell’azienda Antica Tabaccheria, con esclusione degli immobili siti in Marano di Napoli:

via Comunale del mercato 22, intestato ad Antonio Simeoli;

via Marano San Rocco 48, intestati a terzi in buona fede.

Letto l’articolo 29 del codice penale, dichiara Simeolo Antonio, Luigi e Benedetto interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per la durata della pena;

Letto l’articolo 417 codice penale, dispone che a pena espiata siano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre per Simeoli Antonio e anni due per Luigi e Benedetto.

Dispone inoltre l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni due per Di Iorio Felice, Graziano Attilio, Ferdinando Chiarolanza, Angelo Capasso, Carlo Contino, e di anni tre per Antonio Simeoli, Luigi e Benedetto Simeoli;

L’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo di anni tre per Ferdinando Chiarolanza, Felice Di Iorio, Carlo Contino, Angelo Capasso e Attilio Graziano, di anni cinque per Simeoli Antonio, Luigi e Benedetto.

Dispone inoltre l’interdizione perpetua di Felice Di Iorio, Angelo Capasso, Carlo Continio, Ferdinando Chiarolanza, Attilio Graziano, Simeoli Antonio, Luigi e Benedetto dall’ufficio di componente della commissione tributaria.

Letto l’articolo 12 del codice penale, dispone l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di anni due per Felice Di Iorio, Attilio Graziano, Carlo Contino, Angelo Capasso e Ferdinando Chiarolanza.

© Copyright Redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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